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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15975/2021 del 09/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva ritenuto non imputabile ad ASBORNO la perdita (furto) di contrassegni per accise sugli alcolici e, perciò, aveva escluso l'incameramento della cauzione prevista; l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 504/1995 in relazione alla direttiva 92/12/CEE e sosteneva che la CTR aveva errato nell'interpretare la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (in particolare C-494/04) ritenendo sussistente in concreto la causa di forza maggiore esimente senza che la contribuente avesse dimostrato che i contrassegni sottratti fossero stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di ASBORNO per difetto della prova di avvenuta notifica (mancanza dell'avviso di ricevimento) e ha cassato la sentenza della CTR per aver interpretato in modo parziale la pronuncia della Corte di giustizia UE. Sul merito la Corte ha stabilito che, non essendo prova che i contrassegni sottratti fossero stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili (condizione necessaria per invocare la scriminante della forza maggiore secondo la giurisprudenza comunitaria), non poteva essere esclusa la responsabilità della contribuente e pertanto ha rigettato il ricorso introduttivo della lite (ossia la domanda di ASBORNO). Le spese dei gradi di merito sono compensate; ASBORNO è condannata alle spese del giudizio di cassazione secondo il principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 13, d.lgs. 504/1995

    Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

    La norma autorizza l'incameramento della cauzione per i contrassegni mancanti o non restituiti entro il termine; la Corte ha ritenuto che tale meccanismo si applichi a meno che non sia dimostrato che i contrassegni siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili, condizione per invocare l'esimente.

  • Direttiva 92/12/CEE

    Rilevata nella parte relativa all'esigibilità dell'accisa con l'immissione in consumo e all'art. 22 n.2 (richiamato dalla giurisprudenza UE): la direttiva consente limitate eccezioni, ma la Corte UE richiede prova della distruzione/inefficacia dei contrassegni per applicare la scriminante.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE, C-494/04

    La sentenza ammette che, in casi di furto, possa operare un temperamento (principio di proporzionalità), ma solo se è provato che i contrassegni siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili; non basta la mera denuncia di furto.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE, C-374/06

    Richiamata per il principio secondo cui il contrassegno fiscale costituisce modalità di riscossione anticipata dell'accisa nello Stato membro rilasciante.

  • Cassazione, sent. n. 420 del 14/01/2020

    Richiamata come pronuncia analoga che applica i medesimi princìpi riferiti alla prova della distruzione dei contrassegni quale condizione per escludere responsabilità.

Massime di principio

  • La mera denuncia di furto dei contrassegni non esonera automaticamente dall'obbligo e dalla possibile incamerazione della cauzione: il contribuente deve dimostrare che i contrassegni sono stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili.
  • La giurisprudenza UE ammette una scriminante di 'forza maggiore' solo se la prova della distruzione/inefficacia è incontrovertibile; in assenza di tale prova prevale la normativa nazionale che consente l'incameramento della cauzione.
  • In procedimenti incidentali/formali (es. ricorso incidentale notificato a mezzo posta) è indispensabile conservare e depositare le prove del perfezionamento della notifica (avviso di ricevimento), altrimenti il gravame può essere dichiarato inammissibile.
  • Le autorità fiscali possono agire anche nei confronti di coobbligati (principali e di garanzia) per ottenere l'incameramento della cauzione prevista dalla legge in caso di contrassegni mancanti.
  • In situazioni simili è consigliabile che il contribuente raccolga e produca documentazione probatoria diretta: rapporto/verbale delle forze dell'ordine, accertamenti tecnici forensi, elementi che dimostrino la distruzione o l'impossibilità materiale d'uso dei contrassegni, nonché misure cautelari/assicurative adottate.

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