Cassazione Civile, Sentenza n. 6724/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa a due avvisi di accertamento (anno 2007 metodo sintetico e anno 2009 su informazioni bancarie) emessi nei confronti di Vieste Mario Michele; il contribuente aveva impugnato gli avvisi e ottenuto l'annullamento in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello e successivamente ricorso per cassazione e ricorso per revocazione. Nel frattempo il contribuente aveva chiesto di aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018, richieste che l'Agenzia ha respinto motivando, tra l'altro, con l'esistenza di indagini penali pendenti su alcuni magistrati tributari (e su un difensore) che avevano trattato le sentenze impugnate.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi per connessione; ha ritenuto che il diniego della definizione agevolata non fosse giustificato dalla mera pendenza di procedimenti penali relativi a giudici (o a terzi) e che la possibilità futura di revocazione delle sentenze (solo in caso di condanna definitiva per dolo del giudice) non impedisce la definizione agevolata di una lite pendente. Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto da Vieste avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata: il giudizio principale (R.G. n. 3630/2016) è dichiarato estinto; per il secondo giudizio (R.G. n. 11694/2017), relativo alla revocazione, è dichiarata la cessazione della materia del contendere. I motivi di cassazione proposti dall'Agenzia risultano assorbiti; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136 (definizione agevolata)
La Corte ha ritenuto che la pendenza di procedimenti penali relativi a giudici che hanno emesso le sentenze impugnate non sia di per sé ostativa all'accesso alla definizione agevolata; la possibilità di futura revocazione per dolo del giudice è solo ipotetica fino a condanna definitiva e non impedisce la definizione della lite.
art. 395 cod. proc. civ. (revocazione), n. 4) e n. 6)
Richiamata dalla parte ma la Corte chiarisce che la revocazione per dolo del giudice richiede accertamento definitivo (condanna) e quindi non può essere considerata come impedimento automatico alla definizione agevolata in presenza di indagini preliminari.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma processuale invocata dall'Agenzia per censurare la motivazione della C.T.R.; tuttavia, dopo l'accoglimento della definizione agevolata e l'estinzione della lite, i motivi di cassazione sono stati dichiarati assorbiti.
art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Invocata dall'Agenzia in relazione alla presunta applicabilità di limiti procedurali; la Corte non ha ritenuto tale richiamo capace di impedire la definizione agevolata nel caso di specie.
artt. 32, 38, 41-bis, 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte)
Richiamati nei motivi dell'Agenzia in tema di produzione documentale, acquisizione di informazioni bancarie e deleghe di firma; la Corte non ha proceduto all'esame sostanziale di tali censure dato che i ricorsi di cassazione sono risultati assorbiti dall'esito favorevole alla definizione agevolata.
artt. 16 e 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ordinamento del pubblico impiego)
Richiamati dall'Agenzia sull'idoneità delle deleghe di firma; la questione è stata superata dall'accoglimento della definizione agevolata e dalla conseguente estinzione del giudizio.
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Fatto valere dall'Agenzia in rapporto all'utilizzo della documentazione prodotta in giudizio e alla prova degli elementi alla base dell'accertamento; la Corte non ha deciso nel merito per effetto dell'estinzione della controversia.
art. 132 cod. proc. civ. (motivi di decisione e motivazione), artt. 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giustizia tributaria)
Richiamati dall'Agenzia per censurare la motivazione della C.T.R.; non esaminati nel merito a seguito dell'estinzione della lite.
art. 335 cod. proc. civ. (riunione analogica di impugnazioni)
Applicata in via analogica per disporre la riunione dei due ricorsi per connessione, ritenendo necessaria la trattazione unitaria di tutte le impugnazioni contro la stessa vicenda processuale.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (disposizioni procedurali in udienza pubblica)
Richiamata in relazione alla celebrazione dell'udienza pubblica e alle formalità procedurali seguite in Corte.
Massime di principio
- La mera pendenza di indagini penali sui giudici che hanno emesso le sentenze non costituisce di per sé ostativo all'accesso alla definizione agevolata di una lite tributaria; l'eventuale revocazione per dolo del giudice richiede una condanna definitiva e l'accertamento del nesso causale tra dolo e decisione.
- Quando una definizione agevolata è chiesta per un giudizio 'pendente', le sentenze impugnate conservano efficacia fino a eventuale revoca definitiva: pertanto non è legittimo negare la definizione per il solo fatto che esistono indagini preliminari.
- Se la definizione agevolata viene accolta, i giudizi principali possono essere dichiarati estinti e i giudizi accessori o incidentali cessano per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di più impugnazioni con stretta connessione rispetto alla stessa vicenda processuale, il giudice di legittimità può disporre la riunione dei ricorsi anche per applicazione analogica delle norme sulla riunione (art. 335 c.p.c.).
- Motivi di cassazione o questioni di merito possono rimanere assorbiti dall'esito favorevole della definizione amministrativa della lite; ciò rende superfluo l'esame di censure tecniche se la controversia è estinta.
- Nel valutare richieste amministrative di definizione o transazione è necessario distinguere tra rischi ipotetici e situazioni giuridiche già consolidate: l'ipotesi di futura revocazione non sospende automaticamente l'efficacia delle sentenze impugnate.
- La compensazione delle spese giudiziali può essere disposta quando la definizione amministrativa rende superfluo l'accertamento giudiziale e giustifica una equa ripartizione degli oneri fra le parti.
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