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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un locale a piano terra. La promissaria acquirente aveva versato un acconto sul prezzo e, assumendo l'inadempimento della promittente venditrice che si era rifiutata di comparire dal notaio, aveva chiesto sentenza ex art. 2932 c.c., con subordinazione del pagamento del residuo prezzo alla cancellazione di ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, oltre al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene. La promittente venditrice aveva resistito, proponendo anche domande riconvenzionali di simulazione relativa del preliminare o, in subordine, risoluzione per inadempimento della controparte. In appello la promissaria acquirente contestava, tra l'altro, il rigetto della domanda risarcitoria e la liquidazione delle spese. In Cassazione articolava tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/illogica sul rigetto del risarcimento, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi idonei a provare il danno (canoni di locazione percepiti dalla venditrice, disponibilità al saldo, altri contratti sul bene, interrogatorio del legale rappresentante); 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto risarcibile il danno solo in caso di pagamento integrale del prezzo e possesso materiale del bene, confondendo il danno da inadempimento con il danno da occupazione illegittima; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e omesso esame di fatti decisivi, per la riliquidazione delle spese di primo grado ai minimi tariffari e per la mancata attribuzione di alcune voci della nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato la tardività del deposito del controricorso della società resistente, con conseguente improcedibilità dello stesso e assenza di regolazione delle spese di legittimità. Nel merito ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva escluso in modo congruo la prova di un danno risarcibile direttamente derivante dall'inadempimento, poiché, prima dell'integrale pagamento del prezzo, non era configurabile un'illegittima occupazione del bene da parte della promittente venditrice né un diritto della promissaria acquirente al possesso materiale; ha inoltre precisato che la liquidazione equitativa presuppone comunque la dimostrazione del danno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la liquidazione delle spese entro i parametri minimi del d.m. n. 140/2012 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, mentre la distinzione tra diritti e onorari delle vecchie tariffe non era più applicabile ratione temporis. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    azione costitutiva per ottenere l'effetto del contratto definitivo non concluso, richiamata nel giudizio di merito per l'esecuzione del preliminare

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso, una volta notificato, deve essere depositato entro venti giorni; il deposito tardivo comporta improcedibilità del controricorso

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    utilizzato per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale

  • art. 1223 c.c.

    la causalità giuridica del danno contrattuale va accertata secondo il criterio della conseguenza diretta e immediata

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione/inadempimento nel contratto preliminare

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova del danno

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza di un danno risarcibile

  • art. 2056 c.c.

    la disciplina del risarcimento del danno aquiliano è richiamata in quanto compatibile con quella del danno contrattuale

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della decisione deve superare il minimo costituzionale

  • art. 832 c.c.

    richiamato per il contenuto del diritto di proprietà, comprensivo del godimento pieno ed esclusivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di compenso del professionista

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    applicabile ratione temporis alla liquidazione dei compensi professionali, con parametri minimi, medi e massimi; il giudice può collocarsi nella forbice senza specifica motivazione se resta nei limiti tabellari

  • d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    base normativa dei nuovi parametri forensi poi attuati dal d.m. n. 140/2012

  • L. 24 marzo 2012, n. 27

    conversione del d.l. n. 1/2012, richiamata per l'impianto dei nuovi parametri

  • art. 41 d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    i nuovi parametri si applicano alla liquidazione giudiziale intervenuta dopo l'entrata in vigore del decreto, se la prestazione professionale non era ancora conclusa

  • art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    norma primaria di rinvio ai parametri forensi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio da inadempimento contrattuale, la parte istante deve allegare e provare non solo l'inadempimento, ma anche un danno-conseguenza causalmente collegato secondo l'art. 1223 c.c.; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova del danno.
  • Il danno figurativo da occupazione illegittima di immobile non è automaticamente estensibile a ogni controversia su preliminare di vendita: occorre verificare se, in concreto, il promissario acquirente avesse già titolo al possesso del bene e se l'occupazione del promittente venditore fosse realmente sine titulo.
  • Quando il contratto preliminare prevede che il bene debba essere trasferito libero da vincoli o locazioni, la domanda risarcitoria non può essere costruita su utilità o canoni incompatibili con quella pattuizione, salvo che ciò risulti coerentemente allegato e provato.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se i fatti indicati non sono effettivamente decisivi rispetto alla ratio decidendi posta dal giudice di merito.
  • La liquidazione delle spese di lite entro i limiti minimi e massimi dei parametri vigenti al momento della decisione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo scostamenti extra-forcella o vizi motivazionali specifici.
  • Il controricorso notificato deve essere depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione; il deposito tardivo ne determina l'improcedibilità e impedisce la rituale costituzione del resistente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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