Cassazione Civile, Ordinanza n. 03630/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva frequentato un corso di specializzazione medica tra l'1.11.1998 e il 31.10.2002 ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle differenze retributive maturate, assumendo di aver percepito per l'intero periodo la sola borsa di studio invece del trattamento economico spettante come remunerazione adeguata in attuazione delle direttive comunitarie richiamate. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo non assolto l'onere di allegazione e prova circa la posizione giuridica legittimante la pretesa, poiché dagli atti non risultavano l'anno di iscrizione al corso, il conseguimento del diploma di specializzazione e l'oggetto del corso, elementi necessari per verificare se rientrasse tra quelli riconosciuti dalla Comunità europea. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la titolarità della posizione giuridica sarebbe stata ricavabile dalla sentenza di primo grado e dalla consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione nella memoria di appello circa la titolarità della posizione dedotta; 3) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello si sarebbe pronunciata su un profilo coperto da giudicato, non essendo stato specificamente impugnato sul punto il capo della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non autosufficienti, perché il ricorrente si era limitato a un richiamo non specifico alla sentenza di primo grado e alla CTU, senza indicare i passaggi da cui emergesse l'accertamento della titolarità della posizione giuridica azionata. Analogamente, il richiamo alla mancata contestazione dell'Amministrazione in appello non era supportato da una puntuale individuazione dei fatti non contestati. Inoltre, la stessa allegazione secondo cui l'appellata aveva ribadito l'eccezione di genericità dei motivi di gravame confermava che la questione era stata devoluta al giudice di appello, escludendo la formazione del giudicato invocato. La Corte ha anche osservato che il giudice di merito doveva prima verificare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata contestazione dei fatti da parte della controparte avrebbe dovuto essere valorizzata; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di specificità
richiamato per contestare la mancata considerazione di questioni non riproposte; la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva
invocato per lamentare ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta; la Corte ha escluso la formazione del giudicato sul punto
richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte ha escluso che esso si fosse formato per mancanza di specifica indicazione del capo di sentenza rilevante
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i passaggi documentali da cui si pretende di ricavare il fatto decisivo o la titolarità del diritto azionato; il semplice richiamo generico a sentenze di merito o a consulenze tecniche non è sufficiente.
- La deduzione della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale dei fatti storici asseritamente non contestati e del loro effettivo contenuto; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- La censura di violazione del giudicato interno presuppone l'esatta individuazione del capo della sentenza di primo grado asseritamente coperto da giudicato e delle ragioni per cui non sarebbe stato devoluto in appello; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Il giudice di merito deve verificare anzitutto la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda; solo dopo può rilevare eventuali effetti processuali o preclusivi invocati dalla parte.
- Quando le doglianze sono tra loro strettamente connesse ma difettano di specificità e autosufficienza, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare il merito delle questioni prospettate.
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