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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41076/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalle domande proposte da numerosi medici specializzati contro varie amministrazioni statali per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo o mancato recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica, con riferimento a periodi compresi, per alcuni, prima e, per altri, dopo il 1983. Il Tribunale di Venezia aveva respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri e condannato la sola Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma per ogni anno di corso; la Corte d’appello aveva confermato. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre contestando, rispettivamente, il riconoscimento del diritto per alcuni medici iscritti prima del 1 gennaio 1982; il riconoscimento anche per l’anno 1982 per altri specializzandi; e il riconoscimento del diritto per medici specializzati in odontostomatologia, assunto come non coperto da obbligo comunitario all’epoca dell’iscrizione. Con il quarto motivo ha fatto presente l’esistenza di un precedente giudicato favorevole per alcuni dei medici e ha dichiarato riserva di revocazione. I medici resistenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, che la Corte territoriale avesse liquidato il danno usando come parametro l’importo previsto dalla legge n. 370 del 1999 e non quello del d.lgs. n. 257 del 1991; dall’altro, che non fossero stati riconosciuti interessi compensativi e rivalutazione monetaria; infine, hanno dedotto anche profili connessi all’asserita violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, i primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché introducevano questioni non trattate nella sentenza impugnata e non sorrette da specifiche allegazioni sulla loro deduzione nei gradi di merito, né sull’assenza di giudicato interno; il quarto motivo è stato qualificato come mero "non motivo", poiché si limitava a segnalare l’esistenza di un giudicato favorevole in favore di alcuni controinteressati, senza veicolare una censura riconducibile ai motivi di ricorso per cassazione e senza osservare l’onere di specificità. Il ricorso incidentale è stato parimenti dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato: la misura del ristoro per tardivo recepimento delle direttive non va parametrata alla borsa di studio del d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva, ma alla liquidazione equitativa fondata sull’art. 11 della legge n. 370 del 1999; inoltre, non è dovuta rivalutazione monetaria salvo prova del maggior danno, e spettano solo interessi legali dalla mora. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai soli ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva che le censure non erano ammissibili perché novità delle questioni o difetto di specificità, e che il vizio motivazionale richiamato era comunque non coerente con la formulazione vigente.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiede la specifica indicazione degli atti e degli elementi di fatto su cui si fonda la censura; la sua inosservanza ha reso inammissibili le questioni nuove e il richiamo al precedente giudicato.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che in cassazione non sono proponibili questioni che avrebbero dovuto essere dedotte e mantenute nel giudizio di merito, specie se implicano accertamenti di fatto o sono precluse da giudicato interno.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    la Corte lo applica al ricorso incidentale, ritenendolo inammissibile perché deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    è il parametro equitativo utilizzato per la quantificazione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi; la Corte ribadisce che costituisce una aestimatio del pregiudizio e copre l’area dei danni normalmente collegati alla violazione.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    non è utilizzabile come parametro per i rapporti anteriori, perché non ha efficacia retroattiva; la borsa di studio ivi prevista non determina il quantum del ristoro per i periodi precedenti.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalle parti in tema di danno risarcibile; la Corte ribadisce che il ristoro va commisurato al pregiudizio causalmente collegato, secondo il criterio equitativo adottato dal legislatore.

  • art. 1224 c.c.

    la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente; il maggior danno da ritardo nell’adempimento deve essere provato.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno nelle obbligazioni risarcitorie, ma la Corte afferma che, nel caso di specie, la quantificazione è governata dal parametro speciale introdotto dalla legge n. 370 del 1999.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    la Corte esclude che la mancata liquidazione secondo i criteri invocati integri, nel caso concreto, una violazione del diritto al pacifico godimento dei beni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti; la Corte ne dà atto solo per i ricorrenti incidentali.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale disposizione collegata al contributo unificato dovuto nel processo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che la parte dimostri specificamente di averle dedotte nei gradi di merito e ne indichi con precisione il luogo processuale, in modo da consentire il controllo ex actis.
  • Quando la censura presuppone fatti storici rilevanti per la decisione, la parte deve allegare in modo puntuale quei fatti e la loro deduzione nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per novità della questione.
  • La segnalazione dell’esistenza di un giudicato favorevole su posizioni analoghe non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione se non viene articolata come censura riconducibile ai motivi tipici e non è rispettato l’onere di specificità.
  • Nelle controversie sui medici specializzandi per tardivo recepimento delle direttive comunitarie, la quantificazione del ristoro non va parametrata alla borsa di studio del d.lgs. n. 257 del 1991 per i periodi anteriori alla sua efficacia, poiché tale disciplina non è retroattiva.
  • Il danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica ha natura indennitaria/pararisarcitoria ed è liquidato in via equitativa secondo il parametro elaborato dal legislatore con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999.
  • La rivalutazione monetaria non spetta automaticamente su tale credito, essendo riconoscibili soltanto gli interessi legali dalla mora, salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
  • Il diritto comunitario non determina il quantum della remunerazione dovuta ai medici specializzandi, poiché tale scelta è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri; pertanto non si configura violazione del diritto dell’Unione solo perché il giudice italiano applica il parametro interno consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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