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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10870/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia su proprietà/uso di terreni e rimozione di una sbarra all'accesso. In primo grado Alessandra Faroppa chiese la rimozione della sbarra; Tajana, costituendosi, chiedeva in riconvenzionale la dichiarazione di usucapione estendendo il contraddittorio agli altri comproprietari. Il Tribunale accolse la domanda di rimozione e rigettò l'usucapione; la Corte d'Appello, in parziale riforma, confermò il rigetto dell'usucapione e rigettò la domanda di rimozione della sbarra perché i proprietari avevano comunque possibilità di accesso. Tajana ha impugnato in Cassazione sostenendo: nullità della procura alle liti (per mancanza di apostille e luogo di rilascio, difensore svizzero), nullità/irregolarità dell'intervento dei comproprietari (mancanza codice fiscale e autenticazione firme), violazioni costituzionali e processuali (artt. 24 e 111 Cost., artt. 115, 116 c.p.c., artt. del codice civile relativi all'usucapione) e censurando la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito; la resistente ha presentato ricorso incidentale per ottenere la rimozione della sbarra. Alcuni comproprietari non sono stati notificati in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Motivazione: il primo motivo sul punto della validità della procura è inammissibile perché la giurisprudenza presume, in mancanza di prova contraria, che il mandato e l'autentica siano avvenuti in Italia quando il difensore esercita in Italia; l'attore non ha fornito prova idonea a confutare tale presunzione. Le censure di natura costituzionale sono inammissibili perché non collegate a norme di applicazione diretta e non è stato allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante da presunte nullità processuali. Le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'animus possidendi sono state ritenute mero dissenso sulla valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione; l'omesso esame previsto dall'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. non è configurato quando si chiede solo diversa valutazione di prove. Il ricorso incidentale non rientra nei motivi tassativi di cui all'art.360 c.p.c. Le spese di giudizio sono compensate; la Corte rileva i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Limiti del sindacato di Cassazione: controlla violazioni di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi (n.5) ma non consente riesame di valutazioni di merito o semplice diverso apprezzamento delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 380‑bis, n.1

    Base per dichiarare inammissibili motivi manifestamente privi di fondatezza; usata per escludere il primo motivo sul mandato.

  • Codice di procedura civile, artt. 82, 83, 86

    Norme relative al mandato alle liti e alla procura; censite dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la presunzione di rilascio in Italia sia sufficiente in mancanza di prova contraria.

  • Legge 31 luglio 1995, n. 218, art. 12

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla procura e alla rappresentanza di stranieri; la Corte non ha accolto la censura in assenza di prova contraria.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Norme invocate dal ricorrente per vizi procedurali; la Corte ricorda che sono norme di rango superiore non direttamente applicabili e che il ricorso avrebbe dovuto collegare eventuali violazioni a norme di legge e dimostrare il danno concreto al diritto di difesa.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Regole sulla formazione della prova e sulla valutazione; la Corte osserva che le doglianze riguardavano la valutazione di merito e non sono idonee per Cassazione se non si denuncia uso di prove non dedotte o disposte illegittimamente.

  • Codice civile, art. 1158

    Riferito alla disciplina dell'usucapione; la Corte ha ritenuto che non fosse fornita la prova dell'interversione della detenzione richiesta per l'usucapione.

  • Codice civile, artt. 1140, 1141, 1164, 2697

    Norme sul possesso, usucapione e onere della prova richiamate dal ricorrente ma la Corte le ha ritenute richiamate in modo volto a ottenere nuova valutazione di merito, non consentita in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Prevede, in determinate ipotesi, il versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato i presupposti per richiederlo ai ricorrenti.

  • Decreto‑legge n. 83/2012 convertito con L. n. 143/2012

    Modifica l'art.360 c.p.c. (in particolare il n.5) limitando la nozione di 'omesso esame' a fatti decisivi in senso storico‑naturalistico; applicata per escludere la censura che chiedeva diversa valutazione della prova.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la revisione delle valutazioni di merito: le doglianze devono rientrare nei motivi tassativi dell'art.360 c.p.c.; il mero dissenso sulla valutazione delle prove è inammissibile.
  • La procura alle liti si presume rilasciata e autenticata in Italia quando il difensore esercita in Italia; chi contesta la validità deve fornire prove concrete e specifiche per superare questa presunzione.
  • Le censure fondate su norme costituzionali devono essere declinate in riferimento a norme di legge di applicazione concreta e deve essere indicato il concreto pregiudizio al diritto di difesa per farne valere la nullità processuale.
  • L'omesso esame di cui all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. riguarda fatti specifici non valutati e non può essere invocato per chiedere una diversa ponderazione delle stesse prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorti non notificati quando il ricorso appare manifestamente inammissibile, perché tale integrazione sarebbe ininfluente sull'esito.
  • I ricorsi incidentali devono contenere motivi riconducibili ai limiti del controllo di legittimità: semplici richieste di riforma del merito sono inammissibili.
  • Quando entrambe le parti soccombono reciprocamente in cassazione la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese; resta possibile il versamento aggiuntivo del contributo unificato se ricorrono i presupposti.

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