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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31091/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su varie cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo inesistente la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria perché eseguita tramite un servizio di posta privata, in quanto tale non assistito dalla funzione probatoria prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 261 del 1999. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, dopo la liberalizzazione del servizio postale avvenuta con il d.lgs. n. 58 del 2011, non sussisteva più un monopolio di Poste Italiane per gli atti in questione, trattandosi di avviso di iscrizione ipotecaria, atto amministrativo e non giudiziario, non riferito a violazioni del codice della strada, e quindi notificabile anche tramite posta privata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica a mezzo posta privata dell'avviso di iscrizione ipotecaria era legittima, poiché l'atto ha natura amministrativa e non rientra tra gli atti giudiziari né tra quelli relativi a violazioni del codice della strada, unici ambiti per i quali permanevano limitazioni specifiche. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione non sarebbe stato di inesistenza ma, al più, di nullità, e sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo l'atto stato regolarmente impugnato dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    La Corte lo interpreta nel senso che, dopo la liberalizzazione del servizio postale, la riserva a favore di Poste Italiane permane solo per gli atti giudiziari e per le violazioni del codice della strada, non per un avviso di iscrizione ipotecaria.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per la disciplina della notificazione della cartella/atti della riscossione, con possibilità di ricorrere alle regole sulle notificazioni processuali tramite i rinvii normativi previsti.

  • art. 156 c.p.c.

    È applicato il principio di sanatoria del vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo quando l'atto sia stato comunque impugnato dal destinatario.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il suo rinvio alle norme del processo civile sulle notificazioni consente di applicare, in caso di irritualità della notifica, i principi processuali di sanatoria del vizio.

  • art. 1 d.lgs. n. 261 del 1999

    La Corte richiama la disciplina sul servizio postale, ma esclude che la mancanza della funzione probatoria del servizio privato comporti inesistenza della notifica dell'avviso amministrativo.

Massime di principio

  • Dopo la liberalizzazione del mercato postale, la notificazione di atti amministrativi non giudiziari può essere validamente eseguita mediante servizi di posta privata, salvo le ipotesi espressamente riservate dalla legge.
  • La notifica eseguita con modalità irrituali non è automaticamente inesistente: quando l'atto perviene comunque al destinatario e questi lo impugna, il vizio tende a essere qualificato come nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • Nel sistema della riscossione, il rinvio alle norme sulle notificazioni processuali consente di applicare gli istituti civilistici e processuali di sanatoria anche agli atti della riscossione, purché compatibili con la disciplina speciale.
  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione va mantenuta in modo rigoroso: la mera inosservanza della modalità di recapito non basta, di per sé, a degradare la notifica a inesistenza se l'atto conserva un minimo nucleo idoneo a realizzare la conoscenza legale del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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