Cassazione Penale, Ordinanza n. 02319/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I fatti contestati consistevano nell'essere stato trovato assente dalla propria abitazione in occasione di due controlli di polizia effettuati nei giorni 7 e 10 febbraio 2023, in orari nei quali non gli era consentito allontanarsi. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che una delle assenze sarebbe stata giustificata dall'essersi recato al pronto soccorso per accompagnare la fidanzata, e contestava inoltre la conferma della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha rilevato che la sentenza di merito si era conformata al consolidato orientamento secondo cui le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale integrano il precetto dell'art. 75 del d.lgs. 159/2011, sicché la loro violazione, se consapevole, integra il reato. Ha inoltre osservato che la tesi difensiva del pronto soccorso era rimasta priva di riscontro. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato due precedenti per violazione della legge stupefacenti e uno per evasione, evidenziando una maggiore capacità delinquenziale; ha poi richiamato il principio per cui, in caso di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, è sufficiente che al momento del reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma concorrente nella contestazione originaria, senza specifiche questioni interpretative nel provvedimento
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il reato quando la condotta violi consapevolmente le prescrizioni imposte
le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale hanno efficacia integrativa del precetto e la loro violazione consapevole è penalmente rilevante
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non emergano profili di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In materia di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie previste dall'art. 8 del d.lgs. 159/2011 integrano il contenuto precettivo degli obblighi imposti al prevenuto; la loro violazione, se apprezzabile e consapevole, integra il reato di cui all'art. 75 del medesimo decreto.
- Per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, che viene escluso soltanto dall'ignoranza inevitabile della prescrizione o del divieto violato.
- La deduzione di una giustificazione alternativa priva di riscontri probatori non è idonea a scalfire la motivazione di merito quando il giudice di appello abbia accertato in fatto l'assenza del prevenuto nei controlli di polizia.
- La recidiva reiterata può essere applicata nel giudizio di cognizione quando, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti già gravato da più sentenze definitive per precedenti reati e la valutazione sulla maggiore pericolosità sociale sia sorretta da adeguata motivazione, senza necessità di una previa formale declaratoria di recidiva semplice.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati coerentemente dal giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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