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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel fallimento della società appaltatrice/committente, una società appaltatrice ha chiesto l'ammissione al passivo di un credito di euro 98.500 a titolo di penale per il ritardo nella consegna di opere eseguite in base a un contratto di appalto stipulato nel 2009. Il giudice delegato ha escluso il credito; il tribunale, sull'opposizione ex art. 98 l. fall., ha rigettato la domanda ritenendo non dimostrata la consegna solo alla data indicata dalla ricorrente e, comunque, non provata l'imputabilità esclusiva del ritardo alla fallita, valorizzando: lavori extracapitolato, lavorazioni eseguite da imprese terze incaricate dalla committente, mancanza di un cronoprogramma, precedente sentenza tra le parti e CTU come argomenti di prova, oltre alla presenza di diverse deroghe pattizie al termine e all'assenza di contestazioni stragiudiziali. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione per mancato esame della data effettiva di ultimazione e consegna delle opere e mancata ammissione della prova testimoniale; (2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la non imputabilità del ritardo gravasse sulla debitrice/appaltatrice e che il fallimento non avesse provato che i lavori extracontratto avessero inciso sul ritardo.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta, in diritto, la distribuzione dell'onere della prova: in presenza di un ritardo nell'adempimento, spettava alla procedura fallimentare dell'appaltatrice dimostrare che il ritardo derivava da causa a essa non imputabile. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la decisione impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome: una di esse, non censurata in modo decisivo, consisteva nel richiamo all'accertamento contenuto nella sentenza resa nel precedente giudizio tra le parti, utilizzata come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. per ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 1384 c.c. e, quindi, per escludere o azzerare la risarcibilità della penale; l'altra si fondava su apprezzamenti di fatto circa l'incidenza delle opere extracapitolato e dei lavori di terzi, non sindacabili in cassazione se non nei limiti di legge. Ne è seguito il rigetto in rito del ricorso, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    indica il rimedio per contestare il provvedimento di esclusione dal passivo fallimentare.

  • art. 1218 c.c.

    a mente dell’art. 1218 cod. civ.

    il debitore risponde dell'inadempimento o del ritardo salvo prova che essi siano dipesi da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile; l'onere probatorio della non imputabilità grava sul debitore/procedura fallimentare.

  • art. 2697 c.c.

    artt. 1218 e 2697 cod. civ.

    la ricorrente ha invocato la regola generale sull'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta provato il ritardo, spetta al debitore dimostrare la causa non imputabile.

  • art. 116 c.p.c.

    argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ.

    la sentenza resa nel precedente giudizio e la CTU possono essere utilizzate come argomenti di prova anche se non operi il giudicato esterno.

  • art. 1384 c.c.

    ricorrenza degli elementi di cui all’art. 1384 c.c. tali da escludere la risarcibilità del ritardo

    il giudice di merito ha richiamato i presupposti della riduzione della penale, sino ad azzerarla, valorizzando le circostanze del caso.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    devono essere corrette ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

    consente alla Corte di rilevare e correggere errori di diritto nella decisione impugnata, pur senza accoglimento del ricorso quando la decisione sia comunque sorretta da autonome rationes non censurate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di clausola penale per ritardo nell'appalto, la disciplina speciale non deroga alla regola generale dell'art. 1218 c.c.: il debitore che voglia escludere la responsabilità deve provare che il ritardo sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non attinge tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • La sentenza resa in un precedente giudizio tra le stesse parti, anche se non coperta da giudicato esterno nel processo successivo, può essere valorizzata come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. per l'accertamento di fatti rilevanti.
  • In cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità; la censura che miri solo a una rivalutazione delle prove è inammissibile.
  • L'omessa impugnazione di una autonoma ratio decidendi rende irrilevanti le doglianze indirizzate alle altre, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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