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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31611/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In seguito a sentenza del G.I.P. di Milano che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. In sostanza, la doglianza investiva il trattamento sanzionatorio, ritenuto non correttamente determinato. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di patteggiamento, poiché non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità".

  • art. 133 c.p.

    È la norma invocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ambiti è inammissibile.
  • Le doglianze che riguardano la valutazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se non si traducono in denuncia di illegalità della pena, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, l'illegalità della pena è deducibile, ma non lo è una semplice contestazione della congruità o della motivazione della pena concordata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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