Cassazione Civile, Sentenza n. 10810/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver assunto difesa in appello, a favore di Giambattista Dall'Oglio e società collegate, contro la Isola d'Oro, già sua cliente nel precedente giudizio; il CNF aveva ritenuto che il nuovo incarico non fosse "estraneo" a quello precedente e aveva confermato la sanzione della sospensione. Tisato ha impugnato sostenendo: (1) errata interpretazione dell'art. 68, comma 2, del Codice deontologico forense, poiché la valutazione di "estraneità" avrebbe dovuto limitarsi all'oggetto tecnico (causa petendi e petitum) e non ai rapporti fra le parti; (2) omissione di un fatto decisivo (la fonte/accordo del primo incarico) e violazione dell'art. 111 Cost.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo hanno ritenuto che fosse in sostanza un sindacato sul merito della valutazione disciplinare (non consentito in sede di legittimità) e hanno confermato l'interpretazione del CNF secondo cui il concetto di "estraneità" nell'art. 68, comma 2, CDF va inteso in senso ampio e non tecnico-processuale, ricostruendone il contenuto tramite i doveri fondamentali (art. 9 CDF) quali indipendenza, lealtà, correttezza, probità; la verifica dell'estraneità è quindi una valutazione di fatto basata sui collegamenti fra gli incarichi. Sul secondo motivo hanno ritenuto che il fatto invocato non fosse decisivo ai fini del giudizio disciplinare e quindi non idoneo a fondare la cassazione. Conseguenza: confermata la decisione disciplinare e dichiarata l'inammissibilità del ricorso; nulla spese.
Norme richiamate
art. 68, comma 2, Codice di deontologia forense
"l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza"
La Corte precisa che il concetto di "estraneità" è da intendere in senso ampio e non meramente tecnico-processuale: non si valuta solo la coincidenza di causa petendi e petitum, ma la presenza di elementi di connessione tra i due incarichi alla luce dei doveri deontologici (probità, lealtà, correttezza).
art. 9, Codice di deontologia forense
Richiamato come parametro guida per valutare i doveri fondamentali (indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità) che orientano la determinazione dell'"estraneità" dell'incarico.
art. 36, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247
Norma che consente il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del CNF; usata come base procedurale per il ricorso del Tisato.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: il ricorrente ha invocato violazione dell'art. 111 per omissione di un fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma citata in relazione all'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Giurisprudenza di Cassazione richiamata (Sez. U. n. 37750/2021; Sez. U. n. 7501/2022)
Richiami dottrinali/giurisprudenziali utilizzati per affermare che il principio di stretta tipicità non si applica integralmente alla materia disciplinare forense e che il sindacato della Corte sulle valutazioni di fatto del giudice disciplinare è limitato.
Massime di principio
- Il divieto di assumere incarico contro un ex cliente va valutato con riferimento all'"estraneità" dell'oggetto dell'incarico intesa in senso ampio: non solo coincidenza di petitum/causa petendi, ma qualsiasi relazione fattuale o di contenuto che renda i due incarichi non indipendenti.
- La verifica dell'estraneità è essenzialmente un'apprezzamento di fatto basato sui doveri deontologici (indipendenza, lealtà, correttezza, probità); pertanto in sede di Cassazione è difficilmente sindacabile nel merito, salvo vizi procedurali o di motivazione.
- Per evitare contestazioni disciplinari, l'avvocato che intenda assumere un incarico contro un precedente assistito dovrebbe documentare e poter dimostrare l'assenza di sovrapposizioni rilevanti (diverso oggetto pratico, mancanza di conoscenze/confidenze utili, diversa fonte dell'incarico) e, se necessario, astenersi o segnalare il rischio di conflitto.
- La fonte formale dell'incarico precedente (ad es. se è derivato da un accordo di garanzia o da altro negozio) può essere irrilevante se la valutazione disciplinare si fonda su elementi concreti di connessione fra le vicende; conta il complesso delle risultanze istruttorie più che l'elemento isolato dell'origine dell'incarico.
- In sede di impugnazione delle decisioni disciplinari davanti alla Corte di Cassazione le censure devono mirare a vizi di legge, incompetenza, eccesso di potere o vizio di motivazione: la mera richiesta di riesame del merito fattuale è inammissibile.
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