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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21329/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore, chiamato a pagare quanto dovuto dalla società principale garantita su uno scoperto di conto corrente assistito da apertura di credito. Il debitore in opposizione ha contestato: la competenza territoriale del Tribunale di Bologna, sostenendo la competenza del Tribunale di Parma e invocando anche il foro del consumatore; la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.; la parziale insussistenza del credito per spese non dovute e interessi anatocistici; nonché il diritto al risarcimento del danno per il minor utilizzo di somme e per gli addebiti ritenuti illegittimi. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato l’opponente al pagamento di una somma ridotta; la Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo inammissibile l’eccezione di incompetenza per mancata adeguata allegazione del foro alternativo e comunque insussistente il foro del consumatore, ha escluso la decadenza ex art. 1957 c.c. e ha qualificato la garanzia come autonoma, riferibile anche alle obbligazioni successive e non estinta dalla stipula di un successivo finanziamento. In cassazione il ricorrente ha denunciato: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla competenza; violazione delle norme processuali sui termini istruttori; omessa pronuncia sulla decadenza ex art. 1956 c.c.; omessa pronuncia sull’anatocismo e sul danno da mancato utilizzo del denaro; violazione delle norme sulla fideiussione e sulla novazione per avere il giudice attribuito alla garanzia un effetto esteso anche all’ultimo finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la motivazione della Corte d’appello consentiva di ricostruire l’iter logico seguito sulla competenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché contrario alla consolidata giurisprudenza sulla facoltà del giudice di assegnare la causa in decisione anche se sia stata chiesta la concessione dei termini istruttori. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, escludendo l’omessa pronuncia in presenza di rigetto implicito delle questioni dedotte: la Corte d’appello aveva infatti già respinto, in sostanza, le doglianze sulla decadenza della garanzia, sull’anatocismo e sul danno, aderendo alle risultanze della CTU e ritenendo legittimo l’operato del creditore nella misura riconosciuta. È stata inoltre confermata la qualificazione della garanzia come autonoma, estesa anche all’obbligazione sopravvenuta e non estinta per novazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di nullità della sentenza e di violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 18 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 19 e 20 c.p.c. nel motivo relativo alla competenza territoriale.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 18 e 20 c.p.c. nel motivo relativo alla competenza territoriale.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 18 e 19 c.p.c. nel motivo relativo alla competenza territoriale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa sui termini istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporta il rigetto implicito delle questioni riproposte.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La richiesta di termini istruttori non impedisce al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e decidere la causa.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sui termini istruttori e sulla gestione della fase decisoria.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato quale indice del favor legislativo per una decisione immediata della causa.

  • art. 1937 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla natura ed estensione della garanzia fideiussoria.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla natura della garanzia e sulla sua estensione alle obbligazioni garantite.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla natura della garanzia e sulle eccezioni opponibili dal garante.

  • art. 1956 c.c.

    La Corte ritiene che la censura di aggravamento della garanzia non sia esperibile in presenza di garanzia a prima richiesta/autonoma, e che la questione sia stata comunque rigettata implicitamente.

  • art. 1957 c.c.

    Esclusa l'applicazione della decadenza del creditore dalla garanzia, secondo la Corte di merito e la Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, in connessione con la doglianza sulla competenza e sugli elementi del contratto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, in connessione con la doglianza sulla competenza e sugli elementi del contratto.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Richiamato nel primo motivo, in connessione con la deduzione del luogo di esecuzione dell'obbligazione.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga sintetica o non persuasiva.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto delle domande o eccezioni riproposte, anche se il giudice non le esamini con una statuizione espressa.
  • La richiesta di termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. non preclude al giudice di rimettere la causa in decisione, essendo compatibile con l'esigenza di ragionevole durata del processo e con il favor per una decisione tempestiva.
  • Una garanzia qualificata come autonoma o a prima richiesta può essere riferita alle obbligazioni di pagamento del debitore principale nei limiti del testo contrattuale, anche con riguardo a rapporti successivi, se non risulti una novazione estintiva dei precedenti rapporti.
  • La deduzione di anatocismo o di addebiti non dovuti non impone una pronuncia espressa autonoma quando il giudice, aderendo alle conclusioni della CTU e rideterminando il credito, abbia implicitamente escluso tali contestazioni.
  • Il danno da mancato utilizzo di somme presuppone l'illegittimità del comportamento del creditore; se il credito è riconosciuto in misura sostanzialmente dovuta, il presupposto del danno viene meno.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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