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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con due censure: (1) vizio di qualificazione giuridica e applicabilità della causa di non punibilità per lieve entità (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commi 1 e 5), sostenendo che l'imputato fosse mero esecutore senza autonomia nel narcotraffico; (2) illegittimità della confisca della somma di denaro sequestrata, per carenza di elementi che comprovassero la provenienza illecita del denaro e per un presunto ribaltamento dell'onere della prova da parte del giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei casi tassativi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., profili non valorizzati dalla difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la statuizione sulla confisca è stata annullata per carenza di motivazione (mancata indicazione dell'importo sequestrato e omissione di valutazione sulla sproporzione rispetto al reddito e sulle condizioni di vita del ricorrente). Pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca e ha rinviato al Tribunale di Bologna, Ufficio G.I.P., per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i reati relativi a traffico, detenzione e cessione di stupefacenti; nel caso è richiamata la distinzione tra detenzione e cessione e la possibile applicazione, limitata, della causa di lieve entità per talune fattispecie (commi 1 e 5).

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento a motivi specifici (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura): la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse proposto al di fuori dei casi ammessi o in termini generici non valutabili.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disposizione sulla "confisca in casi particolari": obbligatoria per i reati indicati quando i beni sono di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e risultano sproporzionati rispetto al reddito/dichiarazioni fiscali; impone una valutazione motivata della provenienza e della sproporzione, anche alla luce delle allegazioni difensive.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rinvio all'art. 240-bis c.p. per le misure patrimoniali in materia di stupefacenti: rende applicabile la disciplina della confisca in casi particolari anche ai reati disciplinati dal d.P.R. 309/1990.

  • art. 6 comma 1 d.lgs. n. 21/2018

    Norma che ha introdotto l'art. 240-bis nel codice penale; citata per spiegare la fonte della disciplina sulla confisca obbligatoria in casi particolari.

Massime di principio

  • Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è molto limitato: può essere impugnato solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili.
  • La confisca di denaro trovato in disponibilità dell'imputato in casi di illecita detenzione (non cessione) non è automatica: deve applicarsi la disciplina dell'art. 240‑bis c.p. (via art. 85‑bis d.P.R. 309/1990) quando si pretende la confisca per provenienza illecita.
  • Per ordinare la confisca ai sensi dell'art. 240‑bis il giudice deve motivare adeguatamente: indicare l'importo, valutare la sproporzione rispetto al reddito e all'attività economica del condannato e valutare le allegazioni difensive sulla provenienza lecita.
  • Non può essere fatto gravare automaticamente sull'imputato l'onere di provare la provenienza lecita del denaro in modo formale; la valutazione della sussistenza della confisca richiede elementi obiettivi da parte dell'Autorità giudiziaria.
  • In presenza di confisca disposta senza adeguata motivazione, il rimedio è l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sul punto.
  • Difesa pratica: in casi di sequestro di somme, è essenziale produrre documentazione sul reddito, atti che dimostrino la provenienza lecita (ricevute, estratti conto, contratti, certificazioni fiscali) e argomentare l'assenza di attività di cessione per contrastare la richiesta di confisca.

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