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Sentenza

Sentenza del 03/03/2023 n. 6467 - Corte di Cassazione

Società in House - esclusione beneficio fiscale d.lgs. n. 446 del 1997- valutazione appalto o concessione-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso della maggiore IRAP per gli anni 2009-2011, deducendo che la propria posizione fosse quella di società 'in house providing' affidataria del servizio pubblico tramite contratto di servizio privatistico e pertanto fosse esclusa l'applicazione della norma che esclude la deduzione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 446/1997. Contestava la qualificazione del rapporto con il Comune di Napoli come 'concessione a tariffa' e l'esclusione della deduzione sulla base di tale qualificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo e secondo grado era stato accertato che Metronapoli/ANM operava come società in house providing, che il contratto di servizio con il Comune di Napoli era, nella pratica, assimilabile a una concessione e che l'attività si svolgeva a tariffa amministrata o autorizzata dall'ente. La Cassazione ha rilevato che la ricorrente non ha adeguatamente censurato in sede di legittimità la valutazione di fatto del giudice di merito circa la natura del rapporto e l'interpretazione del contratto (artt.1362 e ss. c.c.), limitandosi a una generica violazione della norma tributaria; perciò il ricorso è inammissibile e non si è entrati nel merito della questione fiscale sostanziale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11, comma 1, lett. a)

    Prevede la riduzione della base imponibile IRAP salvo esclusione per le imprese 'operanti in concessione e a tariffa' nei settori indicati; la Corte interpreta la norma come richiedente la verifica preventiva della natura del rapporto (appalto vs concessione) e dell'esistenza di una tariffa che possa già tener conto dell'onere fiscale, onde evitare sovracompensazione.

  • legge 27 dicembre 2006 n. 296 (modifiche art.11)

    Ha modificato le condizioni della deduzione prevista dall'art. 11 d.lgs. 446/1997; richiamata in relazione all'ambito applicativo dell'esclusione per le imprese in concessione e a tariffa.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 442, art. 18

    Norma citata dalla ricorrente per sostenere che la scelta del gestore avveniva tramite contratti di servizio di natura privatistica e che quindi il rapporto non integrava una concessione; la Corte di merito ha però ritenuto che, nella concreta attuazione, il rapporto fosse riconducibile a una concessione in house.

  • codice civile, artt. 1362 e ss.

    Norme sull'interpretazione del contratto richiamate dalla Corte di Cassazione per rilevare che il ricorso non ha contestato specificamente le motivazioni e i criteri interpretativi adottati dal giudice di merito nella qualificazione del contratto.

  • d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    Norma procedurale citata in relazione all'ammissione del ricorso alla pubblica udienza e agli adempimenti processuali connessi.

Massime di principio

  • La qualifica 'in house providing' non esclude automaticamente l'applicazione delle esclusioni previste dall'art. 11 d.lgs. 446/1997: occorre verificare la reale natura del rapporto (appalto vs concessione) e se opera una tariffa che include o esclude il costo fiscale.
  • Se l'ente locale determina o autorizza una tariffa per il servizio e la società agisce come affidataria alla stregua di una concessione, la deduzione IRAP può essere esclusa per evitare sovracompensazione della società che vedrebbe già considerato il costo fiscale nella tariffa.
  • In controversie tributarie il contribuente che invoca la deduzione ha l'onere di dimostrare fattualmente che il rapporto non integra una concessione a tariffa o che la tariffa non ha già contemplato l'onere fiscale.
  • In sede di Cassazione le censure devono essere specifiche: se si impugnano valutazioni di fatto o l'interpretazione contrattuale del giudice di merito, il ricorso deve indicare con precisione le norme di ermeneutica contrattuale ritenute violate e dimostrare l'insufficienza o illogicità delle argomentazioni del giudice di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La finalità dell'esclusione normativa è evitare una doppia compensazione (tramite tariffa e tramite deduzione fiscale); pertanto l'accertamento della presenza di una tariffa amministrata o autorizzata è centrale per l'applicabilità dell'esclusione.

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