Cassazione Civile, Sentenza n. 18163/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ifitalia conveniva in giudizio le società del gruppo Mazzitelli per il pagamento di una fattura; il Tribunale di Bari accolse la domanda di Ifitalia. Ifitalia notificò la sentenza via PEC il 29/12/2014; le società soccombenti impugnarono notificando l'appello il 5/3/2015. La Corte d'appello di Bari dichiarò l'appello inammissibile per tardività, ritenendo valida la notifica del 29/12/2014. Le ricorrenti hanno impugnato in Cassazione contestando la validità della notificazione via PEC (assenza di prova in formato digitale .eml/.msg, mancanza del codice fiscale nella relata, carenze nell'attestazione di conformità) e deducendo nullità o inesistenza della notifica, nonché travisamento di prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la notifica via PEC del 29/12/2014 è risultata perfezionata (erano state generate ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna), che la prova prodotta in formato analogico (copia del messaggio PEC e della relata con attestazione di conformità) era ammissibile alla luce delle norme vigenti ratione temporis (art. 16-bis d.l. 179/2012 e commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994), e che la firma digitale sull'attestazione di conformità è equivalente alla sottoscrizione autografa. Ha inoltre ritenuto che la mancata indicazione del codice fiscale costituisce, alla luce della giurisprudenza, mera irregolarità non viziante la notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e la conformità non è stata specificamente disconosciuta. Per tali ragioni i primi tre motivi sono stati dichiarati infondati; il quarto è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto e l'inammissibilità dell'appello confermata.
Norme richiamate
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione ... e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna ..." (comma 3)
La PEC costituisce mezzo valido per la notificazione delle sentenze; la produzione delle ricevute di accettazione e consegna genera una presunzione di conoscenza e perfeziona la notificazione ai fini del decorso del termine breve.
Legge n. 53/1994, art. 9 (commi 1-bis e 1-ter)
"Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche ... l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ..."
Se non è possibile fornire la prova telematica in formato .eml/.msg, la legge consente la produzione analogica delle copie estratte dalla PEC, corredate da attestazione di conformità, con efficacia probatoria equipollente.
"Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti ... o se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica"
La nullità delle notificazioni prevista dall'art. 11 è rilevabile d'ufficio e richiede che il vizio emerga dagli atti; tuttavia la nullità non è automaticamente configurata per ogni irregolarità formale se la notificazione ha raggiunto lo scopo.
D.l. 179/2012 (conv. L. 221/2012), art. 16-bis (commi 1 e 9-bis)
"Il difensore ... possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ... Le copie analogiche ed informatiche ... equivalgono all'originale."
Il difensore può estrarre copie dal fascicolo informatico e attestare la conformità; tali copie hanno valore equivalente all'originale, consentendo la prova della notificazione anche tramite estrazione analogica in situazioni transitorie o di impossibilità telematica.
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), artt. 22 e 23
Regolano l'attestazione di conformità delle copie informatiche e analogiche; richiedono l'attestazione di conformità ma non impongono la firma autografa, rendendo equivalente la firma digitale.
Codice di procedura civile, art. 325
Stabilisce il termine breve per impugnare la sentenza: il conteggio decorre dalla notifica della sentenza e l'eventuale perfezionamento della notificazione tramite PEC fa decorrere tale termine.
Codice di procedura civile, art. 156 (comma 3)
Prevede la convalida della notificazione quando, nonostante irregolarità, la notificazione abbia raggiunto lo scopo; il principio è stato richiamato per escludere la nullità in presenza di conoscenza effettiva e assenza di contestazione specifica della conformità.
Codice di procedura civile, art. 369 (comma 2, n. 2)
La mancanza di attestazione di conformità può determinare l'improcedibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha distinto tale ipotesi dalla valutazione della validità della notificazione in primo grado.
Codice di procedura civile, art. 366 (n. 6) e art. 380-bis
Richiama l'onere di specifica allegazione e le regole procedurali relative al ricorso per cassazione e alla trattazione in adunanza camerale; la Corte ha rilevato che la parte ricorrente non ha fornito allegazioni puntuali richieste.
Massime di principio
- La notifica via PEC si considera perfezionata con la generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna: ciò fa decorrere il termine breve di impugnazione.
- In presenza di impossibilità o in periodi transitori rispetto all'obbligatorietà del PCT, la prova della notificazione può essere fornita con copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute, corredate da attestazione di conformità, e tali copie sono equipollenti all'originale.
- La mancanza del codice fiscale nella relata di notifica è normalmente una mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità della notificazione se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e la conformità non è stata specificatamente contestata.
- L'attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa e valida ai fini probatori.
- La nullità della notificazione è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti, ma l'onere di allegazione di fatti specifici resta in capo alla parte che ne deduce l'invalidità (art. 366, n.6 c.p.c.).
- La semplice produzione in formato PDF, anziché in .eml/.msg, non esclude di per sé la prova della notificazione se da elementi concreti risulta il raggiungimento dello scopo; tuttavia il deposito in formato nativo (.eml/.msg) è preferibile e facilita la prova automatica.
- Non è consentito alla parte soccombente decidere unilateralmente se far decorrere il termine breve o il termine lungo: se la notificazione è perfezionata, il termine breve si applica ad entrambe le parti.
- In situazioni di passaggio dal regime cartaceo a quello telematico è necessario valutare il regime applicabile ratione temporis e consentire la prova analogica quando la normativa processuale telematica non era ancora pienamente operativa.
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