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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6723/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Solesi Spa impugna il riconoscimento in Italia di una sentenza del Tribunale del Lavoro della Danimarca (8/12/2017) che la condannava al pagamento di una somma pecuniaria ("bod", circa €1.900.000) per omissione di versamento di salari, indennità e contributi per lavoratori distaccati in Danimarca. La società chiedeva il diniego di riconoscimento in Italia per contrarietà all'ordine pubblico, sul doppio profilo: (i) la natura sostanzialmente penale/punitiva della sanzione (violazione del principio di legalità e garanzie penali); (ii) la mancanza di terzietà/indipendenza del giudice danese e l'assenza del doppio grado o del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art.267 TFUE). Inoltre, contestava l'adeguatezza della motivazione della sentenza danese e invocava l'omesso esame di fatti decisivi e l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dei c.d. "punitive damages".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Solesi Spa. Ha confermato i principi seguiti dalla Corte d'appello di Catania: (i) il regolamento UE n.1215/2012 rafforza il principio del riconoscimento automatico delle decisioni e i motivi di diniego (art.45) devono essere interpretati restrittivamente con onere della prova a carico di chi li invoca; (ii) non è possibile sindacare d'ufficio carenze di sistema dell'ordinamento giudiziario straniero o presunte "carenze strutturali" senza elementi specifici e concreti che dimostrino una violazione grave dell'ordine pubblico internazionale; (iii) il mancato rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE non comporta automaticamente contrasto con l'ordine pubblico se il giudice straniero ha motivato il diniego e la questione non rientra nei casi tassativi che impongono il rinvio; (iv) la sanzione danese "bod" è qualificata come misura civilistica con funzione risarcitoria e deterrente: la sola funzione afflittiva non ne fa una sanzione penale tale da configurare il divieto di riconoscimento, purché sussistano tipicità, prevedibilità e proporzionalità; (v) le contestazioni relative al doppio grado di giudizio in materia civile non costituiscono in sé violazione dell'ordine pubblico costituzionale. Pertanto la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure principali e ha confermato il rigetto della domanda di Solesi di negare il riconoscimento della sentenza danese.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I bis)

    art.45, art.46, art.36, art.39, art.52

    Stabilisce il principio del riconoscimento automatico delle decisioni tra Stati membri; i motivi di diniego (es. contrarietà all'ordine pubblico) vanno interpretati restrittivamente e con onere della prova a carico della parte che li invoca

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Regola il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: il giudice di ultima istanza ha l'obbligo di rinviare salvo le eccezioni CILFIT; il mancato rinvio, se motivato, non implica automaticamente violazione dell'ordine pubblico

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Garantisce il diritto ad un equo processo; l'eventuale omesso rinvio pregiudiziale non è di per sé incompatibile con l'art.6 se il rifiuto è adeguatamente motivato

  • Costituzione Italiana

    Principio del giusto processo; va valutato in connessione con il Regolamento UE e la giurisprudenza europea nel bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali e principio di riconoscimento automatico

  • Corte di Cassazione - Sezioni Unite

    Ha ammesso la compatibilità dei c.d. punitive damages con l'ordinamento italiano purché fondati su norme che garantiscano tipicità, prevedibilità e limiti quantitativi; funzioni deterrenti non escludono di per sé la riconoscibilità

  • Corte EDU (sentenza Engel e giurisprudenza correlata)

    Engel c. Olanda, 8.6.1976, §80-82

    Fornisce criteri (c.d. criteri Engel) per distinguere natura penale o meno di una sanzione: natura della norma, finalità repressiva/afflittiva e gravità della sanzione

  • Corte di Giustizia UE

    causa C-619/10 Trade Agency; causa C-681/13 Diageo Brands; causa C-561/19 Consorzio Italian Management

    Conferma il divieto di riesame nel merito delle decisioni straniere e precisa i limiti dell'art.267 (motivazione necessaria se il giudice di ultima istanza non rinvia)

Massime di principio

  • Il diniego di riconoscimento di una sentenza UE per contrarietà all'ordine pubblico deve essere provato in modo chiaro e grave: l'ordine pubblico viene interpretato restrittivamente e riguarda principi fondamentali dell'ordinamento richiesto
  • La qualificazione di una sanzione straniera come 'penale' richiede l'applicazione dei criteri Engel (natura della norma, scopo repressivo/afflittivo, gravità): la funzione deterrente non basta da sola a renderla penale e ostativa al riconoscimento
  • Le misure civilistiche che combinano funzione risarcitoria e deterrente (danni punitivi / penalità civilistiche) possono essere riconosciute in Italia se basate su norme prevedibili e proporzionate (tipicità, prevedibilità, limiti quantitativi)
  • Il mancato rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE da parte del giudice straniero non determina automaticamente la nullità del giudicato né la contrarietà all'ordine pubblico se il rifiuto è adeguatamente motivato nelle forme richieste dalla giurisprudenza comunitaria
  • Non spetta al giudice dello Stato richiesto compiere un riesame di merito o investigare su 'carenze strutturali' generali dell'ordinamento giudiziario dello Stato d'origine senza elementi concreti riguardanti il procedimento specifico
  • In materia civile la mancanza del doppio grado di giudizio non costituisce, di regola, una violazione dell'ordine pubblico costituzionale italiano
  • Chi invoca il diniego di riconoscimento ha l'onere probatorio di dimostrare che la sentenza straniera lede principi fondamentali dell'ordinamento richiesto; il giudice italiano deve rispettare il principio di fiducia reciproca tra Stati membri

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