Cassazione Civile, Ordinanza n. 03638/2024 del 08/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici iscritti a scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 2006/2007, avevano chiesto in giudizio, in via principale, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di utilizzazione durante la specializzazione e il riconoscimento del relativo trattamento economico e previdenziale secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole; in subordine, avevano domandato il risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva 93/16/CEE, da quantificarsi assumendo come parametro il trattamento dei dirigenti medici neoassunti del SSN; in ulteriore subordine, chiedevano l'adeguamento della borsa di studio al tasso programmato di inflazione ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991. La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato tutte le domande, escludendo la subordinazione del rapporto, negando l'autoapplicatività della direttiva europea e ritenendo non illegittimo il differimento degli aumenti e la disciplina economica applicabile. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello si era pronunciata su una domanda risarcitoria già coperta da giudicato perché non impugnata dalle Amministrazioni; 2) violazione della normativa europea e interna richiamata, contestando la legittimità del rigetto delle domande e affermando che la direttiva imponeva un trattamento adeguato non correttamente attuato dallo Stato, con conseguente diritto al risarcimento commisurato ai parametri indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione principale sull'adeguatezza del trattamento degli specializzandi era stata effettivamente devoluta alla Corte territoriale, poiché le Amministrazioni avevano impugnato la statuizione di primo grado proprio sul presupposto della non autoapplicatività della direttiva europea posta a base del riconoscimento dell'equo indennizzo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: il trattamento economico previsto dall'art. 39 d.lgs. n. 368/1999 si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006/2007, mentre per gli iscritti negli anni precedenti continua ad applicarsi il d.lgs. n. 257/1991; inoltre, tale disciplina aveva correttamente dato attuazione alle precedenti direttive europee e la direttiva 93/16/CEE non conteneva criteri autosufficienti per determinare una diversa retribuzione adeguata. La Corte ha quindi posto le spese a carico dei ricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stata esclusa l'ultrapetizione, perché la questione decisa dalla Corte d'appello era comunque compresa nel devolutum in ragione dell'impugnazione delle amministrazioni sul punto decisivo dell'autoapplicatività della direttiva e dell'adeguatezza del trattamento.
art. 360 bis c.p.c.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, non scalfito da argomentazioni idonee a mutarlo.
art. 288 del Trattato istitutivo della Comunità Europea
È stato richiamato insieme alla direttiva 93/16/CEE per sostenere l'obbligo di adeguata attuazione della disciplina europea sul trattamento degli specializzandi.
Direttiva 93/16/CEE
Non è stata ritenuta autoapplicativa nella parte invocata dai ricorrenti, poiché si limita a evocare un principio di adeguatezza del trattamento senza dettare criteri sufficienti e direttamente applicabili per determinarne il contenuto economico.
artt. 37, 41 e 46 d.lgs. n. 368/1999
La disciplina del trattamento economico prevista dal d.lgs. n. 368/1999 è stata ritenuta applicabile solo agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'a.a. 2006/2007.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
È stata considerata la disciplina economica vigente per i medici specializzandi iscritti negli anni precedenti, ritenuta correttamente attuativa delle direttive europee precedenti e non illegittimamente incisa dal differimento degli aumenti o dalla sterilizzazione dell'indicizzazione.
art. 36 Cost.
Invocato dai ricorrenti come parametro di adeguatezza del trattamento economico, ma non accolto alla luce del regime speciale applicabile agli specializzandi.
art. 2099 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la quantificazione del trattamento economico in via equitativa, ma la censura non è stata accolta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 si applica solo ai corsi di specializzazione iniziati dall'anno accademico 2006/2007, mentre per gli iscritti in epoca anteriore resta applicabile il regime del d.lgs. n. 257/1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico.
- La direttiva europea richiamata non è fonte direttamente autoapplicativa quando si limiti a indicare un criterio di adeguatezza del trattamento senza dettare parametri concreti e sufficientemente determinati per la sua quantificazione.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice d'appello si pronunci su una questione che risulti compresa nel tema devoluto dalle impugnazioni proposte sul capo decisivo della decisione di primo grado.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda senza confrontarsi con un orientamento consolidato della Corte di cassazione né offrire argomenti idonei a determinarne il superamento.
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