Cassazione Civile, Ordinanza n. 00662/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio in una controversia relativa a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, fondato sul redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuta presentazione, entro il termine previsto, della domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata. L'Agenzia delle Entrate non ha notificato nei termini il diniego della definizione e nessuna delle parti ha depositato istanza di trattazione. La questione decisiva riguarda quindi gli effetti processuali della definizione agevolata della controversia tributaria: estinzione del giudizio oppure cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava provato il pagamento integrale di tutte le rate dovute in base alla definizione agevolata; era invece documentato soltanto il pagamento della prima rata e la tempestiva presentazione dell'istanza. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ipotesi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale base dell'avviso di accertamento fondato sugli indici di capacità patrimoniale (redditometro), ma non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento.
La tempestiva presentazione della domanda di definizione agevolata, accompagnata dalla prova del versamento della prima rata e in assenza di diniego notificato entro il termine previsto, comporta il perfezionamento della definizione e l'estinzione del giudizio.
art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del d.l. n. 119/2018
Sono richiamate per individuare il regime applicabile alla domanda di definizione della lite tributaria e alla relativa comunicazione alla controparte.
art. 6, comma 8, del d.l. n. 119/2018
Fissa il termine entro cui deve essere presentata la domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018
Prevede il termine entro cui l'Ufficio può notificare il diniego della definizione; in mancanza di tale notifica, la definizione non è impedita.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto costituisce presupposto per l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di estensione oltre i casi espressamente previsti.
art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1 quater per determinare l'ulteriore importo dovuto nei casi tipizzati.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la tempestiva presentazione dell'istanza corredata dalla prova del pagamento della prima rata è sufficiente a perfezionare la definizione, con conseguente estinzione del giudizio, ove non intervenga tempestivo diniego dell'Ufficio e non sia proposta istanza di trattazione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone, invece, la prova dell'integrale pagamento del debito rateizzato; in difetto di tale prova, il giudice deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo per effetto della definizione agevolata.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata per analogia a casi diversi da quelli di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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