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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34865/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di restituzione delle somme corrisposte a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo 14/10/2008-30/12/2011. Il lavoratore aveva svolto, in quel periodo, attività di addestramento al volo con Qatar Airways, in esito a una "Offer of employment" e prima della successiva "Confirmation of Employment". Il Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore e, accogliendo la riconvenzionale dell'INPS, lo aveva condannato alla restituzione dell'indebito lordo. La Corte d'appello aveva poi ritenuto che l'attività svolta non fosse un mero mantenimento delle licenze di volo, ma fosse funzionale alla futura assunzione presso il nuovo vettore; aveva però limitato la restituzione al solo importo netto percepito. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988, sostenendo che l'attività fosse un "periodo neutro" escluso dall'obbligo di preventiva comunicazione; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1366, 1375 e 1175 c.c. e delle circolari INPS nn. 73/2008 e 94/2011, lamentando l'illegittimità della decadenza e la violazione del legittimo affidamento; 3) violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. per lesione dei principi di correttezza, buona fede e affidamento. L'INPS, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la restituzione dovesse avvenire al lordo, invocando l'art. 2033 c.c. e l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, affermando di non essere sostituto d'imposta ma solo soggetto che aveva effettuato il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto corretta la qualificazione dell'attività svolta all'estero come attività lavorativa non esclusivamente finalizzata al mantenimento delle licenze di volo, ma inserita in una più ampia contrattazione volta alla futura assunzione presso Qatar Airways; ha quindi escluso che ricorresse il c.d. periodo neutro e ha confermato la decadenza dal trattamento per omessa preventiva comunicazione all'INPS. Quanto al ricorso incidentale, ha ribadito che, in caso di ripetizione di somme indebitamente corrisposte al lavoratore, la restituzione riguarda solo quanto effettivamente entrato nella sua sfera patrimoniale, cioè l'importo netto, restando le ritenute fiscali recuperabili dall'ente verso l'amministrazione finanziaria. Le spese di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988

    "Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."

    La preventiva comunicazione è necessaria per lo svolgimento di attività lavorativa durante la CIGS; per i piloti, l'esonero sussiste solo nel c.d. periodo neutro, cioè quando l'attività sia esclusivamente finalizzata al mantenimento delle licenze di volo.

  • circolare INPS n. 73/2008

    Concorre a precisare, per i piloti di volo, i casi in cui non opera l'obbligo di preventiva comunicazione, limitandoli alle attività esclusivamente finalizzate al mantenimento delle licenze.

  • circolare INPS n. 94/2011

    Integra l'interpretazione dell'art. 8, comma 5, per il settore aeronautico, definendo il c.d. periodo neutro come attività esclusivamente diretta al mantenimento delle precedenti licenze di volo.

  • artt. 1362 e 1366 c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per l'interpretazione delle circolari e della disciplina applicabile; la Corte non accoglie la lettura proposta, ritenendo corretta la sussunzione operata dal giudice di merito.

  • artt. 1375 e 1175 c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno del principio di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento, ma non ritenuti idonei a superare la disciplina della decadenza.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente per il legittimo affidamento e la correttezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla ragionevolezza dell'interpretazione normativa e al principio di affidamento.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dall'INPS per sostenere la ripetizione dell'indebito; la Corte lo coordina con il principio secondo cui la restituzione può riguardare solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    È utilizzato per affermare che il diritto al rimborso delle ritenute indebitamente versate spetta a chi ha effettuato il versamento, anche quando l'obbligo fiscale venga meno ex tunc a seguito della riforma della decisione presupposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di CIGS, la decadenza dal trattamento per svolgimento di altra attività lavorativa opera quando il beneficiario non abbia effettuato la preventiva comunicazione all'INPS; la comunicazione deve precedere l'inizio dell'attività, anche se la nuova occupazione è temporanea o saltuaria.
  • Per i piloti di volo, il c.d. periodo neutro esclude l'obbligo di preventiva comunicazione solo se l'attività presso il nuovo vettore è finalizzata in modo esclusivo al mantenimento o rinnovo delle licenze di volo; se l'attività è anche funzionale alla futura assunzione o più ampia contrattazione lavorativa, il periodo neutro non ricorre.
  • Ai fini della qualificazione dell'attività come rientrante nel periodo neutro, il giudice deve esaminare concretamente il regolamento negoziale e il contenuto dell'accordo con il nuovo vettore, per verificare se la prestazione sia realmente limitata al mantenimento delle abilitazioni oppure sia inserita in un più ampio rapporto di lavoro.
  • In caso di ripetizione di somme corrisposte al lavoratore a seguito di successiva riforma del titolo originario, la restituzione riguarda solo l'importo effettivamente percepito dal beneficiario e non anche le ritenute fiscali versate all'erario, che restano recuperabili dall'ente nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  • Il venir meno ex tunc dell'obbligo che aveva giustificato il pagamento consente l'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per il recupero delle ritenute fiscali da parte di chi le abbia versate, anche in ambito previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiInadempimentoRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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