Cassazione Civile, Ordinanza n. 03591/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell’ambito di una procedura di riduzione del personale avviata dalla società. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegra, applicando la tutela risarcitoria prevista per la violazione dei criteri di scelta. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando che la società aveva circoscritto la platea dei lavoratori alla sola sede di L’Aquila con motivazione standardizzata e sostanzialmente fondata sulla mera dislocazione geografica del personale, senza una concreta comparazione con professionalità presenti nelle altre sedi e senza giustificare l’esclusione di lavoratori fungibili. In cassazione la società deduceva: nullità della sentenza per avere la Corte deciso su una condanna generica al risarcimento non richiesta; carenza di interesse ad agire e genericità del ricorso introduttivo proposto cumulativamente da più lavoratori; omessa pronuncia sull’istruttoria relativa alle posizioni individuali; violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi per avere ritenuto necessaria la comparazione tra sedi distanti; e, in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria invece di quella meramente risarcitoria, trattandosi a suo dire di vizio formale della comunicazione dei criteri di scelta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi motivi perché nuovi o comunque già disattesi in precedenti decisioni rese sulla medesima vicenda; ha escluso la carenza di interesse ad agire dei lavoratori valorizzando il contenuto sufficiente dell’atto introduttivo; ha ritenuto non fondato il motivo sull’omessa istruttoria perché la Corte territoriale aveva già accertato, in base a documentazione e prova testimoniale, la fungibilità delle professionalità e l’illegittimità della scelta limitata a una sola sede; ha respinto anche il motivo sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, ribadendo che l’eventuale aggravio organizzativo o di costi non esime il datore dall’effettuare una comparazione non arbitraria; infine ha confermato l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, poiché la violazione dei criteri di scelta non era un mero vizio formale ma incideva sostanzialmente sulla selezione dei lavoratori da licenziare. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la doglianza era nuova e comunque infondata.
Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che la domanda di risarcimento fosse stata proposta in termini generici e che la decisione non eccedesse il chiesto.
Richiamato per contestare la condanna generica; la Corte ha ritenuto corretta la lettura dell’istanza come domanda generica di risarcimento.
Richiamato per sostenere la carenza di interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ha escluso tale carenza sulla base della sufficienza dell’atto introduttivo.
Richiamato quanto alla specificità del ricorso introduttivo; la Corte ha ritenuto sufficientemente allegati i profili professionali e i dati comparativi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente/perplessa; la Corte ha escluso una motivazione graficamente mancante o incomprensibile.
art. 5, comma 1, L. n. 223 del 1991
La Corte ribadisce che la scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi deve seguire criteri legali e non può essere unilateralmente ristretta senza concreta giustificazione tecnico-produttiva.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la comparazione; la Corte non ne ha accolto la lettura restrittiva proposta.
art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991
La Corte lo richiama, insieme all’art. 5, per affermare la correttezza dell’applicazione della tutela in caso di violazione dei criteri di scelta.
art. 5, commi 1 e 3, L. n. 223 del 1991
Norma centrale: la violazione dei criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo comporta la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, Statuto.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
Applicato come sanzione per l’illegittimità del licenziamento collettivo derivante dalla violazione dei criteri di scelta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori da collocare in mobilità deve essere sorretta da ragioni tecnico-produttive specifiche e coerenti con la comunicazione iniziale della procedura; una motivazione standardizzata e meramente geografica non è sufficiente.
- Il datore di lavoro che voglia circoscrivere la comparazione a una sola unità produttiva deve dimostrare in modo concreto l’impossibilità o l’incompatibilità di una comparazione più ampia, tenendo conto della fungibilità professionale dei lavoratori e delle esigenze reali del progetto di ristrutturazione.
- L’eventuale aggravio organizzativo o di costi derivante dal trasferimento o dall’assegnazione in altra sede non esonera il datore dall’applicare correttamente i criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, poiché la disciplina mira a ridurre al minimo l’impatto sociale della ristrutturazione.
- Quando la violazione attiene ai criteri di scelta nella selezione dei lavoratori licenziati, la tutela applicabile è quella reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, non una mera tutela risarcitoria per vizio formale.
- Ai fini dell’ammissibilità della domanda e delle impugnazioni, il ricorso introduttivo è sufficiente se contiene una descrizione, anche concisa, dei profili professionali e degli elementi comparativi essenziali a fondare il diritto azionato; la censura di genericità deve confrontarsi con tale concreta struttura dell’atto.
- In cassazione non sono esaminabili censure nuove non devolute nei gradi di merito; inoltre, se la questione è già stata decisa in precedenti conformi sulla medesima vicenda, la Corte può richiamarne la motivazione senza riaprire il merito delle stesse doglianze.
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