Cassazione Civile, Ordinanza n. 30618/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, restando queste a carico della parte che le ha anticipate ex lege. Ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. n. 14782/2018.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato il reddito ai fini IRPEF per le annualità 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel merito della lite tributaria, i giudici di merito avevano ritenuto che il possesso di un'autovettura fosse incompatibile con il reddito dichiarato e che la contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione posta a base dell'accertamento. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio perché la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della l. n. 197/2022, producendo l'attestazione di pagamento. L'Agenzia delle entrate non ha formulato opposizione.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito oggetto di impugnazione nei gradi di merito.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022
Base normativa della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dimostra l'intervenuta definizione agevolata della controversia prevista dalla legge speciale e la controparte non si oppone, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che non si provvede sulle spese, che restano regolate ex lege a carico di chi le ha anticipate.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale non si applica il raddoppio del contributo unificato se difettano i relativi presupposti processuali.
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