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Sentenza

Sentenza del 03/03/2023 n. 226 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Motivazione per relationem di un provvedimento giurisdizionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della CTP di Ancona che aveva annullato l'avviso di accertamento n. XXX relativo al 2009, chiedendo la riforma per presunta omessa pronuncia, motivazione insufficiente/contraddittoria e violazione dell'art. 29 d.lgs. 546/1992; la sentenza di primo grado aveva fondato il suo convincimento richiamando per relationem la sentenza n. 1552/2015 emessa tra le stesse parti su atto correlato (atto principale). L'Ufficio ha inoltre contestato la mancata riunione dei procedimenti connessi.

La decisione

La Corte regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza della CTP. Ha ritenuto legittimo il richiamo per relationem a precedente decisione di merito resa tra le stesse parti (quale presupposto motivazionale), ha escluso la nullità della sentenza per mancata riunione (trattandosi di ordine interno e di valutazione discrezionale), e ha considerato non decisive le altre eccezioni dell'Ufficio. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese in favore di H s.r.l. quantificate in euro 1.800,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il riferimento ai precedenti conformi non è limitato ai precedenti di legittimità: può estendersi ai precedenti di merito dello stesso ufficio e autorizza la motivazione mediante rinvio quando il precedente affronta le stesse questioni tra le stesse parti.

  • art. 274, comma 2, cod. proc. civ.

    La mancata comunicazione o omessa riunione tra giudici dello stesso ufficio attiene a un ordine interno di trattazione; la sua violazione non determina la nullità della sentenza e non incide sul contenuto del convincimento del giudice.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Censurata dall'appellante ma, nella fattispecie, la presunta violazione non è risultata decisiva né sufficiente a riformare la sentenza; la questione è stata assorbita dalla valutazione sul rapporto con il provvedimento principale.

  • Cass. 29017/2021 (giurisprudenza)

    Richiamata quale principio che legittima la motivazione per relationem mediante precedenti dello stesso ufficio, anche di merito, quando sussistono identità di parti e questioni.

  • Cass. 1697/2008 (giurisprudenza)

    Conferma che la decisione di riunire o meno procedimenti ha natura ordinatoria e discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità.

  • Cass. 5360/2009, Cass. 30780/2011, Cass. 24740/2015 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il giudice è tenuto a conoscere i precedenti del proprio ufficio; richiamato per sostenere la correttezza dell'utilizzo dei precedenti interni.

  • Sentenza CTP Ancona n. 1552/2015 e CTR Marche n. 659/2022 (pronunce tra le stesse parti)

    Costituiscono il precedente di merito che ha costituito il presupposto della decisione impugnata: la questione principale era già stata risolta in favore della società e confermata in grado d'appello regionale.

Massime di principio

  • La motivazione 'per relationem' è ammessa: il richiamo a una precedente decisione dello stesso ufficio può costituire motivazione sufficiente se il precedente è tra le stesse parti e affronta le medesime questioni.
  • La tecnica redazionale sintetica, purché il rinvio renda effettivamente disponibili le ragioni del precedente e consenta alle parti di difendersi, non configura automaticamente insufficiente motivazione.
  • La mancata riunione di procedimenti connessi è, di regola, questione di ordine interno e discrezionale; la sua violazione non comporta nullità della decisione né sindacato di legittimità quando non incide sul merito.
  • Quando un atto 'subordinato' dipende da una questione già decisa nel giudizio sull'atto 'principale' tra le stesse parti, il giudice del subordinato non procede a una rivalutazione che ripeta quanto già deciso: il precedente funge da presupposto.
  • Le eccezioni procedurali o formali sono inammissibili se non risultano decisive rispetto alla decisione finale; obiezioni prive di incidenza sul giudizio di merito vengono respinte.
  • Le spese seguono la soccombenza: il soccombente in appello è condannato alle spese del grado.

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