Cassazione Civile, Sentenza n. 15973/2021 del 09/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verifica fiscale della Guardia di Finanza accertò forniture irregolari di 1.283.030 litri di gasolio "per riscaldamento" a prezzo agevolato (art. 8 comma 10 lett. c) L. 448/1998) alla ditta Leopardo Servizi per il periodo 2005-2008. Le forniture risultavano accompagnate da dichiarazioni sostitutive incomplete e da 205 DAS con indicazioni discordanti sul luogo di consegna; inoltre il destinatario ammise che il prodotto era utilizzato per autotrasporto e non per riscaldamento. L'Agenzia emise avviso di recupero del beneficio fiscale, interessi e indennità, chiedendo responsabilità solidale in capo alla società e al suo legale rappresentante. I ricorrenti impugnarono l'atto avanti CTP e CTR senza successo e proposero ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, volti essenzialmente a contestare l'applicabilità dell'art. 2 TUA, la natura dello sconto di cui all'art. 8 L. 448/1998 (come mero sconto e non come riduzione di accisa), la omessa pronuncia della CTR e la mancata verifica a carico del fornitore ai sensi del DPR 361/1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per essere stato sollevato solo in sede di gravame e non nei gradi precedenti. Ha poi respinto i restanti motivi ritenendo: (i) lo sconto previsto dall'art. 8 L. 448/1998 si traduce in un credito d'imposta/ridefinizione delle aliquote accise e rientra nell'ambito di applicazione del TUA; (ii) il DPR 361/1999 destina il beneficio al titolare del deposito commerciale e disciplina la procedura di accredito d'imposta, per cui l'Agenzia è legittimata al recupero quando si accerti un abuso; (iii) il fornitore è tenuto a emettere DAS e a valutare le dichiarazioni sostitutive, specie se incomplete, e tali dichiarazioni possono costituire indizi da integrare con altri elementi probatori; (iv) la motivazione della CTR è adeguata. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995 (T.U.A.) art. 2
"è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta"
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 TUA alla fattispecie, ritenendo che il titolare del deposito commerciale cui si applica il meccanismo di accreditamento possa essere assoggettato al recupero dell'accisa in caso di abuso; la disposizione legittima l'Agenzia al recupero anche in via solidale quando sussistano condizioni di inesatta fruizione del beneficio
Legge 448/1998 art. 8 comma 10 lett. c)
Lo "sconto" previsto dalla norma per il gasolio destinato al riscaldamento è stato interpretato come una forma di rideterminazione delle aliquote delle accise (credito d'imposta) e quindi come agevolazione fiscalmente rilevante rientrante nell'ambito di regole sul recupero dell'accisa
DPR 361/1999 art. 1
Individua i soggetti beneficiari (titolari di depositi a scopo commerciale) e disciplina il meccanismo dell'accredito d'imposta: la Corte ne ricava che il beneficio è riconosciuto al titolare del deposito commerciale che applica lo sconto e chiede l'accredito, imponendo ad esso obblighi documentali (es. DAS) e di valutazione delle dichiarazioni
codice di procedura civile art. 112
Richiamato dai ricorrenti per lamentare omissione di pronuncia: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia omesso decisione su questioni rilevanti e che l'eccezione di mancata pronuncia non fosse fondata nelle modalità prospettate
Massime di principio
- Le agevolazioni sul prezzo di prodotti soggetti ad accisa, anche se concepite come "sconto" al consumatore (art. 8 L. 448/1998), possono essere considerate forme di riduzione dell'accisa e rientrare nel campo di applicazione del TUA: l'Amministrazione può dunque recuperare le somme se accerta abuso o destinazione diversa del prodotto
- Il titolare del deposito commerciale che applica lo sconto e chiede l'accredito risponde della correttezza dell'operazione e deve rispettare oneri documentali (es. DAS) e valutare la congruità delle dichiarazioni sostitutive; dichiarazioni incomplete o incongruenze nelle consegne costituiscono indizi utilizzabili dall'Ufficio
- Le ammissioni del destinatario delle forniture e l'anomalia di frequenza/quantità nei mesi non congrui (forniture continue nei mesi caldi) aggravano il quadro indiziario e legittimano il recupero del beneficio
- Eccezioni o questioni nuove devono essere sollevate nei gradi di merito: prospettare per la prima volta in cassazione una doglianza essenziale può comportare l'inammissibilità del motivo
- La valutazione probatoria delle dichiarazioni sostitutive come "indizi" impone all'operatore commerciale di integrare o verificarne la attendibilità; l'omessa o insufficiente verifica espone al rischio di recupero dell'agevolazione
- In caso di contenzioso su benefici fiscali riconosciuti mediante accrediti d'imposta, la documentazione di accompagnamento e la coerenza tra luogo/uso dichiarato e reale costituiscono elementi decisivi per la legittimità del beneficio
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