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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36076/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto che un'operazione qualificata dal contribuente come sale and sale back fosse in realtà oggettivamente inesistente o comunque non idonea a integrare una cessione imponibile di beni: il contribuente aveva venduto macchinari e attrezzature, che erano stati acquistati da un intermediario e poi rivenduti al medesimo contribuente con pagamento dilazionato, al fine di ottenere liquidità per la propria attività. L'Ufficio ha quindi recuperato a tassazione sia l'IVA detratta sulla fattura di acquisto emessa dall'intermediario, sia l'IVA esposta nella fattura di rivendita emessa dal contribuente. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo lecita l'operazione, sorretta da valide ragioni economiche e fiscalmente neutra. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 e, in via subordinata, la violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 277 c.p.c. per omessa considerazione di riscontri presuntivi dell'Ufficio. Il contribuente ha resistito con controricorso eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e riproponendo questioni preliminari di merito.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento, limitatamente agli aspetti esaminati. Ha ritenuto che l'operazione descritta non integrasse una cessione di beni imponibile ai fini IVA, poiché la causa concreta era di finanziamento e non vi era stato un effettivo trasferimento materiale dei beni; ha inoltre affermato che l'IVA indicata nella fattura emessa dal contribuente restava dovuta per il principio di cartolarità di cui all'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, non essendo provata la buona fede né l'eliminazione del rischio di perdita di gettito. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenuta formazione della giurisprudenza unionale dopo la notificazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità fondate su tali disposizioni sono state respinte perché il ricorso esponeva in modo esauriente le ragioni di censura e non richiedeva una rivalutazione dei fatti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA presuppone un'operazione imponibile; nel caso di specie è stata esclusa perché l'operazione non costituiva cessione di beni imponibile.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Chi indica l'IVA in fattura è debitore dell'imposta esposta, anche se l'operazione non è avvenuta come descritta o è qualificabile diversamente, salvo rettifica nei limiti previsti dalla giurisprudenza unionale.

  • art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972

    Se l'operazione è qualificabile come finanziamento, essa ricade in un regime di esenzione IVA, che impedisce la detrazione.

  • art. 203 della direttiva IVA

    La norma unionale è richiamata come base del principio secondo cui l'IVA indicata in fattura è dovuta da chi la espone, a tutela del gettito.

  • art. 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE

    È indicata come antecedente della disciplina unionale sul debito d'imposta derivante dall'indicazione dell'IVA in fattura.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Le doglianze del contribuente sulla lesione del diritto di difesa sono ritenute superate o implicitamente respinte dall'accoglimento dell'appello in merito.

  • artt. 10, comma 1, e 12, commi 2, 7 e 8, L. n. 212/2000

    Le questioni prospettate dal contribuente su tali norme sono state ritenute già superate e non decisive ai fini della decisione di legittimità.

  • artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 277 c.p.c.

    Censura assorbita; non esaminata nel merito perché l'accoglimento del primo motivo ha definito la controversia sui punti trattati.

Massime di principio

  • In materia IVA, una operazione formalmente costruita come vendita e riacquisto, ma la cui causa concreta sia esclusivamente finanziaria e che non comporti un effettivo trasferimento materiale del bene, non integra una cessione di beni imponibile e non fa sorgere il diritto alla detrazione.
  • Il diritto di detrazione IVA presuppone un'operazione imponibile effettiva; se l'operazione è in realtà un finanziamento o comunque non è una cessione imponibile, la detrazione deve essere negata.
  • L'IVA esposta in fattura resta dovuta per il principio di cartolarità anche quando l'operazione non corrisponde a una cessione imponibile o è stata realizzata in termini diversi da quelli fatturati, salvo che il soggetto emittente provi la buona fede o elimini tempestivamente il rischio di perdita di gettito per l'Erario.
  • Quando il contribuente, pur emittente della fattura, è consapevole della non corrispondenza tra fattura e operazione imponibile, non può invocare la tutela della buona fede per evitare il debito d'imposta ex art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972.
  • La riproposizione in appello di questioni di merito già implicitamente respinte richiede impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione in sede di difesa nel grado successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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