Cassazione Civile, Sentenza n. 6772/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2007 che aveva aumentato il reddito del ricorrente basandosi su fatture emesse dalla ditta individuale Francesco Santelli ritenute rappresentanti operazioni inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il contribuente ritenendo mancanti le prove dell'inesistenza delle operazioni; in appello la CTR ha riformato ritenendo probatorie nuove documentazioni prodotte dall'Agenzia (denuncia di notizia di reato, avviso conclusione indagini, sentenza di patteggiamento, avviso di accertamento a carico di Santelli), mentre il ricorrente contestava la ammissibilita e il valore probatorio di tali nuovi documenti ai sensi degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 e il divieto di introdurre nuovi fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo che contestava la riforma in appello: l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 ammette in grado d'appello la produzione di nuovi documenti, anche quando essi fungano da elementi indiziari utili a fondare una presunzione (praesumptio hominis) ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., purché la produzione avvenga nei termini di decadenza previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992 e nel rispetto del divieto di nuove domande o nuove eccezioni di cui all'art. 57. La Corte ha inoltre escluso che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7, introdotto dalla L. n. 130/2022, modifichi le regole processuali sull'assolvimento dell'onere probatorio; la disposizione non incide retroattivamente sull'istruttoria già svolta. Conseguentemente è stata confermata la possibilità per l'amministrazione di sostenere l'accertamento con documenti prodotti in appello e la decisione di merito è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 57, 58, 32, 7 comma 5-bis
Art. 58 comma 2: ammette la produzione di nuovi documenti in grado d'appello; tali documenti possono valere sia come prova diretta sia come elementi indiziari. Art. 58 comma 1 riguarda l'ammissione di altri mezzi di prova quando la parte dimostri di non essere in colpa per la preclusione o il giudice le ritenga necessarie. Art. 57 vieta nuove domande o nuove eccezioni radicali in appello. Art. 32 fissa i termini di decadenza per le produzioni. Il nuovo art. 7 comma 5-bis (introdotto dalla L. n. 130/2022) conferma l'onere probatorio dell'amministrazione senza alterare le regole procedurali di acquisizione della prova.
artt. 2697, 2699-2720, 2729
Art. 2697 principio generale sull'onere della prova. Gli artt. 2699-2720 disciplinano il documento come mezzo di prova. Art. 2729 definisce la natura delle presunzioni e i requisiti degli indizi; la Corte ha ritenuto che indizi documentali rientrino nella nozione ampia di documento e possano fondare presunzioni valutabili in appello.
Costituzione
Richiamate nella doglianza del ricorrente per profili costituzionali relativi al giusto processo e al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto violati tali principi alla luce dell'ammissione e valutazione delle prove documentali in appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Norme invocate come criteri di cassazione per violazione di norme processuali e di diritto; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati ai sensi di tali lett.
introduzione dell'art. 7 comma 5-bis al d.lgs. n. 546/1992
Ha precisato l'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria nelle violazioni contestate, ma, secondo la Corte, non altera le regole processuali concernenti i modi e i tempi di acquisizione della prova nel giudizio, e non incide retroattivamente sul caso di specie.
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione di tale contributo.
Norma che ha modificato il testo del d.P.R. n. 115/2002 e che la Corte ha richiamato per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. 07/07/2021, n. 19368; Cass. 27/10/2022, n. 3878
Cass. 19368/2021 ha confermato la possibilità di produzione documentale in appello entro i limiti di legge; Cass. 3878/2022 ha chiarito che l'art. 7 comma 5-bis non modifica l'onere probatorio in modo da incidere sulle regole processuali tradizionali.
Massime di principio
- In appello possono essere prodotti nuovi documenti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992; tali documenti possono essere valutati anche come elementi indiziari a fondamento di presunzioni valutabili dal giudice d'appello.
- Il divieto di introdurre nuove domande o nuove eccezioni (art. 57) continua a ostacolare la proposizione di fatti nuovi in senso sostanziale, ma non impedisce l'apporto di documenti che completino o integrino il quadro probatorio già contestato in primo grado.
- La qualificazione del mezzo probatorio come documento rende possibile la sua ammissione in appello nei termini di decadenza previsti dall'art. 32; per mezzi di prova diversi dal documento (es. testimonianze) valgono invece le particolari condizioni di cui al primo comma dell'art. 58.
- Le denunce penali, gli avvisi di conclusione indagini e i provvedimenti di patteggiamento, se prodotti come documenti, possono concorrere a formare indizi idonei a sostenere una presunzione contro il contribuente, purché valutati criticamente dal giudice.
- La modifica normativa sull'onere probatorio dell'amministrazione (art. 7 comma 5-bis, L. n. 130/2022) ribadisce il ruolo centrale dell'istruttoria dibattimentale ma non stravolge le regole processuali di ammissione delle prove; pertanto non opera automaticamente a vantaggio di chi introducesse l'eccezione tardivamente.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il contribuente dovrebbe produrre tempestivamente tutta la documentazione rilevante e, se possibile, contestare immediatamente la rilevanza o l'attendibilità dei nuovi documenti prodotti dall'amministrazione in appello, ponendo attenzione ai termini di decadenza e alle preclusioni processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6718/2023 del 07/03/2023
- Sentenza civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6723/2023 del 07/03/2023
- Sentenza civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6724/2023 del 07/03/2023
- Sentenza civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6726/2023 del 07/03/2023
- Sentenza civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6727/2023 del 07/03/2023
- Sentenza civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6729/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →