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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29085/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito per guida in stato di ebbrezza è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita erronea applicazione della disciplina tecnica sugli etilometri, sostenendo che il risultato del test alcolemico fosse inutilizzabile perché ottenuto con apparecchio non regolarmente omologato e non annualmente tarato; 2) la pretesa contraddittorietà della motivazione nella parte in cui erano state respinte le deduzioni difensive sul regolare funzionamento dello strumento; 3) la contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e che spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi della strumentazione, dell'omologazione o dei controlli periodici. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato il libretto metrologico con i controlli regolari e la riferita dicitura 'OK' sul display prima del test, elementi ritenuti idonei a escludere malfunzionamenti o invalidità dell'accertamento. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che aveva richiamato le circostanze del fatto e la collocazione della pena in misura non superiore alla media edittale.

Norme richiamate

  • art. 186 commi 1 e 2 lett. b), D.Lgs. n. 285 del 1992

    Integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.

  • art. 3 D.M. 22 maggio 1990 n. 196

    Richiamato dalla difesa per contestare la regolarità tecnica dell'etilometro e l'utilizzabilità del test alcolemico.

  • art. 379 comma 8 cod. strada

    Invocato insieme alla disciplina tecnica sugli etilometri a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena; il giudice di merito può esprimerne la valutazione anche in forma sintetica, purché non arbitraria o illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 113 del 2015

    Ritenuta non mutuabile alla disciplina degli etilometri, perché riferita agli autovelox e al diverso tema delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; chi contesta l'accertamento ha l'onere di allegare e dimostrare specifici vizi dell'apparecchio, dell'omologazione o dei controlli prescritti.
  • La disciplina che regola etilometri e controlli periodici rende non automaticamente estensibili agli etilometri i principi elaborati per gli autovelox in tema di verifiche di funzionalità e taratura.
  • Ai fini della valutazione di una doglianza sulla commisurazione della pena, è sufficiente che il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il sindacato di legittimità interviene solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.
  • Quando la pena è irrogata in misura non superiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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