Cassazione Penale, Sentenza n. 22423/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Preite impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare interdittiva (art. 289 c.p.p.) disposta dal GIP nei suoi confronti, ritenendolo indiziato di concorso nel reato di abuso d'ufficio (artt. 110, 323 c.p.). Il rilievo fattuale era che, con determinazione del 29/04/2021, era stato assunto a tempo determinato come funzionario istruttore direttivo (inquadramento D1) senza rilasciare la dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle cause di inconferibilità prevista dal d.lgs. n.39/2013 e dall'art. 35-bis d.lgs. n.165/2001, dovendo Preite risultare condannato in primo grado per abuso d'ufficio. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) insufficienza della gravità indiziaria e erronea applicazione dell'art. 166 c.p. (sospensione condizionale della pena) con riguardo all'effetto ostativo delle norme di inconferibilità; 2) la norma di d.lgs. n.39/2013 si riferisce agli incarichi dirigenziali e non alla specifica qualifica D1, per cui non sarebbe stato obbligatorio rendere la dichiarazione; inoltre l'assunzione era stata autorizzata "a scavalco" dal Comune di Longone Sabino, che aveva effettuato verifiche e acquisito un parere legale favorevole; 3) mancavano le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, anche avendo già subito un divieto di dimora divenuto definitivo e essendosi dimesso dal Comune di Campotosto.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare interdittiva. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente assimilato la posizione e le mansioni del funzionario istruttore direttivo a quelle di un incarico dirigenziale senza effettuare il necessario confronto tra le mansioni concretamente svolte e quelle tipiche della dirigenza (richiamando le definizioni di cui all'art.1 d.lgs. n.39/2013). Ha inoltre evidenziato l'omessa valutazione degli elementi probatori prodotti dalla difesa (autorizzazione "a scavalco" e parere legale del Comune di Longone Sabino) e la carenza di motivazione quanto alla sussistenza del rischio di reiterazione, basata su considerazioni meramente congetturali. Per tali ragioni la misura è stata revocata con immediata comunicazione alla Cancelleria.
Norme richiamate
Norma che disciplina le misure cautelari interdittive; il provvedimento impugnato era una misura interdittiva adottata ex art. 289 c.p.p.
Art. 110 c.p. (concorso) e art. 323 c.p. (abuso d'ufficio): sono i reati di cui Preite è indiziato in concorso con i coindagati.
art. 166, secondo comma, cod. pen.
Prevede che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; il ricorrente ha sostenuto che tale sospensione comprende anche gli effetti delle norme di inconferibilità, rilevanti nella valutazione della possibilità di incarico
d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, artt. 3 lett. e) e 20 commi 1,4,5
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità per incarichi presso pubbliche amministrazioni; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni si riferiscono specificamente agli incarichi dirigenziali e richiedono un confronto concreto tra mansioni svolte e funzioni di vertice per poter applicare l'inconferibilità
art. 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, lett. b)
"agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati"
Impedisce, per chi è stato condannato anche con sentenza non definitiva per taluni reati, l'assegnazione ad uffici con responsabilità nella gestione delle risorse; la Corte ha osservato che occorre dimostrare l'effettiva assegnazione o lo svolgimento de facto di tali funzioni
art. 1 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, lett. i) e j)
Definizioni normative richiamate dalla Corte per distinguere incarichi dirigenziali e funzioni di vertice dalle mansioni ordinarie del personale non dirigenziale; la comparazione tra definizioni e mansioni effettivamente svolte è essenziale per applicare le norme di inconferibilità
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia fornito motivazione adeguata e concreta circa il rischio di reiterazione, limitandosi a considerazioni congetturali
Massime di principio
- Prima di applicare norme di inconferibilità (d.lgs. n.39/2013 e art.35-bis d.lgs.165/2001) va verificata la natura effettiva dell'incarico: le norme si riferiscono agli incarichi dirigenziali o a funzioni di vertice, non automaticamente a qualifiche contrattuali (es. D1).
- Occorre un confronto concreto tra le mansioni effettivamente svolte dall'interessato e le definizioni normative di incarico dirigenziale; senza elementi che dimostrino attribuzioni di gestione di risorse finanziarie o funzioni direttive l'inconferibilità non trova automatica applicazione.
- La sospensione condizionale della pena (art.166 c.p.) può incidere sugli effetti pratici delle condanne e va attentamente valutata quando si discute l'applicabilità di sanzioni accessorie o effetti ostativi all'assunzione.
- Le verifiche e i pareri prodotti da enti terzi (es. autorizzazione "a scavalco" e parere legale dell'ente di provenienza) devono essere considerati e valorizzati nella valutazione preventiva dell'ente che assume; l'omissione di tale valutazione può incidere sulla gravità indiziaria.
- Per adottare misure cautelari interdittive è necessaria una motivazione che evidenzi il concreto rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio; motivazioni generiche o congetturali sono insufficienti e possono determinare l'annullamento della misura.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare è carente sotto il profilo probatorio e delle esigenze cautelari, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la cessazione immediata della misura.
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