Sentenza del 03/03/2023 n. 6467 - Corte di Cassazione
Società in House - esclusione beneficio fiscale d.lgs. n. 446 del 1997- valutazione appalto o concessione-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso della maggiore IRAP per gli anni 2009-2011, deducendo che la propria posizione fosse quella di società 'in house providing' affidataria del servizio pubblico tramite contratto di servizio privatistico e pertanto fosse esclusa l'applicazione della norma che esclude la deduzione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 446/1997. Contestava la qualificazione del rapporto con il Comune di Napoli come 'concessione a tariffa' e l'esclusione della deduzione sulla base di tale qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo e secondo grado era stato accertato che Metronapoli/ANM operava come società in house providing, che il contratto di servizio con il Comune di Napoli era, nella pratica, assimilabile a una concessione e che l'attività si svolgeva a tariffa amministrata o autorizzata dall'ente. La Cassazione ha rilevato che la ricorrente non ha adeguatamente censurato in sede di legittimità la valutazione di fatto del giudice di merito circa la natura del rapporto e l'interpretazione del contratto (artt.1362 e ss. c.c.), limitandosi a una generica violazione della norma tributaria; perciò il ricorso è inammissibile e non si è entrati nel merito della questione fiscale sostanziale.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11, comma 1, lett. a)
Prevede la riduzione della base imponibile IRAP salvo esclusione per le imprese 'operanti in concessione e a tariffa' nei settori indicati; la Corte interpreta la norma come richiedente la verifica preventiva della natura del rapporto (appalto vs concessione) e dell'esistenza di una tariffa che possa già tener conto dell'onere fiscale, onde evitare sovracompensazione.
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (modifiche art.11)
Ha modificato le condizioni della deduzione prevista dall'art. 11 d.lgs. 446/1997; richiamata in relazione all'ambito applicativo dell'esclusione per le imprese in concessione e a tariffa.
d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 442, art. 18
Norma citata dalla ricorrente per sostenere che la scelta del gestore avveniva tramite contratti di servizio di natura privatistica e che quindi il rapporto non integrava una concessione; la Corte di merito ha però ritenuto che, nella concreta attuazione, il rapporto fosse riconducibile a una concessione in house.
codice civile, artt. 1362 e ss.
Norme sull'interpretazione del contratto richiamate dalla Corte di Cassazione per rilevare che il ricorso non ha contestato specificamente le motivazioni e i criteri interpretativi adottati dal giudice di merito nella qualificazione del contratto.
d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale citata in relazione all'ammissione del ricorso alla pubblica udienza e agli adempimenti processuali connessi.
Massime di principio
- La qualifica 'in house providing' non esclude automaticamente l'applicazione delle esclusioni previste dall'art. 11 d.lgs. 446/1997: occorre verificare la reale natura del rapporto (appalto vs concessione) e se opera una tariffa che include o esclude il costo fiscale.
- Se l'ente locale determina o autorizza una tariffa per il servizio e la società agisce come affidataria alla stregua di una concessione, la deduzione IRAP può essere esclusa per evitare sovracompensazione della società che vedrebbe già considerato il costo fiscale nella tariffa.
- In controversie tributarie il contribuente che invoca la deduzione ha l'onere di dimostrare fattualmente che il rapporto non integra una concessione a tariffa o che la tariffa non ha già contemplato l'onere fiscale.
- In sede di Cassazione le censure devono essere specifiche: se si impugnano valutazioni di fatto o l'interpretazione contrattuale del giudice di merito, il ricorso deve indicare con precisione le norme di ermeneutica contrattuale ritenute violate e dimostrare l'insufficienza o illogicità delle argomentazioni del giudice di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La finalità dell'esclusione normativa è evitare una doppia compensazione (tramite tariffa e tramite deduzione fiscale); pertanto l'accertamento della presenza di una tariffa amministrata o autorizzata è centrale per l'applicabilità dell'esclusione.
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