Sentenza del 03/03/2023 n. 6411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2010 per la deduzione di costi relativi a sette fatture emesse da Diamedical Srl, ritenute per operazioni inesistenti. L'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza di secondo grado per motivazione insufficiente (art. 132 c.p.c. e norme correlate); 2) errata applicazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni (artt. 2727, 2729, 2697 c.c.); 3) uso illegittimo di precedenti decisioni come giudicato relativo ad annualità diverse (art. 2909 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (mancanza di giudicato sulle annualità richiamate e inefficacia vincolante di decisioni su annualità diverse) e il primo motivo (la sentenza della CTR è affetta da vizio per motivazione insufficiente/meramente apparente e per relationem privo di adeguata spiegazione). Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione; spese di giudizio demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; D.Lgs. 546/1992 art. 36; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Riguardano il requisito della motivazione delle decisioni giudiziarie e l'annullabilità per motivazione omessa o meramente apparente: la CTR non ha indicato il percorso logico-giuridico che giustificasse la conferma della decisione di primo grado.
artt. 2727, 2729, 2697 c.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Riguardano l'onere della prova e l'uso delle presunzioni: l'Agenzia sosteneva che, avendo fondato l'accertamento su presunzioni semplici, fosse onere del contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni (anche con prove presuntive); la Corte ha però ritenuto il motivo assorbito dalla censura sulla motivazione.
art. 2909 c.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Tratta l'efficacia del giudicato: una decisione relativa a diversa annualità non vincola se non per elementi costitutivi tendenzialmente permanenti; qui non sussisteva giudicato sulle annualità richiamate.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 28139/2018; Cass. 4 aprile 2017 n. 9105)
Principi applicati: limiti dell'efficacia del giudicato tra annualità diverse; condizioni e limiti della motivazione per relationem; definizione di omessa o apparente motivazione e relativo controllo di logicità.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello deve esporre l'iter logico-giuridico seguito; il mero richiamo alla sentenza di primo grado è insufficiente se non viene spiegato perché il giudice d'appello si uniforma.
- Il giudicato formato in una controversia tributaria vincola per annualità diverse solo rispetto a quegli elementi costitutivi che si estendono in modo tendenzialmente permanente; non è automaticamente efficace tra annualità diverse con presupposti parzialmente differenti.
- Quando l'amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni semplici relative all'inesistenza delle operazioni, l'onere probatorio può gravare sul contribuente che deve dimostrare l'effettività delle operazioni anche con prove presuntive; tuttavia il giudice deve valutare e motivare puntualmente le prove contrapposte.
- Per il contribuente che vuole difendersi da accuse di fatture/operazioni inesistenti è cruciale produrre documentazione puntuale e verificabile: contratti con data certa, elenchi analitici delle prestazioni (con identificativi dei clienti/pazienti), documentazione contabile coerente e pagamenti tracciabili (bonifici, movimenti bancari) piuttosto che soltanto dichiarazioni di pagamento in contanti.
- In appello l'autorità giudicante deve evitare valutazioni tautologiche: se conferma la valutazione di primo grado deve sintetizzare le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame per consentire il controllo di logicità da parte della Corte di legittimità.
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