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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35137/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di appello di Roma il 14 gennaio 2026, alla pena complessiva di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per il fatto riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La cocaina, pari a 34 dosi singole medie, era stata trovata in quattordici involucri termosaldati contenenti cocaina e crack, occultati in un involucro negli slip dell’imputato; la sentenza ha inoltre richiamato la sua disoccupazione e lo svolgimento di soli lavori saltuari. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fossero state spiegate le ragioni per cui la detenzione fosse finalizzata allo spaccio anziché all’uso personale. Con il secondo ha censurato il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, ma nella parte argomentativa ha sviluppato doglianze sull’insussistenza della recidiva. Con il terzo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato reiterativo della doglianza d’appello e privo di adeguato confronto con la motivazione impugnata, che aveva escluso l’uso esclusivamente personale valorizzando quantità e confezionamento della sostanza, modalità di occultamento e condizioni lavorative dell’imputato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura esposta non corrispondeva a quella indicata nella rubrica: pur denunciando formalmente il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, il ricorso argomentava sull’insussistenza della recidiva. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice di merito aveva motivato il diniego dell’art. 131-bis c.p. sulla base del peso, della notevole purezza, delle modalità di detenzione, del contatto con ambienti criminali di rilievo e dell’abitualità desunta dai precedenti per reati dello stesso titolo; la valutazione non presentava mancanza o manifesta illogicità. La condanna è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Di contro la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici ed in linea con i principi elaborati da questa Corte di legittimità, ha ritenuto che la tesi difensiva della detenzione della sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale fosse palesemente priva di pregio, tenuto conto del dato ponderale (cocaina pari a n. 34 dosi singole medie) nonché delle modalità di presentazione e di detenzione posto, che lo stupefacente veniva rinvenuto all'interno di un involucro occultato negli slip dove erano contenuti quattordici involucri termosaldati contenenti cocaina e crack.

    La destinazione allo spaccio può essere desunta, nella valutazione del caso concreto, da una pluralità di indici quali quantità, confezionamento e modalità di occultamento della sostanza; la Corte ha ritenuto tali elementi incompatibili con la tesi dell’uso esclusivamente personale.

  • art. 131-bis c.p.

    Ed invero, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

    L’applicazione della causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche concrete del fatto, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

    Nel valutare la particolare tenuità, il giudice non deve esaminare necessariamente ogni criterio dell’art. 133 c.p., ma deve indicare quelli rilevanti e motivare concretamente sulle modalità del comportamento, sulla gravità e sul bisogno di pena.

  • art. 616 c.p.p.

    A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La finalità di spaccio, contrapposta alla detenzione per uso personale, può essere desunta dalla valutazione complessiva degli indici concreti, tra cui quantità e confezionamento della sostanza, modalità di occultamento e condizioni personali ed economiche dell’imputato; il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito che li valuta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle peculiarità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo. Il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti, ma deve motivare concretamente e non con formule di stile.
  • La valutazione di particolare tenuità rimessa al giudice di merito è sindacabile in cassazione nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
  • È inammissibile la censura la cui argomentazione non corrisponde alla questione formulata nella rubrica del motivo, quando la parte espositiva sviluppa una doglianza diversa da quella formalmente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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