Cassazione Civile, Sentenza n. 17978/2024 del 01/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di equo indennizzo ex legge 89/2001 per irragionevole durata del processo (c.d. 'Pinto su Pinto'). La vicenda: fase di merito 8/6/2011-19/3/2013; fase di legittimità conclusa con sentenza 4/3/2015 (n. 4409/2015). Procedura esecutiva con pignoramento del 9/4/2015, conclusasi con ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma del 2/2/2016. Successiva instaurazione del giudizio di ottemperanza il 12/6/2018 davanti al TAR Lazio e pronuncia del Consiglio di Stato il 9/7/2019 (termine di 90 giorni per il pagamento e nomina di commissario ad acta). La parte privata chiedeva €1.000; il giudice monocratico ha rilevato una durata irragionevole di due anni e liquidato €800. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione con tre motivi: (1) tardività della domanda di equo indennizzo (presunta decorrenza del termine semestrale dalla definitività dell'ordinanza di assegnazione, non dalla definitività del giudizio di ottemperanza), con richiamo agli artt. 4 l.89/2001 e 6 CEDU; (2) carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la durata del giudizio di ottemperanza (che sarebbe di competenza del Ministero dell'Economia), in violazione di art.3 l.89/2001; (3) violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sullo scomputo della durata imputabile ad abuso/ frammentazione procedurale.
La decisione
La Corte di Cassazione, udite le conclusioni del P.M., ha rigettato il primo motivo (tardività): ha stabilito che, se dopo l'ordinanza di assegnazione l'amministrazione non adempie spontaneamente e la parte privata è costretta a promuovere il giudizio di ottemperanza, il dies a quo per il termine semestrale ex art.4 l.89/2001 decorre dalla definitività del giudizio di ottemperanza (poiché ai fini del calcolo della durata rileva la concreta soddisfazione del credito). Ha invece accolto integralmente il secondo motivo: il Ministero della Giustizia non è legittimato passivamente per la durata del giudizio di ottemperanza davanti alla giustizia amministrativa, dovendo essere chiamato in causa il Ministero dell'Economia; la mancata partecipazione di quest'ultimo è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.4 l.260/1958 e rimessione in termini. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la Corte ha cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Stabilisce il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equo indennizzo; la Corte precisa che il dies a quo decorre dalla definitività dell'atto che rende effettivo il diritto (ordinanza di assegnazione se il pagamento è spontaneo; se non c'è pagamento e si promuove giudizio di ottemperanza, dalla definitività del giudizio di ottemperanza).
Regola la responsabilità per la durata irragionevole del processo; la Corte l'ha interpretata distinguendo la responsabilità tra amministrazioni diverse a seconda della fase processuale (giudice ordinario vs giudice amministrativo).
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto a un processo equo e alla ragionevole durata del processo; utilizzato nella contestazione della tempestività della domanda ma non ritenuto ostativo alla soluzione indicata dalla Corte nazionale.
Norma sul contenuto della decisione che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le eccezioni rilevanti; il rilievo relativo allo scomputo della durata per abuso degli strumenti processuali è stato sollevato ma poi considerato assorbito (nessuna statuizione della Corte di cassazione su questo punto).
art. 4 legge 260/1958
Norma che permette l'integrazione del contraddittorio e la sanatoria della mancata partecipazione di una parte essenziale; la Corte l'ha ritenuta applicabile per chiamare in causa il Ministero dell'Economia e consentire la rimessione in termini per integrare il contraddittorio.
art. 24 co. 2 Cost.
Richiamato come principio costituzionale della difesa in giudizio; giustifica la possibilità di integrare il contraddittorio perché la presenza comune dell'Avvocatura dello Stato non preclude il riconoscimento dei poteri difensivi del ministero non originariamente chiamato.
Massime di principio
- Decorrenza del termine semestrale ex art.4 l.89/2001: se l'ordinanza di assegnazione si conclude con pagamento spontaneo il dies a quo è la sua definitività; se invece l'amministrazione non adempie e il privato deve promuovere un giudizio di ottemperanza, il termine decorre dalla definitività del giudizio di ottemperanza.
- Legittimazione passiva: la responsabilità per durata irragionevole va individuata in relazione alla specifica fase processuale; il Ministero della Giustizia risponde per i ritardi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, mentre il Ministero competente per le vicende dinanzi alla giustizia amministrativa (spesso il Ministero dell'Economia) deve essere chiamato in causa per i ritardi di quella fase.
- Sanatoria della mancata chiamata di un'amministrazione: la mancata partecipazione del ministero competente può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.4 l.260/1958 e rimessione in termini, per rispetto del diritto di difesa (art.24 Cost.).
- Ripartizione della responsabilità: quando la vicenda presenta una sequenza cognitivo-esecutiva 'unitaria', il giudice può determinare distintamente l'importo dell'indennizzo gravante su ciascuna amministrazione in ragione del ritardo imputabile a ciascuna fase (ordinaria vs amministrativa).
- Eccezioni procedurali su scomputo per abuso/frammentazione: devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice; se non deliberate dal giudice di merito possono risultare assorbite o richiedere ulteriore istruttoria in sede di rinvio.
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