Cassazione Civile, Ordinanza n. 31091/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su varie cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo inesistente la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria perché eseguita tramite un servizio di posta privata, in quanto tale non assistito dalla funzione probatoria prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 261 del 1999. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, dopo la liberalizzazione del servizio postale avvenuta con il d.lgs. n. 58 del 2011, non sussisteva più un monopolio di Poste Italiane per gli atti in questione, trattandosi di avviso di iscrizione ipotecaria, atto amministrativo e non giudiziario, non riferito a violazioni del codice della strada, e quindi notificabile anche tramite posta privata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica a mezzo posta privata dell'avviso di iscrizione ipotecaria era legittima, poiché l'atto ha natura amministrativa e non rientra tra gli atti giudiziari né tra quelli relativi a violazioni del codice della strada, unici ambiti per i quali permanevano limitazioni specifiche. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione non sarebbe stato di inesistenza ma, al più, di nullità, e sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo l'atto stato regolarmente impugnato dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte lo interpreta nel senso che, dopo la liberalizzazione del servizio postale, la riserva a favore di Poste Italiane permane solo per gli atti giudiziari e per le violazioni del codice della strada, non per un avviso di iscrizione ipotecaria.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato per la disciplina della notificazione della cartella/atti della riscossione, con possibilità di ricorrere alle regole sulle notificazioni processuali tramite i rinvii normativi previsti.
È applicato il principio di sanatoria del vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo quando l'atto sia stato comunque impugnato dal destinatario.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Il suo rinvio alle norme del processo civile sulle notificazioni consente di applicare, in caso di irritualità della notifica, i principi processuali di sanatoria del vizio.
La Corte richiama la disciplina sul servizio postale, ma esclude che la mancanza della funzione probatoria del servizio privato comporti inesistenza della notifica dell'avviso amministrativo.
Massime di principio
- Dopo la liberalizzazione del mercato postale, la notificazione di atti amministrativi non giudiziari può essere validamente eseguita mediante servizi di posta privata, salvo le ipotesi espressamente riservate dalla legge.
- La notifica eseguita con modalità irrituali non è automaticamente inesistente: quando l'atto perviene comunque al destinatario e questi lo impugna, il vizio tende a essere qualificato come nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- Nel sistema della riscossione, il rinvio alle norme sulle notificazioni processuali consente di applicare gli istituti civilistici e processuali di sanatoria anche agli atti della riscossione, purché compatibili con la disciplina speciale.
- La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione va mantenuta in modo rigoroso: la mera inosservanza della modalità di recapito non basta, di per sé, a degradare la notifica a inesistenza se l'atto conserva un minimo nucleo idoneo a realizzare la conoscenza legale del destinatario.
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