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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15974/2021 del 09/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società contribuente impugnava la sentenza della Commissione regionale che aveva rigettato l'appello contro la decisione della CTP che aveva respinto i ricorsi avverso avvisi di irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di accise sull'energia elettrica relative agli anni 2003-2004. I motivi di gravame in cassazione riguardavano: (i) presunta carenza di motivazione della sentenza di primo grado; (ii) errata valutazione dell'onere della prova e fondamento delle pretese erariali (accise); (iii) rifiuto di ammettere CTU richiesto dalla difesa; (iv) dedotta errata determinazione/rideterminazione delle sanzioni nel minimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile o comunque infondato. Per ciascun motivo la Corte ha richiamato i principi di diritto: non è ammesso in cassazione riproporre censure sulla motivazione della sentenza di primo grado se già dedotte in appello; il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e logico-formale della motivazione e non al riesame del merito e delle risultanze probatorie; la valutazione delle prove e delle presunzioni è rimessa al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; la decisione del giudice del merito di non disporre o rinnovare CTU rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile se adeguatamente motivata; la quantificazione o rideterminazione delle sanzioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Sono state condannate le spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, vizio di motivazione e limiti del sindacato di legittimità)

    Limita il controllo della Corte di cassazione alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione; non consente il riesame del merito e delle valutazioni probatorie

  • artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. (motivazione e decisioni)

    Richiamati in relazione al requisito della motivazione delle decisioni e al profilo del rimedio in appello rispetto a censure sulla motivazione di primo grado

  • art. 354 cod. proc. civ. (rimessione al primo giudice per nullità)

    Il vizio di nullità per mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve porvi rimedio pronunciando nel merito

  • art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    Stabilisce l'onere della prova: la Corte ha ricordato che l'asserita violazione si riferisce a errata valutazione del fatto e non a impropria ricollocazione dell'onere, sindacabile in cassazione solo nei limiti previsti

  • art. 2729 cod. civ. (presunzioni)

    In tema di prova presuntiva la verifica della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è rimessa al giudice del merito; la Cassazione verifica la tenuta della motivazione ma non riconsidera i fatti

  • art. 53 d.lgs. 504/1995 (disciplinante l'accisa, testo ratione temporis)

    Norma del decreto sulle accise richiamata quale quadro normativo delle pretese erariali alla base degli avvisi di pagamento impugnati

  • art. 55 d.lgs. 504/1995

    Richiamato in relazione agli aspetti sanzionatori collegati alle pretese per accise

  • art. 7 d.lgs. 546/1992 (consulenza tecnica d'ufficio e poteri del giudice tributario)

    Conferma la discrezionalità del giudice del merito circa l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o rinnovazioni della CTU; decisione sindacabile in Cassazione solo se priva di qualsivoglia motivazione logica

  • art. 191 cod. proc. civ.

    Norma di ordine probatorio citata nel contesto della disciplina delle prove e del sindacato sulle valutazioni probatorie del giudice del merito

  • art. 59 d.lgs. 504/1995

    Richiamato in relazione alla determinazione delle sanzioni applicabili nel contesto delle accise

  • art. 5 comma 3 d.lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative tributarie)

    Norma sulle sanzioni tributarie richiamata: la determinazione della misura delle sanzioni è valutazione di merito del giudice tributario

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso riproporre come nuovo motivo la censura sulla motivazione della sentenza di primo grado già dedotta e decisa in appello; l'eventuale vizio deve essere affrontato in appello.
  • Il sindacato della Corte di legittimità è limitato a controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione; il riesame delle risultanze probatorie e del merito è precluso salvo palese vizio motivazionale.
  • L'onere della prova resta quello previsto dalla legge: contestazioni sulla valutazione delle prove e delle presunzioni sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di motivazione rilevanti.
  • La decisione del giudice del merito di non disporre o rinnovare una CTU rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • La rideterminazione o la riduzione delle sanzioni in via di giudizio costituisce valutazione di merito: la Corte di Cassazione non interviene se la decisione di merito è motivata e coerente.
  • Il richiamo, da parte del giudice d'appello, a pronunce o documenti prodotti e noti alle parti può essere legittimo purché nel complesso risulti identificabile il procedimento logico-giuridico che ha condotto alla decisione.

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