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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17978/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di equo indennizzo ex legge 89/2001 per irragionevole durata del processo (c.d. 'Pinto su Pinto'). La vicenda: fase di merito 8/6/2011-19/3/2013; fase di legittimità conclusa con sentenza 4/3/2015 (n. 4409/2015). Procedura esecutiva con pignoramento del 9/4/2015, conclusasi con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Successiva instaurazione del giudizio di ottemperanza il 12/6/2018 davanti al TAR Lazio e pronuncia del Consiglio di Stato il 9/7/2019 (termine di 90 giorni per il pagamento e nomina di commissario ad acta). La parte privata chiedeva €1.000; il giudice monocratico ha rilevato una durata irragionevole di due anni e liquidato €800. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione con tre motivi: (1) tardività della domanda di equo indennizzo (presunta decorrenza del termine semestrale dalla definitività dell'ordinanza di assegnazione, non dalla definitività del giudizio di ottemperanza), con richiamo agli artt. 4 l.89/2001 e 6 CEDU; (2) carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la durata del giudizio di ottemperanza (che sarebbe di competenza del Ministero dell'Economia), in violazione di art.3 l.89/2001; (3) violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sullo scomputo della durata imputabile ad abuso/ frammentazione procedurale.

La decisione

La Corte di Cassazione, udite le conclusioni del P.M., ha rigettato il primo motivo (tardività): ha stabilito che, se dopo l'ordinanza di assegnazione l'amministrazione non adempie spontaneamente e la parte privata è costretta a promuovere il giudizio di ottemperanza, il dies a quo per il termine semestrale ex art.4 l.89/2001 decorre dalla definitività del giudizio di ottemperanza (poiché ai fini del calcolo della durata rileva la concreta soddisfazione del credito). Ha invece accolto integralmente il secondo motivo: il Ministero della Giustizia non è legittimato passivamente per la durata del giudizio di ottemperanza davanti alla giustizia amministrativa, dovendo essere chiamato in causa il Ministero dell'Economia; la mancata partecipazione di quest'ultimo è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.4 l.260/1958 e rimessione in termini. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la Corte ha cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 89/2001

    Stabilisce il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equo indennizzo; la Corte precisa che il dies a quo decorre dalla definitività dell'atto che rende effettivo il diritto (ordinanza di assegnazione se il pagamento è spontaneo; se non c'è pagamento e si promuove giudizio di ottemperanza, dalla definitività del giudizio di ottemperanza).

  • art. 3 legge 89/2001

    Regola la responsabilità per la durata irragionevole del processo; la Corte l'ha interpretata distinguendo la responsabilità tra amministrazioni diverse a seconda della fase processuale (giudice ordinario vs giudice amministrativo).

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto a un processo equo e alla ragionevole durata del processo; utilizzato nella contestazione della tempestività della domanda ma non ritenuto ostativo alla soluzione indicata dalla Corte nazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sul contenuto della decisione che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le eccezioni rilevanti; il rilievo relativo allo scomputo della durata per abuso degli strumenti processuali è stato sollevato ma poi considerato assorbito (nessuna statuizione della Corte di cassazione su questo punto).

  • art. 4 legge 260/1958

    Norma che permette l'integrazione del contraddittorio e la sanatoria della mancata partecipazione di una parte essenziale; la Corte l'ha ritenuta applicabile per chiamare in causa il Ministero dell'Economia e consentire la rimessione in termini per integrare il contraddittorio.

  • art. 24 co. 2 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale della difesa in giudizio; giustifica la possibilità di integrare il contraddittorio perché la presenza comune dell'Avvocatura dello Stato non preclude il riconoscimento dei poteri difensivi del ministero non originariamente chiamato.

Massime di principio

  • Decorrenza del termine semestrale ex art.4 l.89/2001: se l'ordinanza di assegnazione si conclude con pagamento spontaneo il dies a quo è la sua definitività; se invece l'amministrazione non adempie e il privato deve promuovere un giudizio di ottemperanza, il termine decorre dalla definitività del giudizio di ottemperanza.
  • Legittimazione passiva: la responsabilità per durata irragionevole va individuata in relazione alla specifica fase processuale; il Ministero della Giustizia risponde per i ritardi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, mentre il Ministero competente per le vicende dinanzi alla giustizia amministrativa (spesso il Ministero dell'Economia) deve essere chiamato in causa per i ritardi di quella fase.
  • Sanatoria della mancata chiamata di un'amministrazione: la mancata partecipazione del ministero competente può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.4 l.260/1958 e rimessione in termini, per rispetto del diritto di difesa (art.24 Cost.).
  • Ripartizione della responsabilità: quando la vicenda presenta una sequenza cognitivo-esecutiva 'unitaria', il giudice può determinare distintamente l'importo dell'indennizzo gravante su ciascuna amministrazione in ragione del ritardo imputabile a ciascuna fase (ordinaria vs amministrativa).
  • Eccezioni procedurali su scomputo per abuso/frammentazione: devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice; se non deliberate dal giudice di merito possono risultare assorbite o richiedere ulteriore istruttoria in sede di rinvio.

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