Cassazione Civile, Sentenza n. 6723/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Solesi Spa impugna il riconoscimento in Italia di una sentenza del Tribunale del Lavoro della Danimarca (8/12/2017) che la condannava al pagamento di una somma pecuniaria ("bod", circa €1.900.000) per omissione di versamento di salari, indennità e contributi per lavoratori distaccati in Danimarca. La società chiedeva il diniego di riconoscimento in Italia per contrarietà all'ordine pubblico, sul doppio profilo: (i) la natura sostanzialmente penale/punitiva della sanzione (violazione del principio di legalità e garanzie penali); (ii) la mancanza di terzietà/indipendenza del giudice danese e l'assenza del doppio grado o del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art.267 TFUE). Inoltre, contestava l'adeguatezza della motivazione della sentenza danese e invocava l'omesso esame di fatti decisivi e l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dei c.d. "punitive damages".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Solesi Spa. Ha confermato i principi seguiti dalla Corte d'appello di Catania: (i) il regolamento UE n.1215/2012 rafforza il principio del riconoscimento automatico delle decisioni e i motivi di diniego (art.45) devono essere interpretati restrittivamente con onere della prova a carico di chi li invoca; (ii) non è possibile sindacare d'ufficio carenze di sistema dell'ordinamento giudiziario straniero o presunte "carenze strutturali" senza elementi specifici e concreti che dimostrino una violazione grave dell'ordine pubblico internazionale; (iii) il mancato rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE non comporta automaticamente contrasto con l'ordine pubblico se il giudice straniero ha motivato il diniego e la questione non rientra nei casi tassativi che impongono il rinvio; (iv) la sanzione danese "bod" è qualificata come misura civilistica con funzione risarcitoria e deterrente: la sola funzione afflittiva non ne fa una sanzione penale tale da configurare il divieto di riconoscimento, purché sussistano tipicità, prevedibilità e proporzionalità; (v) le contestazioni relative al doppio grado di giudizio in materia civile non costituiscono in sé violazione dell'ordine pubblico costituzionale. Pertanto la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure principali e ha confermato il rigetto della domanda di Solesi di negare il riconoscimento della sentenza danese.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I bis)
art.45, art.46, art.36, art.39, art.52
Stabilisce il principio del riconoscimento automatico delle decisioni tra Stati membri; i motivi di diniego (es. contrarietà all'ordine pubblico) vanno interpretati restrittivamente e con onere della prova a carico della parte che li invoca
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Regola il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: il giudice di ultima istanza ha l'obbligo di rinviare salvo le eccezioni CILFIT; il mancato rinvio, se motivato, non implica automaticamente violazione dell'ordine pubblico
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Garantisce il diritto ad un equo processo; l'eventuale omesso rinvio pregiudiziale non è di per sé incompatibile con l'art.6 se il rifiuto è adeguatamente motivato
Costituzione Italiana
Principio del giusto processo; va valutato in connessione con il Regolamento UE e la giurisprudenza europea nel bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali e principio di riconoscimento automatico
Corte di Cassazione - Sezioni Unite
Ha ammesso la compatibilità dei c.d. punitive damages con l'ordinamento italiano purché fondati su norme che garantiscano tipicità, prevedibilità e limiti quantitativi; funzioni deterrenti non escludono di per sé la riconoscibilità
Corte EDU (sentenza Engel e giurisprudenza correlata)
Engel c. Olanda, 8.6.1976, §80-82
Fornisce criteri (c.d. criteri Engel) per distinguere natura penale o meno di una sanzione: natura della norma, finalità repressiva/afflittiva e gravità della sanzione
Corte di Giustizia UE
causa C-619/10 Trade Agency; causa C-681/13 Diageo Brands; causa C-561/19 Consorzio Italian Management
Conferma il divieto di riesame nel merito delle decisioni straniere e precisa i limiti dell'art.267 (motivazione necessaria se il giudice di ultima istanza non rinvia)
Massime di principio
- Il diniego di riconoscimento di una sentenza UE per contrarietà all'ordine pubblico deve essere provato in modo chiaro e grave: l'ordine pubblico viene interpretato restrittivamente e riguarda principi fondamentali dell'ordinamento richiesto
- La qualificazione di una sanzione straniera come 'penale' richiede l'applicazione dei criteri Engel (natura della norma, scopo repressivo/afflittivo, gravità): la funzione deterrente non basta da sola a renderla penale e ostativa al riconoscimento
- Le misure civilistiche che combinano funzione risarcitoria e deterrente (danni punitivi / penalità civilistiche) possono essere riconosciute in Italia se basate su norme prevedibili e proporzionate (tipicità, prevedibilità, limiti quantitativi)
- Il mancato rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE da parte del giudice straniero non determina automaticamente la nullità del giudicato né la contrarietà all'ordine pubblico se il rifiuto è adeguatamente motivato nelle forme richieste dalla giurisprudenza comunitaria
- Non spetta al giudice dello Stato richiesto compiere un riesame di merito o investigare su 'carenze strutturali' generali dell'ordinamento giudiziario dello Stato d'origine senza elementi concreti riguardanti il procedimento specifico
- In materia civile la mancanza del doppio grado di giudizio non costituisce, di regola, una violazione dell'ordine pubblico costituzionale italiano
- Chi invoca il diniego di riconoscimento ha l'onere probatorio di dimostrare che la sentenza straniera lede principi fondamentali dell'ordinamento richiesto; il giudice italiano deve rispettare il principio di fiducia reciproca tra Stati membri
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