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Sentenza

Sentenza del 03/03/2023 n. 101 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

IVA - Reverse charge - presupposti sostanziali dell'imposta - operazioni inesistenti del fornitore - coinvolgimento del cliente nella frode

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha detratto/registrato fatture emesse in reverse charge dalla ditta individuale di D R per lavori subappaltati; la Guardia di Finanza ha accertato che la ditta D R non teneva contabilità, non presentava dichiarazioni e non versava imposte, ritenendo le fatture riferibili ad "operazioni inesistenti" e deferendo entrambi (emittente e ricorrente) per i reati di emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 e art. 2 D.Lgs. 74/2000). L'Ufficio ha quindi recuperato l'IVA a carico del ricorrente nonostante il regime di reverse charge, sostenendo che il cliente era consapevole della frode del fornitore; il ricorrente ha contestato il mancato pagamento e l'esistenza delle operazioni nonché la legittimità del recupero in presenza di reverse charge.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il ricorso. Ha condiviso gli accertamenti della Guardia di Finanza e della CTP precedente (sent. n. 392/04/21) e si è richiamata alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22727/2022 per affermare che il regime di reverse charge non tutela il cessionario che sapeva o avrebbe dovuto sapere che le operazioni erano funzionali a un'evasione o che il fornitore era fittizio. Di conseguenza il recupero IVA è stato ritenuto legittimo; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (competenze liquidate in €1500, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972

    Il regime del reverse charge trasferisce l'obbligo di versamento al cessionario/committente, ma non garantisce la detraibilità dell'IVA quando l'operazione è inesistente o il committente era consapevole della frode; dunque il diritto alla detrazione può essere negato se sussistono elementi di consapevolezza o partecipazione alla frode.

  • art. 8, D.Lgs. 74/2000

    Sanziona l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; qui è stata utilizzata per qualificare le fatture del fornitore come inesistenti e fondare l'accertamento fiscale e l'azione penale contro l'emittente.

  • art. 2, D.Lgs. 74/2000

    Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; è stata contestata al committente/ricorrente per aver usato nella propria dichiarazione fatture riferibili a operazioni inesistenti, integrando responsabilità fiscale e penale se risultano elementi di consapevolezza.

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 22727/2022

    Principio giurisprudenziale fondamentale: il reverse charge non elimina il controllo sulla veridicità dell'operazione; il diritto alla detrazione è precluso se il cessionario ha commesso evasione, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione, o era consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio, salvo prova contraria che dimostri l'esistenza del vero fornitore e dell'operazione.

Massime di principio

  • Il regime di reverse charge non offre immunità automatica al committente: se le fatture provengono da fornitori risultanti coinvolti in frodi o emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione può recuperare l'IVA dal committente quando sussistono elementi che indicano consapevolezza o partecipazione.
  • In presenza di segni di anomalia sul fornitore (mancata tenuta contabilità, mancata presentazione delle dichiarazioni, mancati versamenti, assenza di riscontri oggettivi dell'attività) il committente deve adottare e conservare adeguata documentazione (contratti, ordini, verbali di cantiere, pagamenti tracciati, testimoni, rilievi tecnici) per provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la corretta identificazione del fornitore.
  • La miglior difesa per il committente è la due diligence preventiva e la conservazione di prove dirette della prestazione (stato dei luoghi, fotografie, ricevute di materiali, pagamenti bancari intestati al fornitore), nonché l'accertamento della regolarità fiscale del subappaltatore ove esistano sospetti.
  • Se il committente è indagato o è già soccombente in giudizi correlati relativi a imposte dirette, questi elementi aggravano la posizione e rendono più difficile contestare la ricostruzione dell'Ufficio; la presenza di azioni penali o sentenze precedenti è elemento probatorio rilevante per l'Amministrazione.
  • In contenziosi analoghi il contribuente può provare la legittimità delle detrazioni dimostrando: a) l'effettiva esecuzione delle prestazioni; b) la regolarità e l'effettivo ricevimento dei pagamenti verso il soggetto che ha materialmente effettuato i lavori; c) l'assenza di elementi che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto di frode (adeguata diligenza).

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