Cassazione Civile, Sentenza n. 6727/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sicurtransport chiedeva alla propria assicuratrice (Gerling → HDI) di tenerla indenne per i valori (circa 9,68 miliardi di lire) sottratti in una rapina subita da un furgone impiegato da un subvettore (San Nicola) nel trasporto commissionato a Sicurtransport. I Lloyd's, che avevano indennizzato il mittente (BNL) in ragione dell'assicurazione stipulata con il vettore BSK, avevano chiesto rifusione a Sicurtransport. In primo grado la Sicurtransport fu condannata verso i Lloyd's e la HDI venne quasi integralmente esclusa dall'obbligo di indennizzo; la Corte d'appello confermò l'inoperatività della polizza HDI ritenendo che la copertura riguardasse solo i danni alle cose direttamente trasportate da Sicurtransport e non la responsabilità derivante dal fatto del subvettore, e altresì che HDI poteva avere rimedi ex artt. 1892/1898 c.c. per reticenza/aggravamento del rischio. Sicurtransport impugnò in Cassazione chiedendo, in sintesi, che la polizza fosse interpretata come assicurazione di responsabilità civile anche per il fatto del subvettore e che la Corte d'appello avesse erroneamente confuso copertura danni e copertura di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha: (1) dichiarato cessata la materia del contendere tra Sicurtransport e i Lloyd's per sopravvenuta transazione; (2) accolto in parte il ricorso principale di Sicurtransport ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente confuso la copertura "danni alle cose" con la copertura della responsabilità civile e avesse illegittimamente escluso la copertura per la responsabilità della Sicurtransport derivante dal fatto del subvettore; ha cassato la sentenza impugnata su tali punti e rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame applicando il principio che l'esclusione della copertura per la responsabilità derivante dal fatto di terzi (art. 1228 c.c.) non può essere dedotta salvo espressa clausola di esclusione; (3) accolto l'impugnazione incidentale di HDI nella parte in cui la Corte d'appello non ha accertato i fatti relativi a eventuale reticenza o aggravamento del rischio e il momento della loro conoscenza: la Cassazione ha disposto che tali circostanze debbano essere accertate in fatto dal giudice di rinvio e, in base agli esiti, applicate le regole degli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c.; (4) dichiarato inammissibili gli appelli degli ex soci della San Nicola; (5) disposto la compensazione di spese tra alcune parti e rimesso la liquidazione delle spese relative al rapporto Sicurtransport–HDI al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Usata per censurare l'erronea interpretazione letterale della polizza: la Corte d'appello non poteva applicare clausole riferite alla copertura dei danni (cose assicurate) per escludere la copertura della responsabilità civile prevista nel medesimo contratto
art. 1363 c.c.
Rilevante nella discussione sull'interpretazione complessiva del contratto e sulla coerenza tra titolo e contenuto della polizza multirischio
art. 1369 c.c.
Riferito al principio di interpretazione contro il predisponente: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della polizza debba rispettare lo scopo contrattuale e non travisare la natura della copertura
art. 1228 c.c.
Articolo sul fatto di terzi: la Cassazione ha stabilito che la responsabilità per fatto di terzi (subvettori) può rientrare nella copertura di r.c. del vettore a meno che non vi sia espressa esclusione nella polizza
art. 1891 c.c.
Disciplina l'assicurazione per conto di chi spetta: la sentenza distingue tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui e chiarisce che la polizza poteva coprire la r.c. della contraente anche per fatto altrui (subvettore)
art. 1892 c.c.
Norma sulla reticenza/dolosa mendacio: la Corte ha ritenuto necessario accertare in fatto se vi fu reticenza e se questa era conosciuta dall'assicuratore prima del sinistro per valutare l'operatività dell'eccezione
art. 1893 c.c.
Collegata alle conseguenze della reticenza o della falsa dichiarazione: invocata per l'accertamento delle conseguenze sul diritto all'indennizzo
art. 1898 c.c.
Norma sull'aggravamento del rischio: la Cassazione ha ricordato che l'assicuratore può recedere o impugnare il contratto solo se l'aggravamento è noto prima del sinistro; il giudice di rinvio deve accertare tempi e fatti
art. 1910 c.c.
Citato nel ragionamento che nulla vieta la stipula di più polizze per lo stesso rischio (coassicurazione o plurime coperture)
art. 1914 c.c.
Richiamato sul dovere di salvataggio dell'assicurato: una transazione vantaggiosa dell'assicurato può costituire adempimento utile anche all'assicuratore
art. 2313 c.c.
Invocato dai ricorrenti incidentali (ex soci): riguarda responsabilità dei soci in accomandita; la Cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile per ragioni processuali
art. 671 c.p.c.
Norma processuale richiamata dagli ex soci in ordine alla conversione del sequestro in pignoramento; la Cassazione ha rilevato questioni procedurali sulla tempestiva impugnazione del provvedimento cautelare
art. 686 c.p.c.
Richiamata in relazione alla conversione ope legis del sequestro conservativo in pignoramento
art. 669-terdecies c.p.c.
Indicata come rimedio processuale (reclamo) contro provvedimenti cautelari non tempestivamente impugnati
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel rito/termini di deposito memorie e nella fase camerale che ha preceduto l'udienza pubblica
Massime di principio
- Distinguere sempre, nell'interpretazione di polizze multirischio, la copertura "danni alle cose" dalla copertura della responsabilità civile: clausole che limitano la garanzia ai beni "trasportati dall'assicurato" rilevano per la garanzia danni, non automaticamente per la r.c.
- La responsabilità civile del vettore per il fatto del subvettore (art. 1228 c.c.) può rientrare nella copertura della polizza del vettore a meno che la polizza non contenga una chiara ed espressa esclusione di tale ipotesi
- L'assicurazione di responsabilità può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui e può coprire sia il fatto proprio sia il fatto di persone di cui l'assicurato deve rispondere: occorre valutare titolo e rischio separatamente
- Una transazione tra assicurato e terzo non muta il titolo dell'obbligo dell'assicuratore; l'accordo dell'assicurato non preclude in generale i rimedi dell'assicuratore, né può nuocere all'assicuratore se la fonte dell'obbligo rimane la polizza
- Se l'assicuratore invoca reticenza o aggravamento del rischio (artt. 1892/1898 c.c.) è necessario un accertamento fattuale sul verificarsi e sul momento della conoscenza di tali circostanze: solo allora il giudice applica le conseguenze normative (annullamento, recesso o decadenza del diritto all'indennizzo)
- I provvedimenti cautelari (sequestro conservativo) devono essere tempestivamente impugnati con i mezzi procedurali idonei; questioni relative alla misura o ai destinatari del sequestro non reclamati non sono riproposte in cassazione
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