Cassazione Civile, Ordinanza n. 08027/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di ripetizione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione corrisposta dal Fondo Speciale Trasporto Aereo per il periodo dal 2 febbraio 2014 al 31 maggio 2014, sul presupposto che il beneficiario avesse svolto attività lavorativa per una compagnia aerea estera senza effettuare le comunicazioni dovute. In primo grado la pretesa restitutoria era stata accolta dal Tribunale di Novara, mentre la Corte d'appello di Torino, accogliendo l'impugnazione incidentale del lavoratore, aveva escluso l'obbligo di restituzione ritenendo che il periodo considerato fosse un mero addestramento finalizzato al mantenimento delle licenze e che l'offerta di impiego ricevuta non fosse una vera assunzione ma una conditional offer of employment. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva tre violazioni di legge: (1) violazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 L. 223/1991, in relazione agli artt. 1-bis e 1-ter d.l. 249/2004 e all'art. 2033 c.c., sostenendo che il trasferimento all'estero e la conseguente indisponibilità al lavoro in Italia erano incompatibili con la fruizione della mobilità; (2) violazione dell'art. 8, comma 6, e dell'art. 9, comma 1, lett. d), L. 223/1991, in relazione agli artt. 1-bis e 1-ter d.l. 249/2004 e all'art. 2033 c.c., per avere la Corte escluso l'obbligo di comunicazione nonostante la sottoscrizione di un'offerta di lavoro a tempo determinato; (3) violazione delle medesime norme, in relazione all'art. 2096 c.c., per avere ritenuto tempestiva la comunicazione effettuata, assumendo come dies a quo la fine del periodo di prova anziché l'inizio e comunque senza rispettare il termine di cinque giorni dall'assunzione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la disciplina sulla mobilità impone la comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione o, nella speciale disciplina del personale navigante, comunque in presenza di un'attività non limitata esclusivamente al mantenimento dei brevetti; l'attività può essere considerata "periodo neutro" solo se finalizzata in via esclusiva alla conservazione delle abilitazioni di volo. Poiché la sentenza d'appello aveva valorizzato solo la forma dell'offerta condizionata senza verificare con rigore la causa concreta e l'esclusività della finalità di mantenimento dei brevetti, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso dell'INPS, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà verificare in fatto se l'attività svolta dal beneficiario rientrasse davvero in un "periodo neutro" diretto esclusivamente al mantenimento dei brevetti e, in caso contrario, se fosse sorto l'obbligo di comunicazione e quindi la decadenza dai trattamenti di mobilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
artt. 6, 7, 8 e 9 L. 23 luglio 1991, n. 223
La disciplina sulla mobilità e sui relativi obblighi informativi è letta nel senso che il lavoratore deve comunicare all'INPS, entro cinque giorni dall'assunzione, il lavoro prestato nelle forme previste dalla legge; la mancata comunicazione comporta decadenza dai trattamenti.
artt. 1-bis e 1-ter d.l. 5 ottobre 2004, n. 249, conv. in L. 3 dicembre 2004, n. 291
Richiamati come base della disciplina speciale del Fondo Speciale Trasporto Aereo e dei trattamenti connessi al settore del trasporto aereo.
Richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito a fondamento della pretesa restitutoria dell'INPS.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al periodo di prova e alla rilevanza del suo termine rispetto alla decorrenza dell'obbligo di comunicazione.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, nn. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di indennità di mobilità e disciplina speciale del personale del trasporto aereo, l'esenzione o la non rilevanza ai fini della decadenza sussiste solo quando l'attività svolta abbia finalità esclusiva di conservazione dei brevetti, licenze o abilitazioni di volo; se l'attività è anche funzionale a un futuro rapporto di lavoro o ad altre finalità professionali, non può essere qualificata come "periodo neutro".
- Il giudice del merito non può arrestarsi alla qualificazione formale dell'assetto negoziale, ma deve accertare in concreto la causa dell'attività svolta e la sua esclusiva destinazione al mantenimento delle abilitazioni; la verifica deve essere rigorosa e unitaria rispetto all'intera operazione tra le parti.
- L'obbligo di comunicazione nei trattamenti di mobilità è parte essenziale del sistema di controllo delle prestazioni previdenziali: la mancata o tardiva comunicazione, quando dovuta, incide sulla conservazione del diritto e può determinare la decadenza.
- Nelle controversie sulla mobilità dei piloti, l'attività preparatoria o addestrativa non è automaticamente irrilevante: occorre accertare se sia davvero solo strumentale alla conservazione del brevetto oppure se sia inserita in un percorso di assunzione o di prova, nel qual caso l'obbligo informativo permane.
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