Cassazione Civile, Ordinanza n. 03611/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, in via principale, il riconoscimento delle differenze retributive asseritamente dovute ai sensi del DPCM 7 marzo 2007; in subordine, il riconoscimento retroattivo di una remunerazione adeguata o del trattamento previsto per gli specializzandi a decorrere dall'ottobre 2006; in ulteriore subordine, il risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica dei medici. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, per gli specializzandi iscritti prima del 2006/2007, continuasse ad applicarsi il regime del d.lgs. n. 257/1991, che la direttiva non fosse autoapplicativa quanto alla misura dell'adeguata remunerazione e che non fosse configurabile il diritto agli aumenti richiesti. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: mancato riconoscimento dell'adeguamento triennale della borsa di studio, mancato riconoscimento del risarcimento per omesso/tardivo adempimento delle direttive CEE, mancato riconoscimento dell'indicizzazione annuale al costo della vita, errata applicazione della prescrizione, errata esclusione della solidarietà passiva tra le amministrazioni e illegittima regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché la sentenza impugnata era conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: la disciplina economica dell'art. 39 d.lgs. n. 368/1999 si applica soltanto agli iscritti dall'anno accademico 2006/2007, mentre per gli iscritti agli anni precedenti resta applicabile il d.lgs. n. 257/1991; inoltre la direttiva 93/16/CEE non introduceva un ulteriore obbligo sulla misura della borsa, né l'importo delle borse per i corsisti anteriori al 2006/2007 era soggetto a incremento per costo della vita o ad adeguamento triennale. Sono stati ritenuti inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, perché presupponevano l'esistenza del diritto sostanziale azionato, già escluso. Inammissibile anche il sesto motivo, sia nella parte in cui contestava la condanna alle spese perché subordinata all'accoglimento del merito, sia nella parte relativa alla compensazione in primo grado, essendo insindacabile il giudizio della corte territoriale sulla soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
la disciplina del trattamento economico degli specializzandi si applica agli iscritti dall'anno accademico 2006/2007, non ai corsisti anteriori.
d.lgs. n. 257/1991
continua a regolare, sotto il profilo ordinamentale ed economico, i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni precedenti il 2006/2007.
direttiva 93/16/CEE
non introduce un autonomo obbligo ulteriore in ordine alla misura della borsa di studio degli specializzandi già disciplinati dal d.lgs. n. 257/1991.
il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dal presupposto dell'esistenza del diritto azionato.
il motivo sulla solidarietà passiva è stato ritenuto inammissibile in quanto presupponeva la configurabilità del diritto sostanziale dedotto.
la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché subordinata all'accoglimento del merito e, in parte, diretta contro un apprezzamento insindacabile della soccombenza.
richiamato in relazione alla censura sulla liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La disciplina economica introdotta per gli specializzandi da una riforma normativa non si estende automaticamente ai corsisti iscritti in periodi anteriori, se la legge prevede un differimento dell'efficacia temporale.
- Se la direttiva europea invocata non è autoapplicativa quanto alla quantificazione dell'adeguata remunerazione, non può fondare da sola il riconoscimento giudiziale di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa interna applicabile.
- Le censure su prescrizione, solidarietà passiva e spese di lite sono inammissibili quando presuppongono l'esistenza del diritto sostanziale che il giudice di merito ha escluso in radice.
- La statuizione sulle spese, ove fondata sul criterio della soccombenza, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di legge o da specifiche violazioni processuali.
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