Cassazione Civile, Ordinanza n. 03621/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una medica specializzanda volta a ottenere, per l’intero periodo di frequenza del corso di specializzazione medica svolto tra il 1994 e il 1998, le differenze tra la sola borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 e il trattamento economico ritenuto spettante ai sensi del d.lgs. n. 368/1999 quale adeguata remunerazione imposta dal diritto UE. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la direttiva 93/16/CEE imponesse solo una remunerazione adeguata, rimettendo agli ordinamenti nazionali la sua quantificazione, che il nuovo trattamento del d.lgs. n. 368/1999 fosse applicabile solo agli iscritti ai corsi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e che non vi fosse disparità di trattamento né inadeguatezza del mero differimento dell’applicazione del nuovo regime. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/1999 e degli artt. 3 e 36 Cost., sostenendo che quel trattamento economico dovesse essere qualificato come remunerazione adeguata di origine comunitaria e spettare retroattivamente dal termine di recepimento delle prime direttive, con conseguenti discriminazioni; 2) violazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 76/82/CEE e 93/16/CEE, ribadendo che il tardivo e parziale recepimento italiano avrebbe dovuto comportare il diritto all’adeguata remunerazione fin dal 31.12.1982.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i due motivi, trattati congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c. perché la Corte territoriale si è pronunciata in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: la disciplina economica dell’art. 39 d.lgs. n. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007, mentre per quelli iscritti in precedenza continua ad applicarsi il d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico; inoltre la direttiva 93/16/CEE non introduce un ulteriore obbligo specifico sulla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991. La domanda formulata solo in conclusioni sul preteso adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991 è stata ritenuta non scrutinabile, perché la questione non era stata oggetto di specifica censura in ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il trattamento economico previsto per i medici specializzandi si applica ai soli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, non ai soggetti iscritti negli anni precedenti.
d.lgs. n. 257/1991
Per gli specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi il regime della borsa di studio previsto da tale decreto; la questione dell’adeguamento triennale non è stata esaminata nel merito per difetto di specifica censura.
art. 3 Cost.
La dedotta disparità di trattamento è stata esclusa alla luce del differimento temporale dell’entrata in vigore della nuova disciplina e della permanenza del previgente regime per i corsi anteriori.
art. 36 Cost.
La Corte non ha accolto la tesi secondo cui il trattamento del d.lgs. n. 368/1999 dovesse applicarsi retroattivamente come remunerazione adeguata costituzionalmente imposta.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione.
direttiva 75/362/CEE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno del preteso diritto all’adeguata remunerazione fin dal 31.12.1982.
direttiva 75/363/CEE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno del medesimo assunto sul tardivo recepimento italiano.
direttiva 76/82/CEE
Richiamata dalla ricorrente a sostegno del medesimo assunto sul tardivo recepimento italiano.
direttiva 93/16/CEE
La Corte ha ribadito che essa richiede solo una remunerazione adeguata, rimettendone la determinazione agli ordinamenti nazionali e senza introdurre ulteriori obblighi sulla misura della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di compenso dei medici specializzandi, il regime introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 non si applica retroattivamente agli iscritti a scuole di specializzazione in anni precedenti, per i quali resta vigente la disciplina del d.lgs. n. 257/1991.
- La direttiva comunitaria che impone una "adeguata remunerazione" non determina automaticamente la misura economica dovuta, quando il testo della direttiva rimette tale quantificazione alle scelte del legislatore nazionale.
- È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già risolte in senso conforme da un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
- In cassazione non possono essere esaminate questioni dedotte soltanto nelle conclusioni finali del ricorso, se non hanno formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
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