Cassazione Civile, Ordinanza n. 00813/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, esposto all’amianto nel periodo di lavoro dal 22.1.1964 al 31.12.1978, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell’aumento figurativo dei contributi previdenziali previsto dalla legge n. 257/1992. L’ente previdenziale aveva proposto appello e la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo prescritto il diritto: secondo la Corte d’appello, il termine decennale ex art. 2935 c.c. decorreva dalla domanda amministrativa presentata all’INAIL per la certificazione dell’esposizione, oppure comunque dal pensionamento, momento in cui il lavoratore avrebbe già potuto far valere il beneficio. Il lavoratore ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; (2) omessa motivazione su un fatto decisivo, cioè l’assenza di elementi da cui desumere la consapevolezza dell’esposizione all’amianto al momento del pensionamento; (3) violazione dell’art. 2934 c.c., sostenendo che il beneficio per i pensionati e mobilitati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 sarebbe imprescrittibile perché non autonomo rispetto alla pensione; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo nel pensionamento senza prova o indizi; (5) violazione dell’art. 2935 c.c., per avere fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento senza accertare la concreta consapevolezza dell’esposizione all’amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure sulla motivazione e corretta l’affermazione secondo cui il beneficio della rivalutazione contributiva è autonomo rispetto al diritto a pensione e quindi soggetto a prescrizione. Ha invece accolto congiuntamente il quarto e il quinto motivo, affermando che il momento iniziale della prescrizione non può essere fissato in modo apodittico al pensionamento, ma va individuato dal giudice di merito in base all’effettiva consapevolezza del lavoratore circa la sua esposizione all’amianto, consapevolezza che non può essere presunta automaticamente e che può essere desunta anche dalla domanda amministrativa presentata all’INAIL come indizio univoco. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, che dovrà riesaminare la controversia alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione era sopra il minimo costituzionale.
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Utilizzato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma la censura è stata respinta.
art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge, nullità e omesso esame/motivazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’imprescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva; la Corte ha escluso tale tesi affermando la natura autonoma e prescrittibile del diritto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto occorre verificare quando il lavoratore abbia acquisito consapevolezza dell’esposizione all’amianto.
Richiamato per contestare l’uso di presunzioni sulla consapevolezza dell’esposizione; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può ricorrere a presunzioni, ma con accertamento fattuale non arbitrario.
Richiamato per censurare la presunzione del pensionamento come prova della consapevolezza; la Corte ha ritenuto necessario un apprezzamento di fatto non apodittico.
art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257
art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257
È la base normativa del beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto; il diritto è autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione dal momento della consapevolezza dell’esposizione.
Richiamato nel ricorso per sostenere l’imprescrittibilità del beneficio per i pensionati o mobilitati alla sua entrata in vigore; la Corte non ha accolto tale impostazione.
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
Richiamata per definire il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, il cosiddetto "minimo costituzionale".
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ha natura autonoma rispetto al diritto alla pensione e, proprio per questo, è assoggettato a prescrizione.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il dies a quo coincide con il momento in cui il lavoratore abbia acquisito consapevolezza della propria esposizione all’amianto, non con un momento presunto in via automatica come il pensionamento.
- L’accertamento della consapevolezza del lavoratore è riservato al giudice di merito e deve essere compiuto sulla base degli atti di causa e di elementi fattuali o presuntivi, senza ricostruzioni apodittiche.
- La domanda amministrativa rivolta all’INAIL per la certificazione dell’esposizione può costituire un indice univoco della consapevolezza del lavoratore, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
- In sede di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando scenda sotto il minimo costituzionale; non è sufficiente denunciare una diversa lettura del materiale probatorio se la sentenza contiene una motivazione esistente e non meramente apparente.
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