Cassazione Civile, Sentenza n. 15976/2021 del 09/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per imposta di fabbricazione (accisa) sull'energia elettrica e addizionale provinciale per il periodo 1/1/2006 - 31/1/2008. L'Agenzia contestava che i consumi fossero 'propri' della ricorrente e che questa dovesse essere qualificata come venditore/soggetto passivo delle accise in relazione all'energia ceduta, tramite accordi contrattuali multiservizi, a terzi operanti nello stesso sito industriale; si contestava altresì il mancato versamento delle imposte da parte dei cessionari e la responsabilità della ricorrente per tali omessi pagamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo risolutivo e assorbente dei restanti motivi. Ha affermato che, secondo il TUA e la giurisprudenza comunitaria e nazionale, il presupposto dell'accisa è la produzione (fabbricazione) dell'energia e l'esigibilità è condizionata all'immissione in consumo; il soggetto passivo è il produttore o il fatturante che vende direttamente al consumatore finale. Le cessioni intermedie effettuate da soggetti che fungono da meri intermediari nell'ambito di rapporti privatistici multiservizi non sono rilevanti ai fini tributari e non trasformano tali soggetti in venditori ai fini dell'accisa. Ne consegue che, nella fattispecie, l'unico rapporto fiscalmente rilevante era tra il produttore (AEM Distribuzione) e Alenia; le cessioni a terzi sul sito avevano rilievo privatistico. Perciò la sentenza impugnata è cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto. Spese processuali integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA)
art. 52, art. 53, art. 56 (richiamati nel giudizio)
La Corte interpreta il TUA nel senso che l'accisa sulla energia elettrica ha come presupposto la fabbricazione e la sua esigibilità è condizionata all'immissione in consumo; il soggetto passivo è il produttore o colui che fattura l'energia ai consumatori finali; le cessioni intermedie non attribuiscono rilevanza tributaria automatica agli intermediari
d.lgs. 26/2007 (modifiche al TUA)
novellazione delle disposizioni del TUA rilevanti per il periodo
La Corte rileva che la novellazione non ha alterato la sostanza del regime: la fatturazione al consumatore finale resta la condizione che individua il soggetto passivo ai fini dell'accisa
d.L. 511/1988
art. 6 (richiamato tra le norme applicabili)
Inserito nel quadro normativo di riferimento sulle accise; conferma la coerenza del modello impositivo basato sulla produzione e sull'immissione in consumo
d.lgs. 79/1999
art. 2, comma 5 (citato tra le norme rilevanti)
Rientra nel quadro normativo di riferimento senza mutare il principio che la rilevanza tributaria deriva dall'immissione in consumo e dalla fatturazione al consumatore finale
Direttiva 2003/96/CE
Direttiva sul riordino della tassazione delle energie
La Corte richiama la direttiva per sottolineare l'armonia con il diritto UE: il modello nazionale (produzione come fatto generatore e immissione in consumo come condizione di esigibilità) è compatibile con il diritto unionale
Direttiva 2008/118/CE
normativa comunitaria sui regimi di accisa
Conferma i principi applicati in sede nazionale circa presupposto ed esigibilità dell'accisa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. n. 10684/2020, 14549/2020, 15712/2020; Cass. Sez. U. 33687/2018
La Corte si allinea a precedenti orientamenti secondo i quali solo produttore o fatturante al consumatore finale costituiscono soggetto passivo; la fatturazione è l'elemento che rende esigibile l'imposta e le cessioni intermedie sono prevalentemente privatistiche
Massime di principio
- Per l'accisa sull'energia elettrica il soggetto passivo fiscale è il produttore o chi fattura l'energia al consumatore finale; semplici intermediari contrattuali non acquisiscono automaticamente tale qualifica
- L'esigibilità dell'accisa è collegata all'immissione in consumo e, nella pratica contemporanea, alla fatturazione al consumatore finale: fatturazione = indice di esigibilità
- Le cessioni realizzate nell'ambito di rapporti multiservizi all'interno di uno stesso sito industriale hanno rilevanza prevalentemente privatistica e non trasformano i rapporti con terzi in rapporti tributari nuovi
- In presenza di modifiche normative intervenute durante il periodo contestato, occorre applicare il quadro normativo diacronicamente ma il principio sostanziale di produzione/immissione rimane determinante
- Se in concreto un soggetto ha effettivamente fatturato come venditore ai consumatori finali e ha realizzato la condizione di esigibilità, può essere qualificato soggetto passivo e obbligato; viceversa la qualificazione contrattuale 'multiservice' non basta a creare tale responsabilità tributaria
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