Cassazione Civile, Ordinanza n. 17292/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la revocabilità dei pagamenti per mancata prova della scientia decoctionis del creditore. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La procedura di amministrazione straordinaria di una società, già in bonis al momento dei pagamenti, ha agito per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. di quattro pagamenti complessivamente pari a euro 98.813,12, eseguiti nel periodo sospetto in favore di un proprio creditore. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la scientia decoctionis del terzo convenuto in revocatoria. In cassazione la procedura ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l.fall., sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valorizzato indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza dello stato di insolvenza, ricavabili dal sollecito di pagamento tramite legale, dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, dall'accettazione di un piano di rientro rateale, da notizie di stampa sulla crisi del gruppo e dai dati del bilancio consolidato 2002; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per asserita errata distribuzione dell'onere della prova e cattiva valutazione del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato compiutamente gli elementi indiziari e li aveva motivatamente reputati non idonei a dimostrare la conoscenza dell'insolvenza, anche in considerazione della normalità commerciale della vicenda, dell'assenza di indici esteriori tipici di decozione e del contenuto non univocamente negativo delle informazioni di stampa e di bilancio.
Norme richiamate
La revocatoria fallimentare dei pagamenti presuppone, per quanto qui rileva, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo convenuto; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base degli indizi allegati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove quando la censura, in concreto, investe l'apprezzamento dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto nei limiti del vizio motivazionale consentito, salvo anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Lamentare l'errata distribuzione dell'onere della prova non è sufficiente se la censura mira, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Le doglianze relative alla valutazione della prova non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La prova della scientia decoctionis del terzo nei giudizi di revocatoria è una valutazione di merito: in cassazione è censurabile solo nei limiti stretti del vizio motivazionale, non come nuova valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione di legge o dell'erronea applicazione delle regole sulla prova, si chieda in realtà una diversa ricostruzione del fatto storico e degli indizi.
- Ai fini della scientia decoctionis, il giudice di merito può valorizzare o escludere la significatività di indizi quali il contenzioso monitorio, un piano di rientro rateale, notizie di stampa e dati di bilancio, purché dia conto della loro non univocità rispetto alla prova dell'insolvenza conclamata.
- L'assenza di indici esteriori tipici di decozione e la normalità commerciale della gestione del credito possono escludere che il creditore fosse in condizione di percepire lo stato di insolvenza del debitore.
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