Cassazione Penale, Sentenza n. 37939/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.I.P. di Agrigento che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena sospesa di 9 mesi per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso è fondato su due censure principali: (1) violazione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, perché l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti del decreto richiede l'estinzione integrale dei debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) o il ravvedimento operoso; nella sentenza impugnata non è dato atto di tale condizione né risulta prova in atti che la condizione fosse soddisfatta, sicché la diminuzione di pena sarebbe stata applicata indebitamente; (2) omissione dell'ordine di confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, norma che impone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato (o, se impossibile, la confisca di beni di pari valore), obbligatorietà che si applica anche alle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e non necessita di sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza del G.I.P. di Agrigento (10/02/2024) per illegittimità della pena, sia per l'assenza della condizione prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 che per la mancata applicazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000. La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso, affinché le parti possano determinarsi anche in relazione a un eventuale nuovo concordato di pena e perché sia comunque disposta l'obbligatoria confisca.
Norme richiamate
Individua la fattispecie di reato contestata (reati tributari). Nel caso esaminato la imputazione originaria è stata riqualificata ai sensi di questo articolo.
d.lgs. n. 74/2000, art. 13-bis, comma 2
Stabilisce che per i delitti previsti dal decreto (salvo alcune eccezioni) l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammessa solo se è intervenuta l'estinzione integrale dei debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) o è stato effettuato il ravvedimento operoso; la Corte ha ritenuto che la mancata verifica/attestazione di tale condizione renda illegittima la diminuzione di pena applicata.
codice di procedura penale, art. 444
Norma sul patteggiamento/applicazione della pena su richiesta delle parti con riduzione della pena; la sua applicazione ai reati tributari è condizionata alle prescrizioni dell'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 quando previste.
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
«nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»
Prevede l'obbligatorietà della confisca dei profitti/prezzi del reato (o, se impossibile, confisca per equivalente) anche nelle ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; la Corte ha affermato che tale confisca è obbligatoria e deve essere disposta anche se non oggetto dell'accordo tra le parti e senza necessità di sequestro preventivo.
Disciplina la confisca per equivalente prevedendo che essa sia "sempre ordinata"; la Corte richiama la natura sanzionatoria e obbligatoria di tale misura e la sua applicabilità anche nei reati tributari in combinazione con la normativa di settore.
Legge n. 244/2007, art. 1, comma 143
Ha esteso l'applicazione delle disposizioni sull'aggressione del profitto (confisca per equivalente) anche ai reati tributari, richiamando l'art. 322-ter c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza quando la pena è illegale per specie o quantità; la Corte ha affermato che la diminuzione di pena indebitamente concessa per effetto dell'errata applicazione del patteggiamento (in mancanza della condizione prevista dalla legge) configura una pena illegale perseguibile con questo rimedio.
Massime di principio
- Per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (salvo eccezioni espressamente previste) il ricorso al rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. è subordinato all'estinzione integrale dei debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) o al ravvedimento operoso; l'assenza di tale condizione rende illegittima la riduzione di pena e può essere censurata dal pubblico ministero in Cassazione.
- La confisca per equivalente (o la confisca del profitto/prezzo) è obbligatoria per i reati tributari anche quando la pena è applicata su richiesta delle parti (patteggiamento): il giudice deve pronunciarla anche se non è stata inserita nell'accordo tra parti e senza necessità di sequestro preventivo.
- La valutazione della sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al rito speciale è rilevante al momento della pronuncia della sentenza e non dipende dall'epoca della commissione del reato (norma procedurale applicabile al momento della decisione).
- Se la Corte di legittimità accerta l'illegittimità della pena per mancata verifica delle condizioni di ammissibilità del rito o per omissione della confisca obbligatoria, può annullare la sentenza anche senza rinvio e disporre il ritorno degli atti al giudice di merito perché si conformi alle prescrizioni di legge, dando alle parti la possibilità di rinegoziare un eventuale accordo alla luce delle necessarie condizioni.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per far valere l'illegalità della pena anche quando la censura riguarda una diminuzione di pena risultante da un accordo tra le parti, qualora tale diminuzione sia stata concessa senza il presupposto legale che la rendeva possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37928/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37930/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37932/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37933/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37936/2024 del 16/10/2024
- Sentenza penale · 16 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37937/2024 del 16/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →