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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6726/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'appello distaccata di Lecce (Taranto) che, nel giudizio civile di rinvio, aveva rigettato la domanda di risarcimento avanzata dal Comune per i danni derivanti da rendiconti comunali non veritieri e omissione di iscrizione dei cosiddetti "debiti fuori bilancio". Il ricorso principale articolava cinque motivi: (i) violazione delle norme del TUEL e delle regole contabili (art.151 e altri) per avere escluso l'elemento oggettivo del falso nei rendiconti; (ii) errata impostazione del giudizio civile come subordinato all'accertamento del fatto-reato e non come autonomo accertamento della responsabilità civile (richiamando norme processuali e di responsabilità civile); (iii) omissione parziale di pronuncia rispetto all'ampiezza della domanda risarcitoria; (iv) errata ripartizione dell'onere della prova (art.2697 c.c.) e richiesta che il Comune dimostrasse la buona fede dei consiglieri; (v) motivazione contraddittoria. Inoltre, ricorsi incidentali dei singoli convenuti lamentavano questioni processuali di riassunzione del giudizio davanti al giudice civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune; ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio ex art.622 c.p.p., ha oltrepassato il suo compito attribuendosi un nuovo accertamento del fatto-reato invece di limitarsi all'accertamento dell'illecito civile con le regole del processo civile. Per questo vizio di conformazione del thema decidendum la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa sezione e composizione, anche per le spese. I ricorsi incidentali condizionati sono stati dichiarati inammissibili. La Cassazione ha altresì disposto rilievi procedurali relativi al contributo unificato per i ricorrenti incidentali e ha respinto le eccezioni di tardività della notifica del ricorso principale (rilevando l'applicabilità delle disposizioni emergenziali sulla sospensione dei termini).

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Il giudice civile di rinvio deve accertare l'illecito civile con le regole e gli oneri probatori del processo civile; non può riprendere il percorso di accertamento penale sostituendosi al giudice penale su questioni di fatto-reato.

  • art. 151 TUEL (e artt. 193, 194, 227, 231, 239, 240 TUEL)

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere obblighi di corretta rappresentazione contabile e di vigilanza; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione sostanziale di tali profili attiene al merito civilistico e non poteva essere sostituita da un riesame con criteri propri del giudizio penale nel rinvio civile.

  • art. 2423 e 2423-bis c.c.

    Richiamati come principi contabili di riferimento per la correttezza del bilancio; la loro violazione può costituire fondamento della domanda civile di responsabilità ma richiede l'accertamento civilistico del nesso e della colpa/danno.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Strumento processuale attraverso il quale il Comune ha impugnato la sentenza; la Cassazione ha accolto il ricorso per vizio nella motivazione e nella delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova richiamata dal ricorrente per contestare che il Comune dovesse provare la buona fede dei consiglieri; la Corte di Cassazione non ha risolto il merito ma ha richiamato la necessità di un corretto applicazione delle regole probatorie del processo civile in sede di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in relazione alla presunta omessa pronuncia su domande della parte civile; la Cassazione ha cassato la sentenza per errori sull'oggetto del giudizio piuttosto che dirimere eventuali omissioni di pronuncia, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio.

  • d.l. 11/2020 e d.l. 18/2020 (normativa emergenza COVID-19 sui termini processuali)

    La Corte ha ritenuto non condivisibile l'eccezione sulla tardività del ricorso in ragione delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale: le norme hanno tutelato i diritti fondamentali e la sospensione ha operato sui termini non ancora consumati alla data di entrata in vigore.

  • art. 13 d.p.r. 115/2012 (contributo unificato)

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale maggior versamento da parte dei ricorrenti incidentali a titolo di contributo unificato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 393, 306, 149 c.p.c. e art. 395 n.4 c.p.c.

    Richiamate nei ricorsi incidentali relativi alla riassunzione del giudizio; la Cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate attengono alla materia regolata dall'art.395 n.4 c.p.c. e non fossero proponibili con i mezzi invocati nel ricorso principale ex art.360 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio ex art.622 c.p.p. il giudice civile deve limitarsi all'accertamento della responsabilità civile secondo le regole del processo civile e non può ripetere integralmente il giudizio penale valutando il fatto-reato con criteri propri del procedimento penale.
  • La valutazione della correttezza dei rendiconti comunali e l'eventuale omissione dei debiti fuori bilancio sono profili che possono fondare una domanda risarcitoria, ma la loro accertamento e la distribuzione dell'onere della prova devono seguire il diritto e il rito civile.
  • L'onere della prova in tema di responsabilità civile segue le norme del codice civile (art.2697 c.c.): il giudice civile deve applicare correttamente la regola della ripartizione degli oneri probatori senza traslare sul danneggiato oneri impropri.
  • La tardività degli atti notificati durante il periodo emergenziale COVID-19 va valutata alla luce delle specifiche norme di sospensione dei termini: la sospensione opera sui termini non ancora consumati e può sanare ritardi che rientrino nel periodo sospeso.
  • Le questioni processuali attinenti all'estinzione e alla riassunzione del processo (rinuncia agli atti, effetti della notifica di nuovi atti) sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile (artt.306, 393, 395) e devono essere dedotte con i rimedi processuali adeguati; non sempre sono devolvibili in cassazione con gli stessi motivi sostanziali.
  • Se la motivazione del giudice di merito mostra di avere equivocato l'oggetto del giudizio (errore nella definizione del thema decidendum), la cassazione per vizio di motivazione è ordinaria e comporta rinvio per nuovo esame sul merito secondo le corrette regole processuali.
  • In ipotesi di azione civile scaturente da vicende contabili e amministrative pubbliche, è opportuno documentare in sede civile non solo la violazione formale di norme contabili ma anche il nesso causale tra condotta, danno e responsabilità, affidandosi al corretto uso degli strumenti probatori del processo civile.

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