Cassazione Penale, Sentenza n. 14483/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e norme penali sostanziali contestate) e vizio di motivazione, sostenendo che le intercettazioni e i verbali di osservazione non fornivano elementi concreti a riscontro della sua partecipazione all'associazione mafiosa, né della sua partecipazione alle ipotesi di tentata estorsione aggravata, né della violazione della prescrizione connessa alla sorveglianza speciale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, articolati in un unico punto, fossero in parte manifestamente infondati e in parte volessero ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione adeguata e coerente, valorizzando elementi indiziari quali la precedente condanna definitiva per associazione mafiosa, le frequenti frequentazioni con pregiudicati (modalità di occultamento del cellulare e appuntamenti in strada), le intercettazioni in cui il ricorrente veniva indicato come vicino al presunto capo Sciarabba e come soggetto che stava dirigendo iniziative estorsive, e dichiarazioni di un altro indagato che lo indicavano come mandante. La Cassazione ha quindi ritenuto che si trattasse di valutazioni logiche, rientranti nel sindacato del giudice di merito, non impugnabili per travisamento delle prove in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma richiamata per individuare il Tribunale competente a decidere sul riesame della misura cautelare; la Corte dà per corretta la corretta adozione del rito di riesame previsto dalla norma
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte però valuta l'ammissibilità del ricorso alla luce dei principi di specificità e limiti del sindacato in Cassazione, ritenendo le doglianze inammissibili o manifestamente infondate
Norma che disciplina l'associazione mafiosa; i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti indizi, valorizzando la precedente condanna, le frequentazioni e le intercettazioni per ritenere la possibile reiterazione della partecipazione all'associazione
art. 629 cod. pen. e art. 628 cod. pen. (richiamati con aggravanti)
Norme relative all'estorsione e alle aggravanti contestate; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (telefonate, dichiarazioni di terzi, modalità operative) fossero valutati coerentemente dal Tribunale del riesame ai fini della misura cautelare
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 71 e art. 75, comma 2)
Richiamate in relazione alle misure di prevenzione e alle connesse prescrizioni; la corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato le contestazioni relative alla violazione delle prescrizioni
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli)
Richiamato il principio secondo cui il controllo in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza e coerenza logica della motivazione e non alla riconsiderazione valutativa delle prove, salvo errori logici o giuridici
Massime di principio
- Il reclamo contro provvedimenti cautelari in Cassazione è sottoposto a limiti: la Corte verifica la congruenza logica e la motivazione ma non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice del merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti
- Le intercettazioni e le osservazioni di polizia giudiziaria, pur essendo materiale indiziario interpretabile, costituiscono elemento rilevante se la motivazione del giudice di merito fornisce una coerente ricostruzione logica del nesso indiziario
- La specificità dei motivi di impugnazione è essenziale: il ricorrente deve indicare con chiarezza e precisione i punti critici della decisione impugnata, altrimenti la censura può essere ritenuta generica e inammissibile
- La precedente condanna e le modalità di comportamento successive (es. frequenti rapporti con pregiudicati, tecniche di occultamento di comunicazioni) possono concorrere, a livello indiziario, a giustificare la custodia cautelare quando coerentemente collegate nella motivazione
- Tentativi di ottenere in Cassazione una rivalutazione alternativa dei fatti o un 'travisamento delle prove' sono generalmente inammissibili se non vengono dimostrati errori logici o giuridici gravi nella motivazione del giudice di merito
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile è possibile la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →