Cassazione Civile, Ordinanza n. 03605/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
Un dirigente di una regione aveva agito per ottenere la condanna dell’ente al pagamento delle differenze tra la retribuzione di posizione percepita e quella che assumeva dovuta, sostenendo che l’ufficio cui era preposto dovesse essere qualificato in una fascia superiore. La domanda era stata proposta previa disapplicazione di atti regionali di macro-organizzazione e di successivi provvedimenti applicativi che avevano attribuito una retribuzione inferiore. La Corte d’appello aveva ritenuto che la controversia avesse a oggetto la legittimità degli atti organizzativi presupposti e, quindi, che spettasse la giurisdizione del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha denunciato violazione dell’art. 63 d.lgs. 165/2001 e omesso esame, sostenendo che il petitum sostanziale fosse la tutela di un diritto soggettivo retributivo e che l’impugnazione degli atti amministrativi fosse solo strumentale a contestare i provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Bari anche per le spese. La decisione ha valorizzato il petitum sostanziale: la controversia riguardava il diritto del dirigente alla corretta retribuzione di posizione, sicché gli atti amministrativi di organizzazione erano rilevanti solo come atti presupposti eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario.
Norme richiamate
"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"
nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato appartiene al giudice ordinario la domanda che abbia ad oggetto un diritto soggettivo del lavoratore, anche se vengono in rilievo atti amministrativi presupposti, i quali possono essere disapplicati incidentalmente se illegittimi.
art. 360, comma primo, nn. 1 e 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale di deduzione della violazione di legge e della questione di giurisdizione.
il decreto è richiamato come disciplina del pubblico impiego privatizzato e del riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla reale consistenza della posizione soggettiva fatta valere, e non alla formula letterale della domanda.
- Se la controversia riguarda il pagamento di differenze retributive o la corretta determinazione di trattamenti economici spettanti al dipendente, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- L’atto amministrativo di macro-organizzazione, quando è richiamato solo come presupposto dell’illegittimità del trattamento economico, non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo; il giudice ordinario può valutarne incidentalmente la legittimità e disapplicarlo se necessario.
- La distinzione decisiva non dipende dal fatto che l’amministrazione abbia adottato un atto organizzativo, ma dal fatto che la domanda miri in concreto a contestare quell’atto come oggetto immediato oppure solo a far valere un diritto retributivo leso da esso.
Come è indicizzato
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