Cassazione Civile, Sentenza n. 15974/2021 del 09/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società contribuente impugnava la sentenza della Commissione regionale che aveva rigettato l'appello contro la decisione della CTP che aveva respinto i ricorsi avverso avvisi di irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di accise sull'energia elettrica relative agli anni 2003-2004. I motivi di gravame in cassazione riguardavano: (i) presunta carenza di motivazione della sentenza di primo grado; (ii) errata valutazione dell'onere della prova e fondamento delle pretese erariali (accise); (iii) rifiuto di ammettere CTU richiesto dalla difesa; (iv) dedotta errata determinazione/rideterminazione delle sanzioni nel minimo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile o comunque infondato. Per ciascun motivo la Corte ha richiamato i principi di diritto: non è ammesso in cassazione riproporre censure sulla motivazione della sentenza di primo grado se già dedotte in appello; il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e logico-formale della motivazione e non al riesame del merito e delle risultanze probatorie; la valutazione delle prove e delle presunzioni è rimessa al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; la decisione del giudice del merito di non disporre o rinnovare CTU rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile se adeguatamente motivata; la quantificazione o rideterminazione delle sanzioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Sono state condannate le spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, vizio di motivazione e limiti del sindacato di legittimità)
Limita il controllo della Corte di cassazione alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione; non consente il riesame del merito e delle valutazioni probatorie
artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. (motivazione e decisioni)
Richiamati in relazione al requisito della motivazione delle decisioni e al profilo del rimedio in appello rispetto a censure sulla motivazione di primo grado
art. 354 cod. proc. civ. (rimessione al primo giudice per nullità)
Il vizio di nullità per mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve porvi rimedio pronunciando nel merito
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Stabilisce l'onere della prova: la Corte ha ricordato che l'asserita violazione si riferisce a errata valutazione del fatto e non a impropria ricollocazione dell'onere, sindacabile in cassazione solo nei limiti previsti
art. 2729 cod. civ. (presunzioni)
In tema di prova presuntiva la verifica della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è rimessa al giudice del merito; la Cassazione verifica la tenuta della motivazione ma non riconsidera i fatti
art. 53 d.lgs. 504/1995 (disciplinante l'accisa, testo ratione temporis)
Norma del decreto sulle accise richiamata quale quadro normativo delle pretese erariali alla base degli avvisi di pagamento impugnati
art. 55 d.lgs. 504/1995
Richiamato in relazione agli aspetti sanzionatori collegati alle pretese per accise
art. 7 d.lgs. 546/1992 (consulenza tecnica d'ufficio e poteri del giudice tributario)
Conferma la discrezionalità del giudice del merito circa l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o rinnovazioni della CTU; decisione sindacabile in Cassazione solo se priva di qualsivoglia motivazione logica
art. 191 cod. proc. civ.
Norma di ordine probatorio citata nel contesto della disciplina delle prove e del sindacato sulle valutazioni probatorie del giudice del merito
art. 59 d.lgs. 504/1995
Richiamato in relazione alla determinazione delle sanzioni applicabili nel contesto delle accise
art. 5 comma 3 d.lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative tributarie)
Norma sulle sanzioni tributarie richiamata: la determinazione della misura delle sanzioni è valutazione di merito del giudice tributario
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso riproporre come nuovo motivo la censura sulla motivazione della sentenza di primo grado già dedotta e decisa in appello; l'eventuale vizio deve essere affrontato in appello.
- Il sindacato della Corte di legittimità è limitato a controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione; il riesame delle risultanze probatorie e del merito è precluso salvo palese vizio motivazionale.
- L'onere della prova resta quello previsto dalla legge: contestazioni sulla valutazione delle prove e delle presunzioni sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di motivazione rilevanti.
- La decisione del giudice del merito di non disporre o rinnovare una CTU rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- La rideterminazione o la riduzione delle sanzioni in via di giudizio costituisce valutazione di merito: la Corte di Cassazione non interviene se la decisione di merito è motivata e coerente.
- Il richiamo, da parte del giudice d'appello, a pronunce o documenti prodotti e noti alle parti può essere legittimo purché nel complesso risulti identificabile il procedimento logico-giuridico che ha condotto alla decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15973/2021 del 09/06/2021
- Sentenza civile · 9 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15975/2021 del 09/06/2021
- Sentenza civile · 9 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15976/2021 del 09/06/2021
- Sentenza civile · 9 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15977/2021 del 09/06/2021
- Sentenza civile · 9 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16080/2021 del 09/06/2021
- Sentenza civile · 9 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 16084/2021 del 09/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →