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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15973/2021 del 09/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verifica fiscale della Guardia di Finanza accertò forniture irregolari di 1.283.030 litri di gasolio "per riscaldamento" a prezzo agevolato (art. 8 comma 10 lett. c) L. 448/1998) alla ditta Leopardo Servizi per il periodo 2005-2008. Le forniture risultavano accompagnate da dichiarazioni sostitutive incomplete e da 205 DAS con indicazioni discordanti sul luogo di consegna; inoltre il destinatario ammise che il prodotto era utilizzato per autotrasporto e non per riscaldamento. L'Agenzia emise avviso di recupero del beneficio fiscale, interessi e indennità, chiedendo responsabilità solidale in capo alla società e al suo legale rappresentante. I ricorrenti impugnarono l'atto avanti CTP e CTR senza successo e proposero ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, volti essenzialmente a contestare l'applicabilità dell'art. 2 TUA, la natura dello sconto di cui all'art. 8 L. 448/1998 (come mero sconto e non come riduzione di accisa), la omessa pronuncia della CTR e la mancata verifica a carico del fornitore ai sensi del DPR 361/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per essere stato sollevato solo in sede di gravame e non nei gradi precedenti. Ha poi respinto i restanti motivi ritenendo: (i) lo sconto previsto dall'art. 8 L. 448/1998 si traduce in un credito d'imposta/ridefinizione delle aliquote accise e rientra nell'ambito di applicazione del TUA; (ii) il DPR 361/1999 destina il beneficio al titolare del deposito commerciale e disciplina la procedura di accredito d'imposta, per cui l'Agenzia è legittimata al recupero quando si accerti un abuso; (iii) il fornitore è tenuto a emettere DAS e a valutare le dichiarazioni sostitutive, specie se incomplete, e tali dichiarazioni possono costituire indizi da integrare con altri elementi probatori; (iv) la motivazione della CTR è adeguata. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1995 (T.U.A.) art. 2

    "è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta"

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 TUA alla fattispecie, ritenendo che il titolare del deposito commerciale cui si applica il meccanismo di accreditamento possa essere assoggettato al recupero dell'accisa in caso di abuso; la disposizione legittima l'Agenzia al recupero anche in via solidale quando sussistano condizioni di inesatta fruizione del beneficio

  • Legge 448/1998 art. 8 comma 10 lett. c)

    Lo "sconto" previsto dalla norma per il gasolio destinato al riscaldamento è stato interpretato come una forma di rideterminazione delle aliquote delle accise (credito d'imposta) e quindi come agevolazione fiscalmente rilevante rientrante nell'ambito di regole sul recupero dell'accisa

  • DPR 361/1999 art. 1

    Individua i soggetti beneficiari (titolari di depositi a scopo commerciale) e disciplina il meccanismo dell'accredito d'imposta: la Corte ne ricava che il beneficio è riconosciuto al titolare del deposito commerciale che applica lo sconto e chiede l'accredito, imponendo ad esso obblighi documentali (es. DAS) e di valutazione delle dichiarazioni

  • codice di procedura civile art. 112

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare omissione di pronuncia: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia omesso decisione su questioni rilevanti e che l'eccezione di mancata pronuncia non fosse fondata nelle modalità prospettate

Massime di principio

  • Le agevolazioni sul prezzo di prodotti soggetti ad accisa, anche se concepite come "sconto" al consumatore (art. 8 L. 448/1998), possono essere considerate forme di riduzione dell'accisa e rientrare nel campo di applicazione del TUA: l'Amministrazione può dunque recuperare le somme se accerta abuso o destinazione diversa del prodotto
  • Il titolare del deposito commerciale che applica lo sconto e chiede l'accredito risponde della correttezza dell'operazione e deve rispettare oneri documentali (es. DAS) e valutare la congruità delle dichiarazioni sostitutive; dichiarazioni incomplete o incongruenze nelle consegne costituiscono indizi utilizzabili dall'Ufficio
  • Le ammissioni del destinatario delle forniture e l'anomalia di frequenza/quantità nei mesi non congrui (forniture continue nei mesi caldi) aggravano il quadro indiziario e legittimano il recupero del beneficio
  • Eccezioni o questioni nuove devono essere sollevate nei gradi di merito: prospettare per la prima volta in cassazione una doglianza essenziale può comportare l'inammissibilità del motivo
  • La valutazione probatoria delle dichiarazioni sostitutive come "indizi" impone all'operatore commerciale di integrare o verificarne la attendibilità; l'omessa o insufficiente verifica espone al rischio di recupero dell'agevolazione
  • In caso di contenzioso su benefici fiscali riconosciuti mediante accrediti d'imposta, la documentazione di accompagnamento e la coerenza tra luogo/uso dichiarato e reale costituiscono elementi decisivi per la legittimità del beneficio

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