Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30618/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, restando queste a carico della parte che le ha anticipate ex lege. Ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. n. 14782/2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato il reddito ai fini IRPEF per le annualità 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel merito della lite tributaria, i giudici di merito avevano ritenuto che il possesso di un'autovettura fosse incompatibile con il reddito dichiarato e che la contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione posta a base dell'accertamento. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio perché la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della l. n. 197/2022, producendo l'attestazione di pagamento. L'Agenzia delle entrate non ha formulato opposizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dimostra l'intervenuta definizione agevolata della controversia prevista dalla legge speciale e la controparte non si oppone, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che non si provvede sulle spese, che restano regolate ex lege a carico di chi le ha anticipate.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale non si applica il raddoppio del contributo unificato se difettano i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.