Cassazione Civile, Ordinanza n. 03637/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione e chiedeva, in via principale, il pagamento delle differenze retributive ritenendo illegittima la limitazione applicativa del d.lgs. n. 257/1991 ai soli specializzandi ammessi in epoca successiva all’anno accademico 1990/1991; in via subordinata chiedeva il risarcimento dei danni per il tardivo e inesatto adempimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie nn. 362/1975, 363/1975 e 82/1976. La Corte d’Appello di Roma aveva accolto la sola domanda risarcitoria, ritenendo non prescritto il diritto e liquidando il danno in via equitativa sulla base dei parametri della l. n. 370/1999, per ciascun anno di durata del corso. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 39, 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 11 l. n. 370/1999, sostenendo che la Corte d’appello non aveva considerato il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 17038/2005, che avrebbe già riconosciuto al medesimo attore il diritto azionato nel presente giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la parte ricorrente non aveva trascritto, allegato né indicato la collocazione in atti della precedente sentenza invocata come giudicato esterno, e soprattutto non aveva dato conto di aver tempestivamente dedotto tale giudicato nel giudizio di merito. Poiché il giudicato esterno non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, il motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma la Corte ha escluso che la sua violazione fosse utilmente dedotta in cassazione senza aver provato e tempestivamente allegato il giudicato esterno in sede di merito
art. 39 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul giudicato, senza superare il rilievo di inammissibilità
art. 324 c.p.c.
richiamato quale disciplina del giudicato formale
art. 329 c.p.c.
richiamato con riferimento alla formazione del giudicato per mancata impugnazione
art. 11 l. n. 370/1999
invocato dalla ricorrente; la controversia attiene alla sua applicazione nell’ambito della remunerazione dei medici specializzandi, ma il ricorso è stato definito in rito senza esame nel merito
art. 96 c.p.c.
la Corte ha escluso l’aggravio per responsabilità aggravata, non potendo verificare la mala fede processuale senza disporre della sentenza asseritamente passata in giudicato
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Il giudicato esterno, ove invocato a fondamento dell’impugnazione, deve essere specificamente allegato e documentato dalla parte che lo deduce; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La formazione del giudicato esterno non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione quando la parte non abbia tempestivamente dedotto il relativo fatto processuale nei gradi di merito.
- Chi deduce in cassazione la violazione del giudicato deve indicare con precisione il provvedimento asseritamente coperto da giudicato e la sua collocazione negli atti, non potendo limitarsi a un richiamo generico.
- In assenza della sentenza invocata come giudicato, il giudice di legittimità non può verificare né la fondatezza della pretesa preclusione né l’eventuale mala fede processuale ai fini dell’art. 96 c.p.c.
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