Cassazione Penale, Ordinanza n. 33067/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che le censure proposte non fossero deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Biella con cui era stata applicata la pena concordata in relazione ai delitti di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di lieve entità e di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso era affidato al difensore di fiducia e denunciava l'erronea qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure dedotte non rientravano in tali ipotesi. In particolare, la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica è stata ritenuta generica e sostanzialmente volta a contestare la motivazione e l'accordo intervenuto tra le parti, senza evidenziare un errore immediatamente palese o manifesto.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi deducibili in cassazione avverso il patteggiamento ai soli casi di volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa al reato di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità contestato nel patteggiamento
norma incriminatrice relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel patteggiamento
ha modificato il codice di rito incidendo sui motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investono profili diversi, come la motivazione sulla responsabilità.
- La doglianza di erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia immediatamente percepibile, palesemente eccentrico o manifestamente evidente; non basta una contestazione generica o sostanzialmente rivolta alla ricostruzione fattuale.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per sindacare, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, i vizi di motivazione relativi alla responsabilità, poiché ciò elude il carattere tassativo dei motivi di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ritenuto equo, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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