Cassazione Civile, Sentenza n. 10847/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli attori (Flussi) chiedevano la costituzione coattiva di una servitù di passaggio per interclusione su un'area in Gubbio per accedere ai propri 12 garage, lamentando che il terreno (particella n.20 e altre particelle) era stato recintato e non urbanizzato. In precedenti gradi era intervenuta una pronuncia favorevole e poi un rinvio; successivamente i ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Perugia un risarcimento (sent. n.1331/2015) per l'occupazione usurpativa operata dal Comune, per euro 429.894,91. La questione principale al vaglio della Cassazione è se i ricorrenti avessero ancora la legittimazione attiva per chiedere la costituzione della servitù coattiva, dal momento che, secondo la Corte d'appello di Bologna, la scelta di ottenere il risarcimento per equivalente implicava l'abdicazione al titolo dominicale sull'intera particella (includendo la porzione per la quale si chiedeva la servitù). I ricorrenti contestavano inoltre che una frazione della particella fosse rimasta di loro proprietà dopo un successivo frazionamento, e si dolgevano dell'omessa ammissione/valutazione di una planimetria e di omissioni procedurali/di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso la legittimazione attiva dei Flussi a ottenere la servitù coattiva perché, con la scelta della tutela risarcitoria e la conseguente pronuncia di condanna del Comune, i ricorrenti avevano implicitamente rinunciato alla tutela restitutoria e al diritto di proprietà sull'intera estensione della particella interessata. La Corte ha ritenuto non decisivo il frazionamento posteriore della particella e non rilevante la mancata produzione tardiva della planimetria, atteso l'effetto abdicativo derivante dalla sentenza risarcitoria. Sono state respinte le doglianze sull'omesso esame di fatti e sull'omessa pronuncia in relazione alla produzione documentale. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti (complessivi euro 6.200,00 oltre accessori) e gravati degli eventuali ulteriori oneri processuali indicati (contributo unificato, ecc.).
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 5 (motivi di cassazione); art. 360, primo comma, n. 3; art. 360, primo comma, n. 4; art. 115, primo comma; art. 112; art. 348-ter, quinto comma; art. 378 (memorie); art. 93; art. 159; art. 342; art. 394, terzo comma; artt. 163 e 164
Gli artt. 360 e correlati configurano i motivi di impugnazione per la Corte di Cassazione; la Corte ha valutato ammissibilità e fondatezza delle doglianze processuali e di omissione di motivazione/documentazione secondo i parametri di decisività e rilevanza, ritenendo che gli elementi invocati non avrebbero cambiato l'esito del giudizio quando era dirimente la pronuncia risarcitoria precedente.
Codice civile
art. 1051 c.c.; art. 1350 n.5 c.c.; art. 2043 c.c.; art. 2058 c.c.
L'art. 1051 regolamenta la costituzione delle servitù; la decisione ha applicato i principi secondo i quali la legittimazione a chiedere la servitù coattiva presuppone il permanere del diritto di proprietà sul fondo dominante. Gli artt. 2043 e 2058 sono richiamati nella discussione sul risarcimento danni e sugli effetti della tutela risarcitoria: la sentenza per equivalente ha prodotto l'effetto abdicativo del titolo dominicale, escludendo la via restitutoria/servituale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per tale versamento ove dovuto.
Massime di principio
- La costituzione coattiva di una servitù di passaggio richiede che il richiedente conservi il titolo dominicale sul fondo che dovrebbe essere dominante; la perdita o la rinuncia implicita del diritto di proprietà (anche per effetto di una tutela risarcitoria ottenuta) può far venir meno la legittimazione attiva per la costituzione della servitù.
- La scelta giudiziale di ottenere il risarcimento per equivalente in luogo della tutela restitutoria può avere carattere abdicativo sul diritto di proprietà: la pronuncia di condanna per risarcimento che compensa integralmente il danno può essere interpretata come rinuncia alla rivendicazione della proprietà dei cespiti occupati.
- Il frazionamento catastale successivo alla pronuncia che ha definito la controversia o a un accordo transattivo non è di per sé sufficiente a rinnovare la legittimazione se la decisione precedente ha efficacemente esteso gli effetti dell'abdicazione all'intera particella originaria; è importante provare tempestivamente e documentare il mantenimento del titolo su porzioni specifiche prima che intervengano pronunce definitive.
- Domande di produzione documentale (es. planimetrie) presentate tardivamente o non adeguatamente depositate nel procedimento di rinvio possono essere ritenute non decisive se esiste un precedente giudizio che ha già determinato l'effetto abdicativo; pertanto è cruciale presentare e far valere documenti essenziali nel momento processuale opportuno.
- In fase di impugnazione, le doglianze di natura processuale (nullità, inammissibilità, omessa pronuncia) saranno esaminate dalla Cassazione purché determinanti; se la questione centrale è la perdita della legittimazione sostanziale, molte eccezioni procedurali possono risultare assorbite.
- Prima di promuovere un'azione per servitù coattiva verificare lo stato reale dei titoli di proprietà e l'eventuale esito di azioni risarcitorie precedenti: ottenere una tutela economica può precludere azioni costitutive basate sulla persistenza del diritto di proprietà.
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