Cassazione Penale, Ordinanza n. 12853/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità e sulla pena è quindi rimasta ferma, senza alcuna modifica del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in relazione a una tentata rapina commessa in stato di alterazione alcolica e con uso di un'arma bianca ritenuta, aveva confermato la decisione di merito quanto alla cornice sanzionatoria. Il ricorrente lamentava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ritenuta, nonché per il mancato contenimento della pena base nel minimo edittale; 2) ulteriori censure sull'omesso assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 nel delitto di tentata rapina, sull'erronea applicazione delle norme sul concorso formale e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito sindacabile solo in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione inesistente/inadeguata; nel caso concreto la Corte di appello aveva motivato la scelta dell'equivalenza richiamando l'adeguatezza della pena in concreto. Quanto alla pena base, la Corte ha reputato sufficiente la motivazione fondata sulle concrete modalità del fatto, valorizzando lo stato di alterazione alcolica e l'uso dell'arma bianca come indici di commisurazione ex art. 133 c.p. I secondi profili di censura sono stati dichiarati inammissibili perché non dedotti come motivi di appello e quindi preclusi in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per la commisurazione della pena, in base alle concrete modalità del fatto e agli indici di valutazione della gravità della condotta.
Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
È la contravvenzione che il ricorrente sosteneva dovesse essere assorbita nel delitto più grave; la Corte non entra nel merito della doglianza perché nuova in cassazione.
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
È richiamato dal ricorrente per invocare la circostanza attenuante della lieve entità del fatto; anche questa doglianza è dichiarata inammissibile per novità.
È il riferimento implicito alla rapina, in combinazione con la forma tentata, ma nel testo è nominata solo la tentata rapina senza ulteriore specificazione normativa.
È il riferimento implicito al delitto di rapina, richiamato nel testo come tentata rapina.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice valorizza elementi concreti del fatto, in particolare le modalità della condotta, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; la loro introduzione comporta inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La richiesta di assorbimento di una contravvenzione o la deduzione di una causa attenuante nuova in sede di legittimità non può essere esaminata se non sia stata previamente devoluta al giudice di appello.
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