Sentenza del 03/03/2023 n. 6419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due motivi di revocazione: (1) dedotta errata valutazione dei fatti da parte della Corte, perché l'avviso di accertamento (e la cartella derivata) si riferiva esclusivamente alla società AEFFEMEDIA S.r.l. e non alla persona del ricorrente; (2) dedotta errata valutazione relativa all'eccezione di giudicato: il ricorrente sostiene di aver prodotto la sentenza divenuta definitiva e quindi di potersi avvalere del giudicato, mentre la Corte avrebbe ritenuto inammissibile l'allegazione tardiva di tale documentazione in Cassazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero profili già oggetto di esame nei precedenti gradi di giudizio (e dunque non idonei a fondare la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4 richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.). Sulla questione del giudicato, la Corte ha osservato che l'eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione e che l'allegazione di documentazione attestante il passaggio in giudicato prodotta soltanto in Cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese di giudizio: liquidazione in euro 18.000,00 a favore dell'Agenzia oltre spese prenotate a debito, con annotazione degli obblighi relativi al contributo unificato (D.P.R. n.115/2002 art.13).
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
La revocazione per errore di fatto richiede che il fatto dedotto non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia nel giudizio; non è revocabile ciò che già è stato esaminato e deciso dai giudici.
art. 391-bis c.p.c.
Rimando che integra le regole di ammissibilità della revocazione rivolte alle sentenze della Corte di Cassazione, richiamando i requisiti di cui all'art. 395 c.p.c.
art. 372 c.p.c.
Proibisce la produzione per la prima volta in Cassazione di documenti nuovi e l'allegazione di fatti o prove che non siano stati dedotti nei precedenti gradi; pertanto la documentazione attestante il passaggio in giudicato prodotta solo in Cassazione è inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
Norme regolanti il contributo unificato: la sentenza prende atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Cass. n. 9527/2019 (giurisprudenza citata)
Precisazione giurisprudenziale secondo cui non è configurabile errore revocatorio quando la presunta errata percezione degli atti è già stata discussa e decisa dal giudice; riafferma i limiti della revocazione per errore di fatto.
Cass. n. 34170/2019 (giurisprudenza citata)
Richiamata dal ricorrente a supporto della distinzione tra responsabilità della società e responsabilità personale: la sentenza conferma che, in quel contesto, le pretese tributarie gravavano sulla società e non sul socio/amministratore, come dedotto nel singolo precedente caso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c. n.4 richiamato dall'art. 391-bis) è ammissibile solo se il fatto dedotto non è stato già controverso e deciso: non è strumento per rimettere in discussione questioni già esaminate dai giudici.
- Se si intende invocare l'efficacia del giudicato (passaggio in cosa giudicata), la prova del passaggio in giudicato deve essere prodotta tempestivamente nei precedenti gradi; produrla per la prima volta in Cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- La cartella di pagamento fondata su una sentenza d'appello favorevole all'Amministrazione vincola le parti nei successivi procedimenti di esecuzione e impugnazione salvo che non sia contestata tempestivamente la rilevanza o l'esistenza del giudicato.
- Quando un avviso di accertamento è intestato alla società, chi agisce in proprio deve dimostrare il fondamento della responsabilità personale (es. coobbligazione riconosciuta da sentenza). Non è sufficiente una diversa interpretazione ex post se il tema è stato già deciso.
- Strategia difensiva: conservare e depositare in tempo utile ogni elemento probatorio (in particolare l'attestazione del passaggio in giudicato) nei gradi di giudizio appropriati; sollevare eccezioni di giudicato tempestivamente e non limitarsi a produrre documentazione in Cassazione.
- Le questioni procedurali su ammissibilità e produzione di prove possono avere effetti decisivi: anche un valido argomento sostanziale può essere escluso se la relativa prova è stata prodotta tardivamente.
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