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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21378/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, i valori dichiarati in due compravendite immobiliari intercorse tra una società venditrice e la società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato uno degli avvisi, ritenendo l'atto carente di motivazione perché fondato su un riferimento generico a valori di aree contigue e a indici OMI, oltre che su un preteso contrasto tra il bene venduto e il prezzo di successiva rivendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 2704 c.c. e del d.P.R. 131/1986 in relazione al richiamo, da parte del giudice di merito, a un protocollo di intesa privo di data certa; 3) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la rettifica era adeguatamente motivata sulla base di preliminari di vendita, di un successivo atto di vendita a terzo, di variazioni catastali e di valori OMI, e che la plusvalenza tassata ai fini diretti era irrilevante rispetto alla diversa base imponibile dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché la sentenza impugnata, pur con passaggi non lineari, rendeva comunque percepibile la ratio decidendi. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la ricostruzione della CTR: l'avviso di liquidazione non era affetto da motivazione apparente, poiché esponeva in modo sufficiente i criteri di rettifica adottati, fondati su elementi comparativi, su altri dati di valutazione e sui valori OMI riferiti a una specifica porzione del compendio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo se non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere comprensibili le ragioni della decisione; nel caso concreto la CTR ha superato la soglia minima di intelligibilità.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato per contestare l'opponibilità all'Ufficio di un protocollo di intesa privo di data certa; il motivo è rimasto assorbito.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 18 e 43

    Sono richiamati nel secondo motivo, ma il relativo scrutinio è assorbito dall'accoglimento del terzo.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    La rettifica del valore dichiarato può fondarsi su criteri legali, compreso il parametro comparativo e altri elementi di valutazione, purché l'avviso esponga adeguatamente le ragioni della stima.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato sulla ripartizione dell'onere probatorio: nella fase contenziosa l'Amministrazione deve provare i presupposti fattuali della rettifica.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la logicità; non basta la presenza di aporie o passaggi poco lineari se la ratio decidendi è comunque ricostruibile.
  • In materia di rettifica del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro, l'avviso è sufficientemente motivato se indica il criterio astratto seguito e gli elementi concreti utilizzati, potendo l'Ufficio ricorrere al metodo comparativo e ad altri elementi di valutazione, anche OMI, purché non in modo generico o di stile.
  • L'onere di motivazione dell'avviso serve a delimitare le ragioni spendibili dall'Ufficio e a consentire la difesa del contribuente; nella successiva fase contenziosa, tuttavia, il tema centrale diventa la prova della congruità e attendibilità dei valori accertati.
  • Il giudice di merito non può confondere la verifica della sufficienza formale della motivazione dell'avviso con la diversa valutazione di fondatezza nel merito della rettifica: se l'atto espone le ragioni della stima, il sindacato deve concentrarsi sulla loro attendibilità e sulla prova dei presupposti fattuali.
  • La tassazione di un bene ai fini dell'imposta di registro segue il suo valore venale in comune commercio secondo i criteri previsti dalla legge fiscale, indipendentemente da eventuali valutazioni operate in altri tributi o da successive vicende di rivendita del bene.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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