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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05613/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente dell'INPS a percepire il trattamento economico corrispondente all'inquadramento nell'area C/1, superiore rispetto alla posizione posseduta (B3), per il periodo dal 1.4.2005 al 31.1.2008, in ragione dello svolgimento di mansioni asseritamente riconducibili all'area superiore. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva confermato il riconoscimento solo per il periodo fino al 2.1.2008 e lo aveva escluso per il periodo successivo, valorizzando la prova dello svolgimento, in autonomia, di pratiche relative a tutte le fasi del processo produttivo, dall'istruttoria alla decisione finale, pur con la firma del dirigente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione solo su alcune testimonianze trascurando altre di segno contrario; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 e ss. c.c. e delle clausole del CCNL del comparto enti pubblici non economici (artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001), lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la declaratoria dell'area C/1, attribuendo rilevanza sufficiente alla gestione delle fasi del procedimento senza richiedere che la lavoratrice avesse competenze decisionali e responsabilità piena dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la valutazione delle prove e la scelta delle fonti probatorie appartengono al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare ogni singolo elemento o tutte le deduzioni difensive, ma solo a esporre le ragioni del proprio convincimento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui, per l'area C/1, il riferimento a 'tutte le fasi del processo' implica la gestione dell'intera filiera del procedimento, dall'atto iniziale a quello finale, inclusa l'istruttoria e la consulenza, e la responsabilità richiesta è anche quella di rispondere direttamente del proprio operato al dirigente, senza che sia necessaria la firma del provvedimento finale o l'assunzione di responsabilità esterna. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la lavoratrice intimata non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in tema di corretto inquadramento del dipendente pubblico e di corrispondenza tra mansioni svolte e qualifica rivendicata.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici per l'interpretazione delle declaratorie contrattuali collettive in materia di inquadramento professionale.

  • artt. 13, 16 e 24 CCNL comparto Enti Pubblici Non Economici 1998/2001

    Richiamati per interpretare la classificazione del personale e il contenuto professionale dell'area C/1.

  • CCNL comparto Enti Pubblici Non Economici 2006/2009

    Richiamato con riferimento alla classificazione del personale e alla lettura delle declaratorie contrattuali.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, quando questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento e la scelta tra prove tra loro confliggenti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle testimonianze o degli elementi di prova, se la motivazione rende comprensibile la preferenza accordata ad alcune fonti rispetto ad altre.
  • In materia di inquadramento del personale pubblico contrattualizzato, la declaratoria che richieda lo svolgimento di "tutte le fasi del processo" va letta come attribuzione della gestione complessiva del procedimento, non essendo indispensabile la firma dell'atto finale o la titolarità di responsabilità esterna.
  • Ai fini dell'inquadramento superiore, la responsabilità richiesta può consistere anche nella responsabilità diretta verso il superiore gerarchico per il proprio operato, senza necessità di autonomia decisionale piena o di poteri esterni di rappresentanza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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